Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30074 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 16/10/2019, dep. 19/11/2019), n.30074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4913/2014 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO, 4/1C, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA VARANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO MAURIZIO PUNTURIERI;

– ricorrente –

contro

A.F.O.R. AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 156/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/10/2013 R.G.N. 1286/2011.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Regio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del ricorso con il quale A.F. aveva domandato la condanna dell’A.F.O.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria – all’inquadramento nella qualifica di capo Squadra-Capo operaio ed al pagamento delle differenze retributive correlate alle mansioni svolte;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorso fosse generico ed incompleto perchè il ricorrente non aveva descritto le singole attività espletate e aveva fatto generico riferimento alle figure di Capo Operaio e di Capo Squadra che il CCNL differenzia e riferisce comunque ad incarichi temporanei, non aveva indicato il periodo di tempo durante il quale erano state svolte le dedotte mansioni superiori; ha aggiunto che la lacunosità della parte espositiva del ricorso non era integrabile attraverso i capitoli della prova per testi articolata nel ricorso perchè le circostanze ivi dedotte rinviavano alla parte espositiva del ricorso e nemmeno attraverso la documentazione allegata perchè questa priva di precisi riferimenti temporali;

3. avverso questa sentenza A.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’AFOR – Azienda Forestale della Regione Calabria è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, imputa alla Corte territoriale di avere disatteso i principi affermati da questa Corte in tema di nullità del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c.; asserisce che il ricorso introduttivo del giudizio conteneva gli elementi sui quali era stata fondata la domanda e in particolare il tempo in cui erano state svolte le mansioni superiori, l’orario di lavoro espletato, l’inquadramento rivestito e quello rivendicato e che anche dai documenti allegati al ricorso erano evincibili le ragioni di fatto poste a fondamento della domanda;

5. il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non ha ottemperato agli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, che impongono alla parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010;

6. il ricorrente, infatti, non ha riprodotto nel ricorso, nelle parti salienti e rilevanti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed i documenti a questo allegati;

7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto l’A.F.O.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria è rimasta intimata;

8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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