Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30072 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12325-2020 proposto da:

TAG SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO, 35,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI FOGGIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO PIANESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), Ufficio Provinciale di

Napoli Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6481/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI

PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale del (OMISSIS) notificato in data (OMISSIS) di un immobile sito ad (OMISSIS), determinazione emessa a seguito del deposito di DOCFA da parte del contribuente in data (OMISSIS), in cui si rappresentava la fusione tra due unità immobiliari: in particolare la parte contribuente lamentava la tardività dell’avviso e, nel merito, contestava la determinazione della rendita catastale perché effettuata senza svolgere alcun sopralluogo e senza indicare gli elementi in concreto utilizzati per pervenire alla sua determinazione;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la notifica dell’avviso di accertamento;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “il termine di dodici mesi previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, non ha natura perentoria, avendo come precipua finalità quella di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale”, senza però entrare nel merito delle difese nel merito avanzate dalla parte contribuente, già dedotte in primo grado quali motivi di ricorso, e consistenti nella contestazione della determinazione della rendita catastale perché effettuata senza svolgere alcun sopralluogo e senza indicare gli elementi in concreto utilizzati per pervenire alla sua determinazione.

Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione la parte contribuente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso ogni pronuncia sulle domande ed eccezioni formulate dalla parte contribuente, non esaminate dalla Commissione Tributaria Provinciale ed integralmente riproposte in grado di appello.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., SU, n. 13195 del 2018);

la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Cass. n. 906 del 2018; Cass. n. 25690 del 2019).

Nel caso di specie, di fronte alle difese in appello della parte contribuente – riportate nel ricorso in Cassazione in ossequio al principio di autosufficienza e costituenti le medesime argomentazioni già addotte nel ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale – in cui si contestava specificamente la determinazione della rendita catastale perché effettuata senza svolgere alcun sopralluogo e senza indicare gli elementi in concreto utilizzati per pervenire alla sua determinazione, la Commissione Tributaria Regionale limitandosi ad accogliere l’appello affermando che “il termine di dodici mesi previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, non ha natura perentoria, avendo come precipua finalità quella di accelerare la conclusione del procedimento di attribuzione della rendita catastale”, senza dunque minimamente esaminare le suddette ragioni di merito addotte dalla parte contribuente – ha omesso di pronunciarsi sulle difese nel merito della parte contribuente, che avrebbero potuto portare all’annullamento dell’avviso di accertamento, anche se per ragioni diverse da quelle individuate dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA