Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30071 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 31/12/2020), n.30071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6357-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA RAFFAELLA TALOTTA;

– ricorrente –

contro

SFE – SOCIETE FINANCIERE ET D’ENCAISSEAIENT;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4880/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 luglio 2018, n. 4880, decidendo su querela di falso proposta in via incidentale (nel corso di un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo), ha accolto in parte l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale in data 4 giugno 2013, dichiarando la falsità della relata di notificazione a B.G. con riguardo al decreto ingiuntivo n. 18977/2008, e confermando il rigetto della domanda, con riguardo alla notificazione del precetto e dell’atto di pignoramento, relativi alla medesima vicenda;

– che tale sentenza viene impugnata per cassazione dal B., mentre la società intimata non svolge difese.

Diritto

RITENUTO

– che il ricorso propone i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 2700 c.c., e “art. 133 c.p.c., comma 4”, in quanto il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere la falsità della notificazione del decreto ingiuntivo non solo quanto alla attestazione del mancato nome del soggetto notificando sul citofono, ma anche con riguardo all’allegata circostanza dell’esistenza del nome sulla cassetta postale, punto sul quale la sentenza, però, non ha motivato affatto; ed è ovvio, inoltre, che lo stabile fosse privo di portiere, in quanto consistente in una villa;

2) omesso esame di fatto decisivo sulle medesime circostanze;

3) violazione dell’art. 2700 c.c., perchè la corte d’appello non ha ritenuto false anche le notificazioni dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento immobiliare, quando, al contrario, è palese che l’ufficiale giudiziario – il quale ha asserito di non avere potuto trovare all’indirizzo il soggetto notificando – non si sia recato sul posto, in quanto, in caso contrario, avrebbe verificato che sul citofono era presente il cognome del soggetto medesimo;

4) omesso esame di fatto decisivo sulle medesime circostanze;

– che la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha deciso che:

a) l’attestazione di cui alla relata in calce al decreto ingiuntivo (“non potuto notificare all’indirizzo perchè il nome non figura sopra i citofoni, nè sulle cassette postali. Lo stabile è privo di portiere”) è falsa: infatti, la prova testimoniale ha permesso di accertare che il notificando abitò la villa in quel periodo ed il suo nome compariva sul citofono, anche se non sulla cassetta delle lettere;

b) non è provata la falsità dell’attestazione di cui alla relata in calce al precetto, nè in calce al pignoramento (“non potuto notificare perchè non identificato all’indirizzo, da informazioni assunte risulterebbe trasferito”): infatti, si tratta di affermazioni che, a differenza delle precedenti, non sono suscettibili di accertamento di falsità, non riguardando atti per i quali valga la fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in quanto non attengono ad attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, ma hanno natura valutativa; non vengono, infatti, ivi descritte specifiche attività compiute per identificare il destinatario;

– che, ciò posto, il primo motivo ed il secondo motivo, che verte sulle medesime circostanze del primo, sono inammissibili, per carenza di interesse, in quanto il giudice di appello ha positivamente dichiarato la falsità della relata, onde si palesa assente qualsiasi interesse a ricorrere sul punto, sol per sentire accolta una propria diversa prospettazione (e multis, Cass. 18 febbraio 2020, n. 3991; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 9 luglio 2014, n. 15676);

– che, quanto alla violazione dell’art. “133 c.p.c., comma 4”, tale disposizione non presenta un comma 4; ove il ricorrente, errando, abbia inteso lamentare la violazione dell’art. 132 c.p.c., sull’obbligo di motivazione, la disposizione del pari non contiene un comma 4, ma, semmai, del comma 2, n. 4: anche così intesa, peraltro, la censura è inammissibile, per la medesima ragione appena esposta;

– che il terzo motivo è inammissibile, sotto plurimi profili, come il motivo quarto vertente sulle medesime circostanze: posto che, da un lato, il ricorrente non coglie la ratio decidendi e non si preoccupa, quindi, di confutarla, e dall’altro lato, intende contrastare un accertamento di fatto, compiuto dalla corte di merito;

– che, in particolare, sotto il primo profilo, la sentenza impugnata ha reputato inammissibile la querela di falso in ordine a date attestazioni del pubblico ufficiale, dalla stessa ritenute non aventi fede privilegiata ex art. 2700 c.c.: e questa ratio non è stata affatto attaccata dal motivo, restando dunque idonea a sorreggere la decisione; noto essendo che i motivi di impugnazione debbono censurare proprio la motivazione addotta dal giudice di grado inferiore, secondo una tecnica redazionale, tanto più specifica ex art. 360 c.p.c.;

– che, invero, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, dovendosi ritenere necessario, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate proprio alla specifica ratio decidendi articolata dalla sentenza impugnata (e multis, Cass. 10 agosto 2017, n. 19989);

– che, sotto il secondo profilo, il ricorrente insiste sulla circostanza che l’ufficiale giudiziario “deve dirsi… non si sia recato sul posto”, perchè altrimenti “avrebbe senz’altro verificato….”: argomento logico volto a sostenere un accertamento di circostanza di fatto, che è inammissibile in sede di legittimità;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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