Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30070 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 31/12/2020), n.30070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36565-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TASSO 161,

presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO S. ANGELO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3153/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione impugnata, con sentenza del 14 maggio 2018 ha condannato P.S. al pagamento della somma di Euro 23.230,80, oltre interessi legali, in favore del Consorzio S. Angelo, a titolo di contributi consortili;

– che ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, come:

a) infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo, posto che l’atto di appello è stato notificato il 28 dicembre 2010 e l’iscrizione a ruolo è tempestivamente avvenuta entro dieci giorni in data 7 gennaio 2011;

b) sussiste la legittimazione ad agire del consorzio in persona del suo presidente, in forza di delega conferita dal consiglio di amministrazione;

c) del consorzio fa parte il P., trattandosi di consorzio di urbanizzazione, destinato a provvedere alla gestione, manutenzione, regolazione e miglioramento degli impianti comuni tra i proprietari degli immobili ricompresi nel comprensorio denominato “(OMISSIS)”: onde, trattandosi di obbligazioni propter rem ed in ragione dell’esistenza di una stabile organizzazione, si tratta di figura atipica, in cui ogni partecipante è tenuto al pagamento in qualità di proprietario dell’immobile;

– che avverso la sentenza propone ricorso il soccombente, affidato a tre motivi;

– che resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base di tre motivi, come segue riassunti:

1) violazione dell’art. 348 c.p.c., e nullità della sentenza, perchè l’iscrizione a ruolo era tardiva, essendo avvenuta solo il 20 gennaio 2011, dovendosi calcolare il termine dalla prima notifica avvenuta il 30 dicembre 2010;

2) violazione degli artt. 1716 e 2604 c.c., con nullità della sentenza, in quanto, da un lato, l’art. 2604 c.c., prevede la durata solo decennale dei consorzi, ove manchi un’indicazione diversa o sia prevista una durata indeterminata; dall’altro lato, in quanto l’azione di pagamento avrebbe dovuto essere proposta da tutti i partecipanti all’associazione, trovando applicazione le norme sul mandato ad una pluralità di mandatari;

3) violazione degli artt. 36,1418,1425,1468,2659 e 2665 c.c., perchè egli non ha mai inteso aderire al consorzio, del quale non si parlava nel proprio atto di acquisto, nè egli ha mai usufruito dei relativi servizi; inoltre, egli in primo grado ha eccepito la nullità delle clausole statutarie che prevedono la partecipazione obbligatoria al consorzio, ed il punto non è stato appellato, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione;

– che il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., non avendo il ricorrente dedotto in modo specifico la questione, ed integrando la stessa semmai un cd. errore revocatorio;

– che il secondo motivo è manifestamente infondato, per entrambe le censure che propone;

– che, invero, da tempo questa Corte ha affermato il seguente principio, che ora si intende ribadire: “Ai consorzi volontari di unrbanizzazione non è applicabile la disciplina dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, di cui agli artt. 2602 e seg. c.c., trattandosi di enti di diritto privato, finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di un comprensorio ed aventi natura di associazioni non riconosciute, onde la fonte primaria della loro disciplina è l’accordo delle parti” (Cass. 1 giugno 2010, n. 13417);

– che a ciò si aggiunga – oltre al profilo della inammissibilità della censura, che risulta nuova, senza che il ricorrente abbia assolto all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., – come, trattandosi di obbligazione derivante dalla stessa partecipazione al consorzio, resta inapplicabile in particolare l’art. 2604 c.c., sulla durata del consorzio, secondo cui, in mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni;

– che, invero, nei consorzi di urbanizzazione, “è pienamente lecito il meccanismo di adesione al consoqio predisposto dall’autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipularne del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio”, essendo “tale adesione – alla quale si ricollega l’assunzione dei corrispondenti obblighi dell’aderente – contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente” (Cass. 22 settembre 2016, n. 18560);

– che ciò deriva dalla particolare natura dei consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, in cui, quali figure atipiche, i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità (in tema, Cass. 13 aprile 2017, n. 9568; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27634);

– che tali principi danno altresì ragione dell’infondatezza della seconda parte del motivo, posto che il soggetto collettivo viene rappresentato proprio dal soggetto cui tali poteri siano statutariamente conferiti: nella specie, il suo presidente, secondo l’accertamento in fatto al riguardo compiuto dalla corte del merito;

– che il terzo motivo è manifestamente infondato ed in parte inammissibile;

– che, infatti, la specifica manifestazione della volontà di aderire al consorzio di urbanizzazione non è richiesta, essendo essa ricompresa nell’atto stesso di acquisto, nè rileva la concreta circostanza della fruizione dei singoli servizi: evenienza, peraltro, involgente accertamenti di fatto, onde al riguardo la censura è inammissibile;

– che, infine, ferma la stessa inammissibilità della aspecifica censura, è anche infondata la tesi del giudicato sulla nullità delle clausole statutarie, in quanto l’appello ha riproposto l’intera questione al giudice dell’impugnazione;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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