Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3007 del 16/02/2016
Civile Sent. Sez. 6 Num. 3007 Anno 2016
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 13612-2014 proposto da:
LUCCHETTA MARIA ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SISTINA 125, presso lo studio dell’avvocato M.Z.,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARCO DI LOTTI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE
21 presso l’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentato e difeso
8q03
Data pubblicazione: 16/02/2016
v
dall’avvocato ANGELA RAIMONDO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controficorrente nonchè contro
– intimata avverso la sentenza n. 3737/2014 del TRIBUNALE di ROMA del
20/01/2014, depositata il 17/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Marco Di Lotti difensore della ricorrente che insiste
per l’accoglimento del ricorso.
Ric, 2014 r;. 13612 sez. M2 – ud. 17-12-2015
-2-
EQUITALLA SUD SPA – GIÀ GERIT SPA 11210661002;
t
FATTO E DIRITTO
Maria Elisa Lucchetta propone ricorso per cassazione contro Equitalia Sud spa ed il
Comune di Roma- Roma Capitale , che resiste con controricorso, avverso la
sentenza del Tribunale di Roma 17.2.2014 che ha respinto l’appello avverso la
sentenza del GP di Roma che aveva accolto l’opposizione condannando i convenuti
alle spese liquidate in euro 200 per diritti, onorari e spese vive, appellata da parte
attrice in ordine all’esiguità della liquidazione.
La sentenza argomenta che l’appello era infondato in quanto l’importo liquidato in
curo 200 è pari ad un terzo delle spese riconosciute in euro 600 e ridotte per la
disposta compensazione di 2/3.
La nota spese era di euro 680 e non era stata impugnata la parte della sentenza
relativa alla compensazione.
La ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 92 cpc, del tariffario forense e dell’art.
36 Cost.
2) violazione delle leggi inerenti il principio di successione della legge nel tempo
posto che la normativa invocata dal Tribunale è entrata in vigore non solo dopo
l’inizio del giudizio di primo grado ma dopo la sentenza.; 3) violazione degli artt.
82 e 91 cpc perché la riduzione in ordine al petitum si riferisce al giudizio di equità.
Le censure del tutto identiche ad altro ricorso pendente nella odierna udienza ma
relativo a diversa fattispecie sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi della
mancata impugnazione della compensazione di 2/3 di spese con la conseguenza che
la liquidazione nell’intero era di euro 600 e non di 200 per cui vengono a mancare il
presupposto ed il fondamento della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore di Roma
Capitale liquidate in euro 600 di cui 500 per compensi, oltre accessori, dando atto
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della dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato .
Roma 17 dicembre 2015.
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