Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30073 del 21/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22759/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
ATINOM – Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Milano s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 87/14/10, depositata il 25 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 87/14/10 del 25 giugno 2010 la CTR della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla ATINOM – Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Milano s.p.a. (d’ora in poi solo Atinom) avverso la sentenza n. 255/31/08 della CTP di Milano, che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso un avviso di pagamento per accise, indennità di mora e interessi in relazione agli anni d’imposta 2001 e 2002;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso traeva origine da una indebita compensazione operata dalla Atinom; b) a seguito di sgravio parziale con riferimento all’anno 2001, la CTP accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei limiti delle somme oggetto di sgravio; c) la sentenza della CTP era impugnata dalla Atinom;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il parziale accoglimento dell’appello evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che doveva aversi conto del legittimo affidamento di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10,comma 2, tenuto conto del fatto che i termini utilizzati (in una con quelli omessi) nella comunicazione in data 11 dicembre 2002 (…) inviata all’ATINOM con cui l’Agenzia determinava l’importo da poter utilizzare in compensazione “nell’anno di rilascio ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17″ e senza alcun riferimento al termine posto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, erano oggettivamente in grado (…) di ingenerare gli invocati legittimo affidamento e buona fede del contribuente”, sicchè andava dichiarata “l’inapplicabilità al caso in esame di sanzioni e di interessi moratori”;
2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. la Atinom non si costituiva in giudizio restando, pertanto, intimata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduceva la violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3,evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la richiamata disposizione, al comma 4, di cui si assume l’inapplicabilità, riguarda unicamente gli interessi e l’indennità di mora, non già le sanzioni, nella specie neppure applicate dall’Amministrazione finanziaria;
2. il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata;
2.1. è vero che la CTR richiama, nel contesto della sentenza, anche le sanzioni che non sono oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma ciò fa unitamente agli interessi e all’indennità di mora, dei quali si ritiene l’inapplicabilità ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2;
2.2. quest’ultima disposizione recita espressamente che “Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”;
2.3. la difesa erariale sembra, invece, fare riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, che concerne solo le sanzioni e regola le ipotesi di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria;
3. con il secondo motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dal legittimo affidamento e dalla buona fede del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi che la determina dell’Agenzia delle dogane, cui fa riferimento la CTR, è sufficientemente chiara nell’affermare che la società contribuente poteva utilizzare in compensazione il credito maturato nell’anno di rilascio e, cioè, entro l’anno solare in cui è sorto;
4. il motivo è inammissibile;
4.1. l’Agenzia delle dogane censura con vizio motivazionale un errore di diritto asseritamente compiuto dalla CTR e consistito nell’avere erroneamente applicato alla fattispecie la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in assenza dei presupposti di legge (sui quali si vedano Cass. n. 537 del 14/01/2015; Cass. n. 23309 del 09/11/2011; Cass. n. 17576 del 10/12/2002);
4.2. invero, la determina dell’Amministrazione finanziaria costituisce un atto di liquidazione del credito d’imposta del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, ex art. 4, e non già un atto al quale la società contribuente si è in qualche modo conformata;
5. in conclusione il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Atinom.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018