Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30071 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3292-2013 proposto da:

CEMETAC DI A.G. C. SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO TORTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2012 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 04 dicembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 giugno 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la CE.ME.TAC srl. di A.G. & C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 179/04/2012, depositata il 4 dicembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria.

Ha rappresentato che l’Agenzia delle Entrate notificava due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, per maggiore Irpeg (2003) e Ires (2004), Irap e sanzioni. In particolare recuperava a tassazione costi imputabili ad altri esercizi, negava la riduzione di ricavi, recuperati a tassazione per indebita svalutazione dei crediti, recuperava a tassazione costi ritenuti non inerenti, sollevava vari rilievi per alcune irregolarità. La contribuente, che contestava i risultati delle verifiche, impugnava gli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia adiva la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che accoglieva l’appello con la sentenza ora impugnata.

La società censura la pronuncia con tre motivi:

con il primo per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, invocando la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo affrontato la sola questione dei costi non imputati secondo il principio di competenza, tralasciando tutte le altre censure, pur analiticamente affrontate negli atti difensivi;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, invocando la nullità della sentenza per non aver esaminato le questioni relative alla svalutazione su crediti e al disconoscimento del costo ritenuto non documentato;

con il terzo per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alle questioni indicate nel secondo motivo.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

L’Agenzia ha contestato i motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

E’ stata depositata tempestivamente memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. dalla contribuente.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati unitariamente perchè entrambi tesi a censurare la decisione per vizi processuali incidenti sulla validità della sentenza.

La ricorrente ha lamentato che a fronte della ripresa a tassazione di più voci, tutte contestate con il ricorso introduttivo e ribadite in sede d’appello, la sentenza ora impugnata ne ha esaminata solo una, accogliendo le doglianze della Amministrazione, senza affrontare le ulteriori questioni, incidenti per oltre i 9/10 sul reddito recuperato.

In particolare ha evidenziato che i rilievi dell’Ufficio avevano riguardato 1) costi ritenuti di competenza di altri esercizi, 2) ricavi recuperati a tassazione per indebita svalutazione su crediti, 3) costi di cui si era ritenuta non documentata la inerenza, 4) irregolarità varie. La contribuente aveva contestato ciascuno dei rilievi e la sentenza del giudice provinciale aveva analizzato tutti gli aspetti. Quella del giudice regionale invece ha esaminato solo il rilievo relativo ai costi imputabili secondo il principio di competenza, peraltro motivando genericamente – secondo la prospettazione difensiva della ricorrente -. Si duole pertanto dell’apparenza della motivazione con riferimento a questo punto e dell’omessa decisione sulle altre questioni.

L’Agenzia sostiene che la decisione avrebbe compendiato ogni aspetto criticato dalla contribuente.

La lettura della sentenza evidenzia una motivazione solo incentrata sulle regole del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109,comma 2. Peraltro anche a tal fine lo sviluppo argomentativo è sostanzialmente concentrato sul testo normativo e gli esiti della interpretazione giurisprudenziale, senza che sia ben chiara l’applicazione delle regole generali alla fattispecie oggetto della controversia. Del tutto silente è invece la decisione sulle altre questioni affrontate dalla società in riferimento ai rilievi contenuti negli atti impositivi, implicanti peraltro l’applicazione di altre norme oltre che l’art. 109 cit., sicchè la sentenza ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c.

In conclusione le censure sui vizi processuali che affliggono la sentenza sono fondate, con la conseguente nullità della pronuncia.

Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due.

Considerato che la sentenza è nulla e va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che in altra composizione riesaminerà tutte le questioni sollevate dalla contribuente, decidendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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