Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3007 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017), n. 3007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 938/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
BINGO SOCIETA’ COOPERATIVA, M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 660/2015 del 21/05/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 21 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto da Bingo Piccola srl unipersonale avverso la sentenza n. 1898/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro gli atti di recupero IVA ed altro 2005-2006. La CTR osservava in particolare che dalla trattazione in pubblica udienza e dagli atti emergeva che effettivamente come lamentato dall’appellante gli atti impositivi impugnati duplicassero la pretesa fiscale già separatamente azionata con atti impositivi diversi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
Gli intimati non si sono costituiti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, affermando che la motivazione della medesima è meramente apparente.
Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., avendo la CTR fondato la propria decisione sull’erronea applicazione delle correlative previsioni normative.
Le censure, da trattarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.
Va infatti ribadito il principio che “Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 27/01/2006, Rv. 586705).
Del resto che si sia fatto erroneamente riferimento nel primo mezzo alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in luogo di quella di cui al successivo n. 5 della stessa disposizione, non ha rilievo, dovendosi ribadire che “L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato” (Sez. 6-3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239).
Ciò posto, come denunciato, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto assertiva ed apodittica nell’affermare la sussistenza della duplicazione impositiva lamentata dalla società contribuente, non essendo esplicitate le ragioni per le quali tale tesi difensiva viene ritenuta fondata, se non con un generico richiamo alle risultanze della discussione in pubblica udienza di appello ed alla documentazione in atti, senza dunque alcuna specifica e doverosa confutazione delle controdeduzioni dell’Ente impositore.
Tale vizio motivazionale peraltro si riverbera in una violazione di legge come denunciato nella seconda censura, posto che non risultano correttamente applicate le norme sulle prove nella medesima richiamate.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a allo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017