Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30071 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NHAI S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), già HELP S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTEZEBIO 28, presso l’avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (C.F. (OMISSIS)), D.P.L. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI 22, presso l’avvocato PESCATORE VALERIO, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio MARCO DE

LUCA di ROMA – Rep. n. 36704 del 18.11.2011;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4373/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato PESCATORE VALERIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Help s.p.a. agiva nei confronti di G.A. e D.P. L. per sentire accertare la responsabilità, con condanna al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di mandato, quali rispettivamente, Presidente e Direttore del Consiglio Direttivo del Consorzio CREATT, costituito il 25/9/91 tra Help, Systems e Management s.p.a. e Telesoft s.p.a., addebitando ai convenuti di avere consentito la riduzione da L. 41.845.600.000 a L. 21.500.000.000 del contratto con ASST, concernente il SAI (Sistema Area Traffico), di non avere svolto attività promozionale a favore del CREATT, di avere omesso di informare le consorziate che Telesoft svolgeva attività concorrenziale, attività svolta direttamente dal G. quale amministratore delegato di Telesoft, con danni pari al 21% (quota di partecipazione della Help in CREATT)della riduzione del corrispettivo accordata alla ASST, poi divenuta Iritel, oltre al 21% dell’importo dei contratti stipulati da Telesoft con Telecom, ed agli ulteriori importi necessari a ristabilire la propria integrità patrimoniale.

I convenuti eccepivano l’inammissibilità della domanda, trattandosi di azione sociale con legittimazione del solo Consorzio, e nel merito, chiedevano il rigetto della domanda. Venivano espletate prove testimoniale e per interrogatorio formale dei convenuti.

Il Tribunale rigettava la domanda della Help; escludeva in particolare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del mandato da parte dei convenuti, essendo stato determinato il ridimensionamento del contratto con ASST, concordato tra il Consorzio e la subentrata Iritel, da diverse valutazioni e prospettive, rese note in assemblea a tutti i consorziati, compresa la Help, ed accettate; riteneva che i convenuti non avevano obbligo di attivarsi per reperire nuovi clienti in mancanza di apposita formale delibera del competente Consiglio direttivo in tale senso;

escludeva la rilevanza della mancata comunicazione al Consorzio della pretesa violazione dell’art. 13 dei patti consortili, per non avere comunque Telecom alcun obbligo di contrattare con il CREATT, che, a seguito del D.Lgs. n. 158 del 1995, per ottenere l’appalto di servizi del genere oggetto del medesimo, era obbligato a partecipare a gara ad evidenza pubblica.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 13/10/2005, ha rigettato l’appello della Help, con condanna dell’appellante alle spese.

Premesso che Help non aveva appellato la pronuncia per la parte relativa al ridimensionamento del contratto SAT, la Corte del merito ha ritenuto passata in giudicato la qualificazione dell’azione come proposta ai sensi dell’art. 2608 c.c., data dal Tribunale, non essendovi stata impugnazione incidentale sul punto; ha respinto la richiesta di esibizione, perchè generica ed esplorativa; quanto alla pretesa attività concorrenziale dell’ing. G. posta in essere personalmente, quale amministratore delegato di Telesoft, ha ritenuto che la generica allegazione in tal senso fatta valere dalla Help era ascrivibile a pretesi illeciti se mai riferibili esclusivamente alla Telesoft e che il Tribunale aveva motivatamente escluso la concreta sussistenza degli specifici addebiti mossi ai convenuti.

Quanto all’ulteriore addebito di attività concorrenziale, lo stesso era contraddittorio, laddove si precisava trattarsi di attività posta in essere grazie alla carica di amministratore delegato: l’art. 13 dei patti paraconsortili vincolava le società e non le persone fisiche degli amministratori, direttori o dipendenti, ed inoltre, per il rapporto di immedesimazione organica, i comportamenti della persona fisica nell’esercizio delle funzioni dell’organo sociale, sono imputabili direttamente alla società; non a caso, la Help aveva promosso giudizio arbitrale nei confronti della Telesoft, per il risarcimento del danno da attività concorrenziale.

La Corte d’appello ha ritenuto infondato anche il secondo motivo di impugnazione, rilevando che non potevano ritenersi obbligati G. e D.P. ad attivarsi per reperire nuovi clienti, in mancanza della necessaria previa deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio, come prevista dall’art. 4 dello Statuto;

quanto alla mancata richiesta scritta del gradimento alla Telecom, sollecitata da Help nel Consiglio direttivo del 20/12/95, i testi P. e R. avevano riferito che G. e D.P. si erario ripetutamente adoperati per avere da Telecom nuovi incarichi per il Consorzio, con esito negativo, e quindi la mancata richiesta scritta, quando era stato già proposto lo scioglimento del Consorzio, da tempo inattivo, appariva ormai inutile, nè poteva ritenersi conseguente al suo mancato inoltro la cessazione di ogni rapporto contrattuale tra Telecom e CREATT. Quanto al terzo motivo, la Corte romana ha ribadito l’irrilevanza della mancata comunicazione da G. e D.P. al Consorzio dell’asserita violazione da parte di Telesoft dell’art. 13 dei patti consortili, in mancanza dell’obbligo Telecom a contrattare, per cui non vi era nesso causale tra l’asserita violazione e la perdita del cliente Telecom, ormai avvenuta; inoltre, i testi P. e R. avevano dichiarato che anche la Systems e Management aveva continuato a lavorare per Telecom, senza obiezioni da parte di Help. A ben vedere, continua la Corte, l’art. 13 impone il dovere di non concorrenza alle sole attività in concreto intraprese anzichè in relazione ad ogni possibile sviluppo dell’oggetto consortile, come definito dall’art. 4 dello Statuto, sempre in relazione all’unico cliente.

Ricorre Nhai s.r.l., già Help s.p.a., sulla base di tre motivi.

G. e D.P. hanno depositato controricorso, nonchè memoria ex art. 378 c.p.c., con costituzione di nuovo difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo: la sentenza ha ritenuto che fossero stati addebitati all’ing. G. solo gli atti concorrenziali posti in essere personalmente, mentre la Help ha esercitato l’azione di responsabilità nei confronti del G., come preposto al Consorzio; è palese la contraddittorietà della motivazione nell’avere ritenuto esperita azione ex art. 2608 c.c. e nell’avere considerato l’attività posta in essere da G. e D.P. nei confronti del CREATT. Sebbene l’atto di concorrenza sleale non sia come tale imputabile agli amministratori, non è affatto da escludersi il concorso di questi nel compimento, a titolo non di concorrenza sleale, ma in violazione degli obblighi professionali nei confronti di ciascuna delle società consorziate.

Per altro verso, la Corte d’appello non ha valutato il fatto decisivo, costituito dalla risposta dell’ing. G. sul capo di prova dedotto nella memoria istruttoria , in forza della quale si è formata la prova legale che il G. ha deliberato e/o realizzato gli illeciti concorrenziali posti in essere da Telesoft.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del vizio di omesso esame di punto decisivo della controversia; insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo.

La deliberazione del Consiglio Direttivo presuppone l’iniziativa gestionale degli Amministratori nel reperire nuovi clienti; dal verbale del Consiglio Direttivo del 20/12/95, come dedotto in atto d’appello, risulta che gli amministratori non svolgevano da oltre un anno e mezzo alcuna attività promozionale, e dall’esame del verbale del Consiglio Direttivo del 22/2/1996, risulta che mai era stato formulato dal G. il quesito scritto di gradimento da parte Telecom.

La Corte d’appello non si è chiesta se l’inattività del Consorzio fosse addebitabile agli amministratori.

1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia infine vizio di motivazione, omessa, insufficiente, contraddittoria su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte del merito, con motivazione insufficiente, negato il nesso causale tra violazione del dovere di diligenza da parte degli amministratori e perdita del cliente Telecom, per inesistenza di obbligo a contrarre, senza porsi la questione della risarcibilità della perdita di chance e senza chiedersi se la perdita del cliente Telecom fosse attribuibile alla calcolata inattività degli amministratori.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Va a riguardo evidenziato che la sentenza impugnata non ha affatto instaurato il collegamento logico che la ricorrente adombra, tra la qualificazione della domanda, come proposta ai sensi dell’art. 2608 c.c., definitivamente statuita a seguito del giudicato interno sul punto, e la conclusione secondo cui gli amministratori non avevano posto in essere atti concorrenziali, atteso che la Corte del merito, dopo avere ritenuto l’esclusione da parte del Tribunale degli specifici addebiti mossi quali violazioni dei doveri del mandatario, è passata ad esaminare l’ulteriore profilo della domanda, oggetto del primo motivo d’appello, inteso a far valere l’attività concorrenziale posta in essere in virtù della carica ricoperta in Telesoft dal G.. La Corte d’appello non ha inoltre omesso di valutare gli addebiti relativi alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ma sul punto ha richiamato, condividendoli a pieno, i rilievi operati in concreto dal Tribunale, per poi passare ad esaminare gli specifici addebiti resi oggetto del secondo e del terzo motivo di gravame. Quanto alla addotta prova legale costituita dalla confessione del G., è di palese evidenza la carenza della decisorietà del fatto, avendo la Corte d’appello, con statuizione non censurata, rilevato che l’art. 13 dei patti paraconsortili, lungi dal disporre un generale obbligo di non concorrenza, si limita a dettare “Principi generali in materia di rapporti commerciali”, con delimitazione dell’obbligo di non concorrenza alle sole attività in concreto già intraprese, e non in relazione ad ogni possibile sviluppo dell’oggetto sociale, come definito dall’art. 4, sempre in relazione all’unico cliente. 2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente fa riferimento al verbale del Consiglio Direttivo del 20/12/95, senza riportarne il contenuto, almeno in relazione alla parte che qui interessa, e la censura inoltre non tiene conto della valutazione da parte della Corte d’appello delle deposizioni dei testi P. e R., nonchè della considerazione dell’esaurimento da parte del Consorzio del proprio oggetto, con il completamento delle commesse affidate dalla ASST. 2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

Quanto al profilo relativo alla insufficienza della motivazione per non essersi la Corte del merito posta la questione della risarcibilità della perdita di chance, va rilevata la novità della allegazione, e quanto alla perdita del cliente Telecom, le argomentazioni della ricorrente prospettano del tutto genericamente come la Corte del merito si sia limitata a “constatare” la perdita del cliente Telecom, senza cogliere le specifiche argomentazioni addotte sul punto dal Giudice del merito.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3700,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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