Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30074 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 31/12/2020), n.30074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15886-2019 proposto da:

C.F., E.G., E.F., in proprio e

quale legale rappresentante della Profumeria Al. di

E.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPFZZO

269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato GERARDO VILLANACCI;

– ricorrenti –

contro

E.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SAITTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO PANTANETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza pronunciata il 17 gennaio 2019 dalla Corte d’appello di Ancona, che ha parzialmente riformato – riducendo la somma ad 30.000,00, oltre accessori – la decisione del Tribunale in data 29 ottobre 2012, la quale aveva condannato in solido la Profumeria Al, di E. e C. & C. s.n.c., E.F., E.G. e C.F. al risarcimento del danno all’onore, al decoro ed alla reputazione in favore di E.E., quantificato in Euro 60.000,00, con gli interessi dalla sentenza; il Tribunale aveva, altresì, dichiarato “validamente compromesse in arbitrato irrituale” tutte le altre domande proposte dall’attrice, parte di decisione non appellata;

– che la corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) difetta la legittimazione ad impugnare in capo alla “ditta individuale Profumeria Al, di E.F.”, la quale “è cosa diversa dalla Profumeria Al. di E. e C. & C. s.n.c., società cancellata dal registro delle imprese” e parte in primo grado, non essendovi stata successione tra tali soggetti; b) sussiste la responsabilità da fatto illecito degli appellanti, in quanto la socia fu accusata “di aver messo le “mani nella cassa”” ed essersi “accreditata “fantasiosi” stipendi ed altri fatti diffamanti”, che erano stati peraltro tutti contestati alla medesima nella lettera di esclusione dalla società in data (OMISSIS), in tal modo producendosi una grave offesa al decoro, all’onore e alla reputazione della socia; c) la somma liquidata dal primo giudice è eccessiva, dovendosi ridurre la stessa alla metà; d) E.G. è socio occulto, essendo rimasto provato che egli trasferì la quota in modo fittizio, continuando invece a gestire la società, concorrendo nell’illecito;

– che resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., con riguardo al diritto ad impugnare di E.F., quale titolare della ditta individuale “Profumeria Al. di E.F.”, rispetto alla posizione della Profumeria Al. di E. e C. & C. s.n.c., in quanto la cancellazione della società personale dal registro delle imprese in data (OMISSIS) ne ha comportato l’estinzione, con subentro dei soci nella posizione anche processuale della stessa;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043,2059 e 2697 c.c., perchè la sentenza impugnata non ha accertato e descritto le concrete conseguenze derivanti dal preteso illecito, nè valutato la correttezza delle motivazioni della decisione di primo grado, finendo per ravvisare un pregiudizio in re ipsa;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla ritenuta posizione di “socio occulto” in capo a E.G., dedotta dal mero “potere di firma in banca”, sul quale peraltro vi era stata la rettifica da parte dell’istituto bancario, per niente esaminata dalla corte del merito;

– che il primo motivo è inammissibile in quanto non autosufficiente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., omettendo parte ricorrente di precisare, addirittura, i presupposti in fatto della situazione invocata: essa non si è nemmeno preoccupata, infatti, di chiarire se si alleghi la successione di E.F. nella posizione della società cancellata in quanto socia, secondo l’orientamento ormai fatto proprio da questa Corte (sin da Cass., sez. un., n. 6070 del 2013), oppure se sia allegata, al contrario, una prosecuzione dell’attività della società in nome collettivo come impresa individuale: come parrebbe, atteso che l’appello è stato proposto da ” E.F. in proprio e quale titolare della Profumeria Al di .E.F., già snc”, come risulta dalla sentenza impugnata, e non da parte di tutti i soci in quanto successori;

– che, infatti, ove i ricorrenti avessero inteso vantare – già in appello, e poi in questa sede di legittimità – la posizione della società in nome collettivo, parte del giudizio di primo grado e poi cancellata, tutti i soci avrebbero dovuto farne valere le ragioni, in quanto successori nei crediti non esatti e, nella specie, nei debiti non assolti;

– che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, in quanto intendono riproporre un giudizio sul fatto, lamentando un accertamento inadeguato, in ordine sia al danno patito, sia alla posizione di E.G.; mentre non viene proposta la censura di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, tale da rendere addirittura nulla la decisione, con riguardo alla apoditticità delle affermazioni in essa contenute; quanto alla censura di omesso esame di fatto decisivo, riferita alla “rettifica” della comunicazione da parte dell’istituto bancario circa il soggetto titolare del cd. potere di firma, non si tratta di fatto decisivo, nè vi è prova o deduzione che fosse stato oggetto di discussione tra le parti;

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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