Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30074 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23415/2011 R.G. proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Federico

Cesi n. 72, presso lo studio dell’avv. Paolo De Angelis,

rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Prima giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, in persona

del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate, Direzione

Provinciale di Agrigento Ufficio Territoriale di Sciacca, in persona

del Direttore pro tempore;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 115/01/10, depositata il 24 giugno 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 115/01/10 del 24 giugno 2010 la CTR della Sicilia respingeva l’appello proposto da C.C. avverso la sentenza n. 219/04/07 della CTP di Agrigento, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali in relazione all’anno d’imposta 2002;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso traeva origine da un processo verbale di costatazione con il quale, a rettifica della dichiarazione dei redditi per il 2002, veniva contestata al contribuente, esercente attività edile, l’omessa contabilizzazione di ricavi; b) i maggiori ricavi erano stati determinati attraverso un accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), fondato sulla documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica, nonchè sulla ritenuta non corrispondenza tra magazzino contabile e quello reale; c) la CTP respingeva il ricorso del contribuente fondamentalmente sul rilievo della valenza probatoria delle schede extracontabili; d) la sentenza della CTP era impugnata dal C.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) in presenza di un accertamento analitico induttivo “la documentazione extracontabile legittimamente reperita nella sede dell’impresa costituisce elemento probatorio, ancorchè meramente presuntivo, valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dalla regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie”; b) la censura concernente la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio era del tutto generica, soprattutto a fronte di una determinazione avvenuta con il criterio della media ponderata e sulla base dei dati risultanti dalle scritture contabili; c) la censura proposta dal contribuente con la memoria di appello del 08 maggio 2009, involgente l’erroneità dei dati forniti dall’Ufficio in ragione di errori non rilevati del processo verbale di costatazione, era inammissibile in quanto comportante un allargamento dell’oggetto del processo;

2. C.C. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso C.C. deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la mancata prova, da parte dell’Ufficio, dell’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti al fine di procedere all’accertamento analitico induttivo;

2. il motivo è infondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (Cass. n. 20060 del 24/09/2014; Cass. n. 20857 del 05/10/2007; cfr., altresì, Cass. n. 9084 del 07/04/2017; Cass. n. 14428 del 08/07/2005; con riferimento specifico all’IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184 del 25/03/2009; Cass. n. 6800 del 20/03/2009; Cass. n. 21165 del 31/10/2005);

costituisce, altresì, orientamento consolidato di questa Corte che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,perchè nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria” (Cass. n. 12680 del 23/05/2018; Cass. n. 14150 del 11/07/2016; Cass. n. 4080 del 27/02/2015; Cass. n. 20094 del 24/09/2014; Cass. n. 24051 del 16/11/2011);

è stato, infine, affermato che “in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, si esprimano al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria” (Cass. n. 656 del 15/01/2014; Cass. n. 17574 del 29/07/2009; Cass. n. 8484 del 08/04/2009);

2.2. nella specie la CTR si è pienamente attenuta ai superiori principi, ritenendo legittimo, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, l’accertamento analitico induttivo cui ha proceduto l’Amministrazione finanziaria; e ciò non solo in ragione degli elementi indiziari – già di per sè sufficienti – ricavabili dalle schede extracontabili intestate a clienti della ditta, le quali recano la data dell’operazione, i beni oggetto di vendita, il valore della vendita, nonchè il credito vantato nei confronti del cliente, ma anche in considerazione delle differenze riscontrate in contabilità con riferimento ai beni effettivamente detenuti in magazzino;

2.3. ne consegue che l’accertamento compiuto legittima l’inversione dell’onere della prova, gravando sul contribuente il compito di allegare elementi probatori idonei a contrastare le presunzioni da cui muove l’Ufficio;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi la tardività della memoria difensiva depositata dall’Ufficio in appello in data 17 novembre 2009, sebbene autorizzata dalla CTR;

4. il motivo, che va correttamente ricondotto alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è inammissibile;

4.1. invero, il ricorrente non ha trascritto i punti salienti della memoria del 17 novembre 2009 (memoria che non è stata neppure allegata al ricorso), come imposto dal principio di autosufficienza del ricorso, non consentendo a questa Corte di apprezzarne il contenuto e verificare se effettivamente siano stati introdotti in giudizio nuove eccezioni o, comunque, elementi nuovi e diversi da quelli già dedotti ovvero se la memoria contenga semplici contestazioni rilevabili d’ufficio dal giudice, con conseguente irrilevanza dell’eventuale vizio processuale;

5. con il terzo motivo di ricorso si contesta l’illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che il rilievo formulato dal contribuente con la memoria del 08 maggio 2009, concernente alcune discordanze ed erroneità dei dati contenuti nel processo verbale della Guardia di finanza, non integra una inammissibile domanda nuova;

6. il motivo è infondato;

6.1. posto che anche questa cesura va riqualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, trattandosi della denuncia di un error in procedendo, deve ritenersi che la CTR abbia correttamente valutato la inammissibilità della domanda proposta in appello dal contribuente;

6.2. invero, il C. ha contestato per la prima volta in appello l’erroneità dei conteggi effettuati dall’Agenzia delle entrate in sede di accertamento e tale contestazione, determinando la necessità di esaminare nel merito un fatto nuovo, comporta un’inammissibile mutatio libelli, atteso che il contribuente si è limitato, in primo grado, a dedurre l’illegittimità dell’avviso di accertamento in relazione alle scritture ex-tracontabili acquisite;

7. in conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto del valore dichiarato della controversia di Euro 48.795,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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