Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3007 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3007 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona

del

Direttore

p.t., domiciliata in Roma Via dei

Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la

rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

contro

Aquapur Multiservizi spa, in persona del legale
rappresentante p.t., selettivamente domiciliata in
Roma Via Flaminia n. 785, presso lo studio
dell’Avv.to Valentina Adornato, e rappresentata e
difesa dall’Avv.to Paola Coppola

Controricorrente

e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 89/01/2012 della Commissione
Tributaria regionale della Toscana, depositata il
27/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Gianni De Bellis, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Giovanni Porcelli, su
delega, per parte controricorrente-ricorrente
incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 11/02/2014

generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, in due motivi, avverso sentenza
pronunziata dalla Commissione Tributaria Regionale
della Toscana, in sede di “giudizio di rinvio”, ex

La

sentenza

s’inserisce

nell’ambito

del

procedimento promosso da Aquapur Multiservizi
s.p.a. società a prevalente partecipazione
pubblica istituita per la gestione dei servizi
pubblici locali – per l’impugnazione di tre
ingiunzioni di pagamento, notificatele dall’Agenzia
delle Entrate, nel maggio 2007, al fine del
recupero, in relazione alle annualità 1996, 1997 e
1998, dell’IRES e dell’ILOR (oltre interessi), non
versate in forza del regime agevolativo previsto
dall’art. 66, comma 14, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
(convertito in 1. 29 ottobre 1993 n.427) e
dall’art.3, coma 70, 1. 28 dicembre 1995 n. 549,
per le società per azioni a capitale pubblico
maggioritario, istituite ai sensi dell’art. 22 l. 8
giugno 1990 n. 142: regime qualificato “aiuto di
Stato”, incompatibile con il mercato comune, con
decisione della Commissione delle Comunità Europee
del 5 giugno 2002, 2003/193/CE.
L’intimata Aquapur ha depositato controricorso,
eccependo preliminarmente l’inammissibilità del
ricorso, in quanto tardivamente promosso, e
proponendo ricorso incidentale, in unico motivo.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del
14/11/2012, a seguito di istanza di trattazione
urgente presentata dall’Agenzia delle Entrate.

2

art.383 e 392 c.p.c..

L’Agenzia ricorrente ha depositato controricorso al
ricorso incidentale. La contribuente ha depositato
memoria ex art.378 c.p.c..

Considerato in diritto

1. I termini della questione.

di rinvio (relativo al calcolo degli interessi
dovuti dalla contribuente a fronte dell’azione di
recupero degli aiuti di Stato promossa
dall’Amministrazione), la Commissione tributaria
regionale ha sostenuto che gli interessi dovuti
devono essere determinati, fino alla data di
entrata in vigore del d.l. n. 10/2007, su base
semplice e non composta,

“con riferimento al

disposto della decisione della Commissione Europea
5/06/2002 n. 2003/193/CE’,

e, successivamente

all’entrata in vigore del d.l. n. 10 del 2007, su
base composta,

“in relazione al regolamento CE n.

794 del 2004”.
Tale essendo il tenore della decisione impugnata,
l’Agenzia delle Entrate lamenta, con il primo
motivo del ricorso principale, la violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360
n. 3 c.p.c., in relazione all’art.1 comma 3 d.l. n.
10 del 2007. Sostiene che i giudici d’appello hanno
erroneamente interpretato la norma nazionale,
giacché questa legittimamente dispone, senza
distinzioni temporali, il recupero degli “aiuti di
Stato”, di cui le c.d.

“ex municipalizzate” hanno

usufruito, secondo le indicazioni del Regolamento
794/2004/CE e, dunque, con applicazione degli
interessi composti.

3

Sull’unico punto controverso residuato nel giudizio

Con il secondo motivo del ricorso principale,
l’Agenzia deduce, poi, la violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3
c.p.c.,

in

relazione

alla

Decisione

della

Commissione n. 2003/193/CE nonché degli artt.1,
comma 3, d.l. n. 10 del 2007, 86-87 e 88 del
Trattato CE e 14, par.2, del Regolamento n. 659 del

CE – a fronte del Regolamento del 1999, che si
limitava a disporre “l’applicazione di un tasso di
interessi adeguato stabilito dalla Commissione”
aveva, con Comunicazione 2003/C 110/08 (anteriore,
dunque, all’introduzione del Regolamento n. 794 del
2004,

richiamato dalla legislazione nazionale

attuativa del 2007), dato chiare indicazioni ai
legislatori nazionali, invitandoli ad applicare il
tasso di interessi composto per il calcolo degli
interessi dovuti sui recuperi in sede di esecuzione
delle “decisioni di recupero ancora in corso” .
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, Aquapur
Multiservizi denunzia

la violazione e/o falsa

applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., delle norme
comunitarie, artt.3 comma 3 della Decisione n.
2003/193/CE e 14 comma 2 del Regolamento CE n.
659/1999, per avere i giudici d’appello disposto,
secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento
CE n. 794/2004, l’applicazione degli interessi
composti,

anziché

semplici,

per

il periodo

successivo all’entrata in vigore del d.l. n.
10/2007, pur vertendosi, nella specie, in tema di
recupero di aiuti di Stato conseguente ad una
decisione della Commissione del 2002 e, dunque,
antecedente al Regolamento n. 794 del 2004.
L’eccezione

d’inammissibilità

principale è infondata.

del

ricorso

1999, rilevando che, già nel 2003, la Commissione

Il

ricorso

risulta,

infatti,

tempestivamente

notificato a mezzo del servizio postale, ex art. 55
1.69/2009, data la consegna all’ufficiale postale
(il 22/06/2012), nel termine di sessanta giorni
dalla notifica della sentenza (23/04/2012),
prescritto dall’art.325 c.p.c., e l’utile
perfezionamento della procedura di notifica,

incolpevolmente non andato a buon fine (cfr. Cass.,
Sez.Un., 17352/2009 e Cass. 586/2010, 21154/2010,
18074/2012).
Ciò posto ed attesi i sopra descritti termini della
controversia, rilievo decisivo, ai fini della
soluzione della controversia, assume la questione
concernente i criteri di determinazione degli
interessi dovuti sulle somme da recuperare, con
particolare riferimento al problema se essi vadano
calcolati su base semplice o composta.

2. La Decisione della Commissione n. 2003/193/CE.

Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la
decisione, i cui articoli da 1 a 4 hanno il
seguente tenore:
“Articolo l
L’esenzione dalle tasse sui conferimenti, di cui
all’art. 3, comma 69, della legge n. 549 del 28
dicembre 1995, non costituisce aiuto ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Articolo 2
L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito
disposta dall’art. 3, comma 70, della legge n. 549
del 28 dicembre 1995, e dall’art. 66, comma 14, del
decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito
con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, e i vantaggi
derivanti dai prestiti concessi ai sensi

prontamente rinnovata, dopo un primo tentativo

dell’art. 9 bis del decreto legge n. 318 del
1 ° luglio 1986, convertito con modifiche, con legge
n. 488 del 9 agosto 1986, a favore di società per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria
istituite al sensi della legge n. 142 dell’8 giugno
1990, costituiscono aiuti di Stato ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

comune.
Articolo 3
L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per
recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in
virtù del regimi di cui all’articolo 2, già posti
illegittimamente a loro disposizione.
Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo
le procedure del diritto nazionale, sempreché
queste consentano l’esecuzione immediata ed
effettiva della decisione.
L’aiuto da recuperare è produttivo di interessi,
decorrenti dalla data in cui l’aiuto è stato posto
a disposizione del beneficiari fino alla data di
effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso
di riferimento utilizzato per il calcolo
dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli
aiuti a finalità regionale.
Articolo 4
Entro due mesi dalla data di notificazione della
presente

decisione,

Commissione

i

l’Italia
provvedimenti

comunica

alla

presi

per

conformarvisi”.
Il

7

giugno 2002 la decisione è stata notificata

al governo italiano.

Detti aiuti non sono compatibili con il mercato

3. Il diritto dell’Unione.
3.1. Il Regolamento (CE) n. 659/1999.
Il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del
22 marzo 1999 (in GU L 83 del 27 marzo 1999),
recante modalità di applicazione dell’articolo 93
del

trattato

CE,

prevede,

all’articolo

14,

rubricato “Recupero degli aiuti”, quanto segue:

di aiuti illegali la Commissione adotta una
decisione con la quale impone allo Stato membro
interessato di adottare tutte le misure necessarie
per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito
denominata «decisione di recupero»). La Commissione
non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia
in contrasto con un principio generale del diritto
comunitario.
2.

All’aiuto da recuperare ai sensi di una

decisione di recupero si aggiungono gli interessi
calcolati in base a un tasso adeguato stabilito
dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla
data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile
per il beneficiario, fino alla data di recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte
di giustizia delle Comunità europee emanata ai
sensi dell’articolo 185 del trattato, il recupero
va effettuato senza indugio secondo le procedure
previste

dalla

dello

legge

Stato

membro

interessato, a condizione che esse consentano
l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione
della Commissione. A tal fine e in caso di
procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli
Stati membri interessati adottano tutte le misure
necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti
giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto
salvo il diritto comunitario».
7

“/. Nel caso di decisioni negative relative a casi

Il

successivo

art.

27

(“Disposizioni

di

attuazione”) stabilisce che:
“La Commissione, secondo la procedura di cui
all’articolo 29, è autorizzata ad emanare
disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il
contenuto e le altre modalità della notificazione,
la forma, il contenuto e le altre modalità delle

calcolo dei termini e il tasso di interesse di cui
all’articolo 14, paragrafo 2”.

3.2.

La Comunicazione della Commissione 1999/C

241/09.

La Commissione delle Comunità europee, con la
comunicazione 1999/0 241/09 (in GU C 241 del 26
agosto 1999), riguardante un adeguamento tecnico
del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento/attualizzazione, ha stabilito che:
“l. Dal l ° agosto 1999 il tasso di riferimento
sarà identico per gli undici Stati membri che hanno
adottato l’euro.
2. Per tali paesi il tasso indicativo sarà definito
come la media dei tassi swap interbancari a cinque
anni, maggiorata di un premio di 75 punti base”.

3.3.

La Comunicazione della Commissione 2003/C

110/08.

Con la Comunicazione 2003/C 110/08 (in GU C 110
dell’8 maggio 2003), relativa ai tassi di interesse
da applicarsi in caso di recupero di aiuti
illegali, la Commissione ha rilevato che:

In una lettera inviata agli Stati membri il 22
febbraio 1995 la Commissione aveva espresso il
parere che l’utilizzazione del tasso di mercato

8

relazioni annuali, le modalità dei termini e 11

consente di calcolare in maniera più corretta il
vantaggio indebito ottenuto dal beneficiario
dell’aiuto illegale, al fine di ristabilire lo
status quo ante. La Commissione informava pertanto
gli Stati membri che nelle decisioni di ricupero di
un aiuto illegale essa avrebbe applicato il tasso
di riferimento utilizzato per il calcolo

degli aiuti regionali come base del tasso di
interesse di mercato. Per diversi anni quindi la
Commissione ha seguito la prassi di imporre nelle
decisioni di recupero il calcolo basato sul
predetto tasso di riferimento.
Nel contesto del leale rapporto di collaborazione
tra

la

Commissione

e

gli

Stati

membri

nell’esecuzione di determinate decisioni di
recupero, è sorta la questione se il predetto tasso
d’interesse debba essere applicato su base semplice
o composta.
Conformemente ad un gran numero di decisioni degli
organi giurisdizionali comunitari, il recupero è la
logica conseguenza del carattere illegale di un
aiuto. Il recupero dell’aiuto è inteso a
ristabilire lo status quo ante,- per effetto della
restituzione, il beneficiario è privato del
vantaggio sleale di cui aveva fruito rispetto ai
suoi concorrenti sul mercato, il che consente di
ripristinare la situazione esistente prima
dell’erogazione dell’aiuto.
(….)
Sembrerebbe quindi che, nonostante la varietà delle
situazioni, gli aiuti illegali abbiano l’effetto di
fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe
ad un prestito a medio termine senza interessi.
L’applicazione di interessi composti appare

9

dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito

pertanto necessaria per neutralizzare tutti
vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione.
La Commissione desidera pertanto informare gli
Stati membri e le parti interessate che in tutte le
decisioni che essa adotterà in futuro per disporre
il recupero di aiuti illegali verrà applicato il
tasso di riferimento utilizzato per calcolare

aiuti regionali su base composta. Conformemente
alla normale pratica di mercato, la composizione
dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo,
la Commissione si aspetta che gli Stati membri
applichino

interessi

composti

all’atto

dell’esecuzione delle decisioni di recupero ancora
in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un
principio generale del diritto comunitario”.

3.4. Il Regolamento (CE) n. 794/2004.
In applicazione dell’art. 27 del Regolamento (CE)
n. 659/1999, sopra riportato, la Commissione ha
adottato il Regolamento n. 794/2004 del 21 aprile
2004 (in GU L 140 del 30 aprile 2004), recante
disposizioni di esecuzione del citato regolamento
del 1999.
Per quanto qui interessa, il regolamento stabilisce
quanto segue.
“Capo V
Tassi di interesse per il recupero di aiuti
illegittimi
Artic

lo

9

Metodo di fissazione del tassi di interesse
i. Se non diversamente stabilito in una decisione
spcifica, 11 tasso di interesse da
il

utilizzare per

recupero degli aiuti di Stato concessi in

violazione dell’articolo 88, paragrafo 3

10

del

l’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli

trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato
per ogni anno civile.
Esso è calcolato sulla base della media dei tassi
swap interbancari a cinque anni per i mesi di
settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente,
maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente
giustificati la Commissione può aumentare il tasso

2. Se la media degli ultimi tre mesi dei tassi swap
interbancari a cinque anni
di

disponibili, maggiorata

75 punti base, differisce di più del 15 dal

tasso di interesse In vigore per il recupero degli
aiuti di Stato, la Commissione ricaloola i7 tasso
di interesse per il recupero.
Il

nuovo tasso si applica a partire dal primo

giorno del mese successivo al ricalcolo della
Commissione La Commissione informa gli Stati membri
per lettera del ricalcolo e della data da cui esso
Si applica.
j.

T 7

tasso di interesse è fissato per ciascun

Stato membro separatamente o per due o più

Stati

membri_ insieme.
4.

In mancanza di dati affidabili o equivalenti o

11-2

eccezionali la Commissione, in stretta

cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri
interessati, può fissare un tasso di interesse per
il recupero degli aiuti di Stato per uno o più
Stati

membri, sulla base di un metodo diverso o

sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo il
Metodo di applicazione degli interessi
I. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in
vigore alla data in cui l’aiuto illegittimo è stato

11

di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.

messo per la prima volta a disposizione del
beneficiario.
2. 1- 1 tasso di interesse è applicato secondo

il

regime dell’interesse composto fino alla data

di

recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati

l’anno

precedente producono interessi in ciascuno degli
anni successivi.

applica per tutto il periodo fino alla data di
recupero. Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque
anni tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato
per la prima volta messo a disposizione del
beneficiario e la data di recupero dell’aiuto, il
tasso di

interesse è ricalcolato a intervalli

di

cinque anni sulla base del tasso in vigore nel
momento in cui si effettua il ricalcolo>>.

“Capo VI
D i sposizioni finali

Articolo 13
Entrata in vigore

Gli articoli 9 e 11 si applicano a tutte le
decisioni di recupero notificate successivamente
alla data di entrata in vigore

del

presente

regolamento”.

3.5.

La sentenza della Corte di giustizia 11

dicembre 2008, C-295/07 P.

Con la sentenza indicata in rubrica, resa in sede
di giudizio di impugnazione di sentenza del
Tribunale di primo grado del 29 marzo 2007 (causa
T-369/00,

Departement du

Loíret/Commissione) che

aveva annullato una decisione della Commissione del

12

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si

12 luglio 2000, la Corte di giustizia ha osservato
che:
“(…) è pacifico che, all’epoca dell’adozione della
decisione controversa, nessuna disposizione di
diritto comunitario né la giurisprudenza della
Corte o del Tribunale precisavano che gli interessi
da applicarsi nel recupero degli aiuti andavano

rilevato dal Tribunale al punto 40 della sentenza
impugnata, nella sua comunicazione del 2003 la
Commissione ha riconosciuto espressamente che
occorreva accertare se tali interessi dovessero
essere semplici o composti, ritenendo urgente
chiarire la sua posizione a questo riguardo. Essa
ha pertanto informato gli Stati membri e le parti
interessate che, in ogni decisione che avrebbe
adottato in futuro per disporre il recupero di
aiuti illegali, avrebbe applicato un tasso
d’interesse composto’ (punto 46);

Se è vero che il metodo di attualizzazione di un

aiuto illegittimo costituisce una questione
sostanziale e non procedurale, occorre tuttavia
rilevare che, come osserva correttamente il
Département du Loiret, la Commissione indicava
nella sua lettera agli Stati membri del 4 marzo
1991, SG(91) D/4577, che la decisione definitiva
con cui essa rileva l’incompatibilità di un aiuto
con il mercato comune “comporterà il recupero
dell’importo degli aiuti già versati
illegittimamente,

recupero

da

effettuarsi

conformemente alle disposizioni del diritto
nazionale, ivi comprese quelle riguardanti gli
interessi di mora sui crediti dello Stato,
interessi che devono normalmente iniziare a

13

calcolati su una base composta. Al contrario, come

decorrere a far data dalla concessione degli aiuti
illegittimi di cui è causa”(punto 83);
Tale lettera, pertanto, collegava la questione
dell’imposizione degli interessi con le modalità
procedurali del recupero e rinviava, al riguardo,
al diritto nazionale. È solo con la comunicazione
della Commissione relativa a taluni documenti in

(GU 2004, C 115, pag. 1) che la Commissione ha
informato gli Stati membri e i terzi interessati
che non intendeva più applicare detta lettera che
essa qualificava peraltro, al pari degli altri
testi indicati dalla comunicazione, come “test[o]
vertenti sulle questioni procedurali nel settore
degli aiuti di Stato”(punto 84);

“Dato che la decisione controversa non indica
espressamente che l’aiuto da recuperare dev’essere
attualizzato in base ad un tasso d’interesse
composto e che è pacifico, peraltro, che il diritto
francese prevede l’applicazione di un tasso
d’interesse semplice, il Tribunale ha dunque
correttamente interpretato l’art. 2, n. 2, della
decisione controversa nel senso che da tale
disposizione consegue che gli interessi relativi al
periodo compreso tra la data della decisione
controversa e quella del recupero dell’aiuto
debbano essere calcolati a tasso semplice ed ha
rilevato che, di conseguenza, la decisione
controversa era viziata da un’evidente incoerenza”
(punto 85).
4. Il diritto nazionale.

4.1. A seguito della sentenza della Corte di
giustizia del 1 ° giugno 2006, C-207/05 – con la
14

materia di aiuti di Stato divenuti obsoleti

quale la Corte ha dichiarato che

«Non avendo

adottato entro i termini prescritti i provvedimenti
necessari per recuperare presso i beneficiari gli
aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con
il mercato comune dalla decisione della Commissione
5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di
Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti

di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
ad essa imposti dagli artt. 3 e 4 di tale
decisione>>

il legislatore è intervenuto

disciplinando l’azione di recupero degli aiuti de
quibus dapprima con l’art. l del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46),
poi con l’art. 24 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2), ed infine con l’art.
19 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
(convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166).
Per quanto qui rileva, il comma 3 dell’art. 1 del
d.l. n. 10 del 2007 e il comma 4 dell’art. 24 del
d.l. n. 185 del 2008 hanno identicamente stabilito
che:
“Gli

interessi sono determinati in base alle

disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE)
n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
secondo i criteri di calcolo approvati dalla
Commissione europea in relazione al recupero
dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato
dall’articolo 24 della legge 25 gennaio 2006,
n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il
tasso in vigore alla data di scadenza

15

agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese

ordinariamente prevista per il versamento di saldo
delle imposte non corrisposte con riferimento al
primo periodo di imposta interessato dal recupero
dell’aiuto”.
Il citato art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n.
29, disciplina l’attuazione della decisione della
Commissione del 20 ottobre 2004, n. 2003/315/CE

incompatibile con il mercato comune il regime di
aiuti a favore delle imprese che avevano realizzato
investimenti nei comuni colpiti da eventi
calamitosi nel 2002, disposto dall’art. 5

sexies

del d.l. n. 282 del 2002), e stabilisce, al comma
3,

che gli interessi vanno «calcolati sulla base

delle disposizioni di cui al capo V del regolamento
(CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004, maturati a partire dalla data in cui le
imposte non versate sono state messe a disposizione
dei beneficiari fino alla data del loro recupero
effettivo”.
4.2. Va, poi, ricordato che a tutte le obbligazioni
aventi ad oggetto originario il pagamento di una
somma di denaro sulla quale spettino interessi di
qualsiasi natura è applicabile la regola
sull’anatocismo dettata dall’art. 1283 cod. civ.
(secondo il quale “In mancanza di usi contrari, gli
interessi scaduti possono produrre interessi solo
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto
di convenzione posteriore alla loro scadenza, e
sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per
sei mesi”),

dovendo escludersi che il debito per

interessi, anche quando sia stata adempiuta
l’obbligazione principale, si configuri come una
qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale
derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla

16

(con la quale fu dichiarato parzialmente

mora, nonché al risarcimento del maggior danno ai
sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. (per
tutte, Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9653).
4.3. Ad avviso del Collegio, il tenore letterale
delle disposizioni riportate al paragrafo 4.1., le
quali rinviano al solo Capo V del Regolamento n.
794/2004 e non anche al Capo VI, contenente la

interpretarle (in adesione all’orientamento esposto
da Cass. nn. da 6538 a 6546 del 2012) nel senso
favorevole all’applicazione degli interessi
composti all’azione di recupero de

qua,

pur se

concernente una decisione della Commissione
anteriore all’entrata in vigore del più volte
citato Regolamento.

5. Le ragioni del rinvio pregiudiziale.

5.1. Come noto, il giudice nazionale di ultima
istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere
alla Corte di giustizia la questione di
interpretazione di una norma comunitaria rilevante
ai fini della decisione sollevata da una delle
parti solo quando la corretta applicazione della
stessa norma si impone con evidenza tale da non
lasciar spazio a ragionevoli dubbi: detto giudice,
infatti, non deve rimettere la questione
interpretativa alla Corte di giustizia o quando non
la ritenga pertinente ai fini della decisione, o
quando ritenga che la corretta applicazione della
norma comunitaria si imponga con tale evidenza da
non lasciar adito a ragionevoli dubbi, in sé o in
ragione del fatto che essa ha già costituito
oggetto di interpretazione da parte della Corte
(Corte di giustizia 6 ottobre 1982, C-283/81,
Cilfit e a.).

17

norma transitoria di cui all’articolo 13, impone di

5.2. La normativa comunitaria in esame, come
succedutasi nel tempo, non è esente da ogni
ragionevole dubbio interpretativo in ordine alla
individuazione del criterio di computo degli
interessi da applicare,

ratione temporis,

nella

fattispecie in esame.
Occorre,

infatti,

chiarire

se

il

diritto

che il diritto nazionale stabilisca, in relazione
all’azione di recupero di un aiuto di Stato
derivante da una decisione della Commissione
notificata in data anteriore all’entrata in vigore
del Regolamento n. 794/2004, l’applicazione del
regime degli interessi composti, così come disposto
dalla normativa nazionale.
Ciò tenuto conto, per un verso, che nessuna
disposizione comunitaria sembra espressamente
vietare agli Stati membri l’adozione di una tale
disciplina; per altro verso, che: a) il Regolamento
n. 794/2004 è chiaro nello stabilire che il metodo
di applicazione degli interessi in esso previsto si
applica alle decisioni di recupero notificate
successivamente alla data della sua entrata in
vigore; b) alla data dell’adozione della decisione
che qui interessa (giugno 2002), né il diritto
comunitario, né la giurisprudenza della Corte di
giustizia precisavano che gli interessi da
applicarsi nel recupero degli aiuti andassero
calcolati su base composta, ed anzi la prassi della
Commissione rinviava al riguardo alle disposizioni
del diritto nazionale; c) il diritto italiano
ammette il calcolo degli interessi sugli interessi
(anatocismo), per qualsiasi obbligazione pecuniaria
e quindi anche per i crediti dello Stato, soltanto
nei limiti previsti dall’art. 1283 del codice

18

dell’Unione sopra richiamato consente, o impedisce,

civile.
6. In conclusione, è necessario richiedere alla
Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di
pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente
questione:
“se l’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità

gli articoli 9, 11 e 13 del Regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004,
recante disposizioni di esecuzione del regolamento
predetto, devono essere interpretati nel senso che
ostano ad una legislazione nazionale che, in
relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di
Stato conseguente ad una decisione della
Commissione notificata in data 7 giugno 2002,
stabilisca che gli interessi sono determinati in
base alle disposizioni del capo V del citato
Regolamento n. 794/2004 (cioè, in particolare, agli
articoli 9 e 11), e, quindi, con applicazione del
tasso di interesse in base al regime degli
interessi composti.
7. Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione
del processo.
P.Q.M.

La Corte, visti l’art. 267 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e l’art. 295 cod.
proc. civ., chiede alla Corte di giustizia
dell’Unione europea di pronunciarsi,

in via

pregiudiziale, sulla questione di interpretazione
del diritto dell’Unione indicata in motivazione.
Ordina la sospensione del processo e dispone che
copia della presente ordinanza sia trasmessa alla
cancelleria della Corte di giustizia.

19

di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, e

riconvocatasi in medesima composizione, il 16
gennaio 2014.

r

Così deciso in Roma il 14 novembre 2013 e,

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