Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30073 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 31/12/2020), n.30073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10523-2019 proposto da:

TUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO SILIMBANI;

– ricorrente –

contro

CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI n. 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANNI SOLINAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2019 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza pronunciata il 7 gennaio 2019 dal Tribunale di Parma, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del giudice di pace, il quale aveva a sua volta disatteso la domanda di risarcimento del danno proposta da Tua Assicurazioni s.p.a. contro la banca, con riguardo alla negoziazione di alcuni assegni non trasferibili, per l’importo complessivo di Euro. 4.302,00, illegittimamente incassati;

– che il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto potesse addivenirsi alla decisione sulla base della cd. ragione più liquida, trascurando quindi di decidere tutte le questioni implicate dalla domanda, e reputando non sussistente la prova del danno patito: a tale conclusione esso è giunto, argomentando nel senso che non vi è prova del secondo pagamento in favore dei reali beneficiari degli assegni contraffatti;

– che resiste con controricorso l’intimata;

– che le parti hanno depositato altresì la memoria.

Diritto

RITENUTO

– che l’unico motivo deduce la violazione degli artt. 1218,1223,2697 c.c., e del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, in quanto il giudice del merito ha escluso radicalmente la sussistenza di un danno, argomentando sulla base della ritenuta non raggiunta prova di un secondo pagamento in favore dei beneficiari effettivi degli assegni: mentre, invece, la semplice avvenuta disposizione della provvista in favore di soggetto diverso comporta un danno per la società traente, non permettendo di estinguere il rapporto causale col reale beneficiario;

– che il motivo è manifestamente fondato, posto che – come ritenuto in passato dalla Corte (Cass. 22 agosto 2018, n. 20911), anche di recente a Sezioni unite (Cass., sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769 e n. 9770) – non ha pregio la tesi dell’insussistenza di un danno, prima che sia dimostrata la reiterazione del pagamento da parte della compagnia assicuratrice: invero, il pagamento irregolare di un assegno di traenza non estingue il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e la banca girataria per l’incasso, e neppure il rapporto causale sottostante alla emissione del titolo tra la compagnia di assicurazioni ed il reale beneficiario, determinando tuttavia, quale causa ad effetto, un ammanco nella provvista creata dalla società di assicurazioni, che viene ad integrare un danno patrimoniale risarcibile;

– che, dunque, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa innanzi al Tribunale di Parma, in diversa composizione, perchè provveda alla decisione della causa, esaminando gli altri motivi di appello non delibati; ad esso demandandosi altresì la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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