Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30070 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12738/2018 proposto da:

ECOLOGIA OGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO BEVILACQUA;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 2,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CIMINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO PAGLIARO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 381/2018 della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO, depositato il 20/02/2018 R.G.N. 82/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo del ricorso e per il rigetto nel resto;

udito l’Avvocato ANTONIO DILEGGI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO MALARA per delega Avvocato CARLO

PAGLIARO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catanzaro, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, con sentenza del 20 febbraio 2018, ha confermato la pronuncia di primo grado circa l’illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo intimato il 14 gennaio 2014 ad F.A. dalla Ecologia Oggi Spa, con condanna della società alla reintegrazione del dipendente ed al pagamento della retribuzione globale di fatto dal recesso nella misura massima di 12 mensilità, oltre contributi e accessori.

2. La Corte ha rilevato “che, per come evidente dall’atto di licenziamento del 14.1.2014, nonchè dalla memoria di costituzione in giudizio di Ecologia Oggi Spa del 30.12.2014, l’atto espulsivo di F.A. era motivato dalla superfluità ed inutilità della figura del coordinatore del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta su tutto il territorio comunale e non solo sulla sola zona di Cosenza Centro che il F. curava fino all’aprile 2013”. Ha considerato che “il datore di lavoro avrebbe dovuto provare… che la figura del coordinatore del servizio raccolta rifiuti porta a porta… era stata soppressa su tutto il territorio della città di Cosenza e non solo, per come sostiene in questa sede l’appellante, sulla zona del centro storico cui il F. era preposto”, perchè -secondo la Corte – “un conto è porre a base del licenziamento il motivo costituito dalla soppressione tout court della figura del coordinatore del servizio porta a porta, altro è la soppressione di tale figura su una limitata zona del territorio comunale”.

3. La Corte territoriale ha quindi ritenuto, conformemente al giudice di primo grado, “che all’esito dell’istruttoria espletata il datore di lavoro non ha fornito, per come era suo onere, prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento”. Per la Corte “dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso, in netto contrasto con le deduzioni datoriali, la perdurante vigenza della figura del coordinatore del servizio porta a porta ben oltre il periodo di tempo oggetto dell’intimato licenziamento” e, considerato che C.T. aveva confermato di svolgere “il ruolo di coordinatore su tutto il territorio cittadino”, risultavano smentiti “da un lato… gli iniziali assunti datoriali secondo cui tale teste non svolgeva più le mansioni di coordinatore, nemmeno nella sua zona di competenza,…, dall’altro dimostra che C.T. aveva assorbito le funzioni del F. sul centro storico”.

4. In punto di tutela applicabile la Corte ha confermato quella prevista della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, già accordata sin dalla fase sommaria del giudizio per manifesta insussistenza del motivo addotto a giustificazione del recesso.

“All’esito della istruttoria espletata – motiva la Corte – è infatti seccamente smentita la soppressione del ruolo di coordinatore del servizio raccolta porta a porta. E ciò sia che si faccia riferimento all’intero territorio del Comune di Cosenza, che è poi l’unico motivo posto a base del licenziamento di F.A., sia che si faccia riferimento, secondo le nuove, quanto infondate, allegazioni della reclamante alla sola zona di Cosenza centro storico, curata dal F. fino all’aprile del 2013 e successivamente da C.T.”.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Ecologia Oggi Spa con 3 motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1364, 1367, in relazione all’art. 1324 c.c., per avere la sentenza impugnata interpretato l’atto di licenziamento nel senso che lo stesso riguardasse i coordinatori addetti al servizio di raccolta differenziata in generale e non solo il F.”.

Si lamenta che le sentenze di entrambi i gradi di merito muoverebbero dall’errato presupposto che il licenziamento in esame sarebbe stato intimato “per soppressione di tutte le mansioni di coordinatore del servizio in questione presenti nell’organizzazione aziendale” mentre la lettera di comunicazione del recesso andrebbe diversamente interpretata secondo i criteri ermeneutici dettati dalla legge.

2. Il motivo non può trovare accoglimento.

La critica all’operata interpretazione della “comunicazione”, pure possibile sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (ex plurimis, Cass. n. 27168 del 2006), in relazione all’attività interpretativa di atti e documenti è riservata al giudice di merito e non può tradursi in una ricostruzione della volontà espressa negli atti, semplicemente contrapponendo – come nella specie – una diversa (e come tale, inammissibile) soluzione interpretativa (da ultimo Cass. n. 181 del 2019).

Invero per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. n. 10131 del 2006).

Infatti il ricorso in sede di legittimità – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006).

Peraltro la Corte di Appello, nel caso che qui occupa, ha operato la ricostruzione di detta volontà, anche facendo riferimento al comportamento delle parti e, in particolare, alle difese articolate dalla società nel primo grado del giudizio e mutate in grado d’appello, con un profilo non adeguatamente censurato da parte ricorrente.

3. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, in relazione all’art. 41 Cost.”.

Si deduce che “se anche a motivo di licenziamento fosse stata addotta la soppressione totale della figura di coordinatore dei servizi di raccolta differenziata in generale, e dunque un motivo tale da coinvolgere in prospettiva anche l’altro coordinatore, il motivo in esame certamente comprendeva la soppressione della mansione di coordinatore coperta dal F. come nel più sta nel meno”.

Si lamenta l’ingerenza nelle scelte imprenditoriali perchè i giudici avrebbero dovuto limitarsi a verificare se fosse stata o meno effettivamente soppressa la posizione di lavoro cui il F. era addetto, essendo irrilevante che l’azienda avesse deciso di licenziare un solo coordinatore del servizio e non entrambi coloro che erano adibiti a tale compito.

4. La censura non può trovare accoglimento.

Come noto questa Corte (Cass. n. 25201 del 2016) – dopo aver ricordato la contrapposizione tra l’orientamento giurisprudenziale che, ai fini della legittimità del recesso, ritiene necessario che la modifica organizzativa sia stata disposta al fine di fronteggiare una situazione di crisi dell’azienda non contingente e l’orientamento che invece ritiene legittimo il recesso anche quando la modifica organizzativa sia stata attuata dal datore di lavoro allo scopo di ridurre i costi o di incrementare i profitti – ha affermato che “tratti comuni ad entrambi gli orientamenti sono rappresentati dal controllo giudiziale sull’effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato. Parimenti costituisce limite al potere datoriale costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa”.

Tanto che, secondo il richiamato arresto, “resta saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso”, per cui se si accerta che la ragione addotta a giustificazione del licenziamento “non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore. Ovverosia l’inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione”. Parimenti “deve sempre essere verificato il nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l’uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l’effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento”.

Non si pone in contrasto con i principi così enunciati, costantemente ribaditi da questa Corte (v., tra molte, Cass. n. 4105 del 2017; Cass. n. 10699 del 2017; Cass. n. 13808 del 2017; di recente v. Cass. n. 8661 del 2019), la sentenza impugnata.

Essa, come risulta dallo storico della lite, sulla base di un accertamento in fatto non certo sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che la giustificazione addotta dalla società nella lettera di licenziamento del F. così come interpretata dai giudici del merito – risultasse smentita dall’istruttoria espletata, in quanto non corrispondeva al vero che in tutta l’azienda fosse stata soppressa la figura del coordinatore del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, così come invece dichiarato nella missiva di recesso.

Sicchè i giudici del merito, ai quali compete il relativo giudizio, hanno effettuato in concreto una valutazione circa l’effettività della ragione addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso, traendo dalla totale mancanza di essa il convincimento circa l’uso distorto del potere datoriale per l’emersione della dissonanza che smentiva l’effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento.

In altre parole, se la ragione palesata dall’imprenditore per giustificare il licenziamento del dipendente si dimostra alla prova del giudizio priva di effettività, il giudice del merito legittimamente può convincersi da ciò che il reale motivo del recesso fosse altro, non palesato e rimasto occulto, come tale difforme dal modello legale.

5. Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7” per avere la sentenza impugnata riconosciuto la cd. “tutela reintegratoria attenuata”.

Si eccepisce che, in ogni caso, era risultato confermata “la soppressione della mansione coperta dal F. e la riorganizzazione del servizio comportante l’accorpamento delle mansioni” per cui non si sarebbe “potuto” reintegrare il F. a fronte di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che considera la tutela reintegratoria residuale.

6. Il motivo non può trovare accoglimento.

Ferma la residualità della reintegrazione nel sistema di tutele da licenziamento ingiustificato delineato dalla L. n. 92 del 2012, questa Corte ha avuto modo di stabilire che il concetto di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo” di cui dell’art. 18, comma 7 novellato “va riferito ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso, accertamento di merito demandato al giudice ed incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità” (Cass. n. 10435 del 2018; Cass. n. 32159 del 2018).

Il Collegio reputa che nella specie tale accertamento sia stato condotto dalla Corte di Appello, peraltro con esiti conformi a quelli cui erano giunti i giudici di prime cure, laddove ha ritenuto “seccamente smentita” la ragione addotta dall’imprenditore a giustificazione del licenziamento, oltre che “in netto contrasto con le deduzioni datoriali”, anche formulate nel corso del giudizio, per cui la sentenza impugnata non risulta affetta da vizi tali che ne impongano la cassazione.

7. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delta. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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