Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30073 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184-190, presso l’avvocato

DISCEPOLO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPSERVICE S.R.L.;

– intimata –

sul ricorso 11625-2006 proposto da:

COOPSERVICE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), precedente denominazione La

Fedelissima Città di Ancona Srl (già Sicurezza Marchigiana Srl), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso l’avvocato

CARLEVARO ANSELMO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLI

GIAMPIERO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 708/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PERUCCA DIEGO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GIAMPIERI DANIELA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P. veniva condannato con sentenza non definitiva del Tribunale di Ancona, quale ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della soc. “La Sicurezza Marchigiana”, poi divenuta “La fedelissima Città di Ancona”, al risarcimento dei danni a favore della società, per negligente ed abusivo esercizio dell’attività amministrativa, per essere venuto meno ai doveri propri di amministrazione, per l’omesso pagamento dei contributi previdenziali alla scadenza, per la ritardata vidimazione del libro delle adunanze assembleari, per la mancata vigilanza sui dipendenti, l’omessa attivazione nei tempi utili della pratica amministrativa per la concessione del ponte-radio, per avere abusato della posizione ricoperta, nel far assumere due fratelli privi dei requisiti per l’attività di guardie giurate, consentendo il percepimento della retribuzione senza svolgimento di attività lavorativa, e per altri inadempimenti.

Il giudizio proseguiva per la quantificazione del risarcimento;

veniva svolta C.T.U. contabile.

Con sentenza definitiva del 25/7/03, il D. veniva condannato al pagamento della somma di Euro 8704,67, non accogliendo il Tribunale la domanda risarcitoria relativa agli importi retributivi indebitamente erogati al dipendente D.T., ritenendo già soddisfatta la pretesa restitutoria della società, per effetto della sentenza del Giudice del Lavoro, che aveva condannato detto dipendente alla restituzione alla società degli importi retributivi percepiti. Ambedue la sentenze venivano appellate.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 31/12/05, ha respinto l’appello principale del D. ed incidentale della società.

Il Giudice del merito, quanto all’appello principale, inteso a far valere la responsabilità, in subordine, la corresponsabilità, degli altri due membri del Consiglio di Amministrazione, il V., quale amministratore delegato, e la C., incaricata della gestione contabile, ha rilevato che, incontestati i fatti addebitati nella loro oggettività, nessun problema si poneva circa l’esclusiva responsabilità del D., come Amministratore unico sino al 1990, e che, quanto al periodo successivo, doveva parimenti concludersi per la responsabilità dell’appellante principale, in quanto investito, personalmente ed espressamente, anche dei poteri di amministrazione ordinaria, ossia della gestione concreta delle attività funzionali sociali, come da delibere del C.d.a. richiamate dallo stesso appellante; in ogni caso, a prescindere dal fatto che dalle prove era emerso che il D. curava con continuità in concreto gli adempimenti gestionali,dei quali solo occasionalmente si occupava il V., la predetta “investitura” rendeva il D. “garante” verso la società dell’effettivo esercizio della sfera di controllo. Quanto alla mancata attivazione della pratica per la concessione del ponte-radio, la Corte del merito ha concluso per la sussistenza del danno conseguente, attesa la carenza tale da far venir meno lo standard del moderno settore professionale della vigilanza e della sicurezza.

Il Giudice del merito ha altresì respinto la richiesta risarcitoria del D. in relazione al sequestro conservativo ottenuto dalla società, trattandosi di azione lecita, ed ha respinto l’appello incidentale della società, rilevando che per l’indebita assunzione di D.T., la società aveva riconosciuto che le era stata corrisposta in forza della sentenza del Tribunale Lavoro, la somma di Euro 65.000,00 pari all’importo della condanna, quindi era stata già soddisfatta, e gli interessi e le spese erano già compresi nella pronuncia, per cui la prospettazione di ulteriori ragioni di credito si appalesava del tutto generica e non supportata da specifiche allegazioni. Ricorre il D., sulla base di un unico motivo. La società ha depositato controricorso con ricorso incidentale, affidato ad un motivo. Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico motivo del ricorso principale, il D. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., nonchè della contraddittorietà ed illogicità della motivazione:

quanto affermato dalla Corte del merito contrasta con i documenti prodotti; inoltre, il Giudice del merito non ha motivato le ragioni del proprio convincimento, mai la parte ha ammesso di avere il potere di gestione, anzi dalle prove agli atti emerge l’assoluta estraneità all’amministrazione; la motivazione è contraddittoria, nel ritenere non spettanti al Presidente poteri di gestione e nel riconoscerli in capo al D.. Quanto al mancato rinnovo della licenza per l’uso del ponte radio, si è trattato di scelta dell’Amministratore delegato, e, quanto al periodo in cui il D. è stato amministratore unico, la scelta è stata determinata dai costi.

Infine, il ricorrente si duole della pronuncia nella parte in cui ha escluso i danni conseguenti all’azione cautelare, mentre la società ha agito con colpa grave, avendo chiesto il sequestro sino a L. 200 milioni, a fronte del credito di circa L. 16 milioni.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1223 c.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia, in relazione al mancato riconoscimento della differenza tra il danno subito e quanto rimborsato dal D.T.: come dedotto in grado d’appello, il credito vantato dalla società nei confronti del D. T. era aumentato per interessi, per le spese legali dei tre gradi di giudizio e quindi, detratto quanto da questi rifuso (Euro 65.000,00), la società era rimasta insoddisfatta per l’ammontare di Euro 15.585,29, e sul punto la Corte del merito ha erroneamente interpretato la domanda, ha violato le norme relative alla quantificazione del danno ed è incorsa nei vizi motivazionali denunciati.

3.1.- I ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti.

3.2.- Il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il ricorrente, con riferimenti del tutto generici all’istruttoria espletata, alla documentazione in atti, alle contestazioni fatte valere in atto d’appello, sostiene l’erroneità della sentenza impugnata, che, sulla base non solo delle ammissioni del d., ma altresì delle delibere del C.d.A. da questi richiamate e dalla prova storica espletata ha concluso per la responsabilità, quanto meno per la corresponsabilità con il V. della gestione amministrativa, per la posizione di “garante” verso la società dell’effettivo esercizio del potere di controllo.

Il ricorso pertanto, sotto tale profilo, si appalesa carente sul piano dell’autosufficienza.

Quanto alla censura relativa ai vizi motivazionali, la stessa è infondata, atteso che la Corte d’appello ha adottato le proprie statuizioni con motivazione congrua e logicamente argomentata, nè evidentemente, è incorsa in contraddizione nel ritenere in linea generale, la non spettanza al Presidente del C.d.A. dei poteri gestionali, ma nel concreto, la sussistenza dei detti poteri, alla stregua degli elementi probatori richiamati.

Quanto alla questione della licenza per il ponte radio, il ricorso contiene degli elementi in fatto del tutto nuovi, rispetto a quanto esaminato dalla Corte del merito, e quindi, sul punto, v’è carenza di autosufficienza, non avendo la parte indicato in quali atti e quando avrebbe fatto valere le circostanze evidenziate. Da ultimo, è pianamente infondata la censura relativa al mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni a ragione del sequestro conservativo chiesto ed ottenuto dalla società, atteso che il presupposto che l’art. 96 c.p.c., comma 2 postula è l’inesistenza del diritto cautelato, presupposto insussistente nel caso, atteso il riconoscimento del diritto medesimo.

3.3.- Il ricorso incidentale va parimenti disatteso.

La parte, di contro alla ritenuta genericità e mancanza di prova della richiesta dell’ulteriore importo a titolo risarcitorio, ha fatto riferimento al maggiore importo indicato nella missiva dell’avvocato della Coopservice all’avvocato di controparte, documento non riprodotto, nè risultante mai prodotto, con ciò incorrendo nella censura di carenza di autosufficienza; nel resto, le argomentazioni addotte dalla Corte del merito danno compiutamente ragione della decisione assunta.

3.4.- Conclusivamente, vanno respinti ambedue i ricorsi.

Le spese del giudizio, attesa la soccombenza reciproca, devono ritenersi compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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