Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30072 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30072
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.S. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di
Presidente del C.d.A. della EDILWORK s.c. a r.l (c.f. (OMISSIS)),
G.N. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di
Amministratore della stessa società, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso l’avvocato BARULLI LUIGI, rappresentati
e difesi dall’avvocato GRASSI GIOVANNI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA 35, presso l’avvocato BONOTTO
MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANNIZZARO SEBASTIANO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
CONSERVATORE P.T. REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI
MILANO, B.V.;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositato il
21/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GRASSI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso o termine per rinotifica;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, sez. Volontaria Giurisdizione, con provvedimento reso all’udienza del 21/11/05, ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso il provvedimento del Giudice del Registro del 27/7/05, emesso ai sensi dell’art. 2192 c.c. e reso in pubblica udienza e quindi immediatamente pubblicato, non soggetto alla sospensione feriale,attesa la natura degli interessi tutelati, ed ha condannato alle spese il ricorrente.
Ricorrono ex art. 111 Cost. S.S., quale legale rappresentante, Presidente del C.d.A. della coop. Edilwork s.c. a r.l., e G.N., quale Amministratrice della società, sulla base di due motivi.
B.R. ha depositato controricorso.
Con atto di integrazione di notifica del ricorso, i ricorrenti hanno provveduto alla notifica nei confronti di B.V., che non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme relative ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, regolati dall’art. 737 c.p.c. e segg., per avere il Tribunale deciso in punto spese, in violazione dell’art. 91 c.p.c., che presuppone la soccombenza che non può sussistere nei procedimenti non contenziosi, che involgono solo la gestione di interessi eventualmente convergenti o confliggenti, come nella specie.
1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano l’illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione delle spese.
2.1.- Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione in capo ai ricorrenti.
S.S. e B.V. hanno proposto il ricorso ex art. 111 Cost., spendendo, il primo, la qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Cooperativa Edilwork s.c. a r.l., e la seconda, di amministratrice della società; il B. R. ha contestato dette qualità, deducendo e provando la carenza di poteri rappresentativi in capo allo S., cessato dalla carica sin dal marzo 2005, con atto iscritto in data 8 giugno 2005, mentre è lo stesso B.R. Presidente e legale rappresentante della società, nonchè in capo alla G., semplice consigliere di amministrazione senza poteri di rappresentanza.
Come tali, i ricorrenti non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione per la società.
Nè può applicarsi il principio espresso nelle pronunce 8411/06 e 2309/07, secondo cui “l’ammissibilità del ricorso per cassazione (cosi come del controricorso) , proposto da una società o da un ente, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prova circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora, nelle pregresse fasi di merito, la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell’ente, senza che insorgesse alcuna questione al riguardo”, atteso che nel caso, non v’è solo la contestazione del potere rappresentativo dello S., ma è stata data la prova della carenza di legittimazione dello stesso, mentre era di per sè carente di ogni legittimazione la G., alla stregua della stessa affermazione di mera amministratrice della società. Attesa la particolarità della situazione di specie, alla luce anche della deduzione dell’intervenuto provvedimento di correzione sul quantum delle spese, si reputa di compensare tra le parti le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011