Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30069 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 585-2012 proposto da:

D.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PREMUDA presso studio dell’avvocato SALVATORE AMATORE, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANNA MARTA BALESTRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

con atto di costituzione – avverso la sentenza n. 160/2011 della

COMM. TRIB. REG. di ANCONA, depositata il 23 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 giugno 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DI LEO GIOVANNI che ha chiesto

l’annullamento della sentenza impugnata.

Fatto

RILEVATO

che:

D.A.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 160/01/11, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 23 giugno 2011;

il contenzioso traeva origine dalla notifica dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito dichiarato per l’anno 2003. In particolare al contribuente erano stati addebitati maggiori redditi di partecipazione nella società Tecno Air s.r.l., di cui nell’anno 2003 era socio con la quota del 50%. Alla società erano stati a sua volta notificati due avvisi di accertamento per maggiori ricavi non contabilizzati, rispettivamente per la somma di Euro 2.235.130,25 attribuiti per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, ed Euro 54.944,37 per altre contestazioni rilevate nella contabilità. Gli atti impositivi che avevano attinto la società divenivano definitivi. All’odierno ricorrente l’Agenzia, in considerazione della ristretta base sociale della Tecno Air, imputava la metà dei suddetti ricavi (Euro 1.145.037,18).

Il D., che contestava l’accertamento, adiva la Commissione Tributaria Provinciale denunciando il vizio di motivazione dell’atto impositivo perchè rinviava ai due avvisi di accertamento notificati alla società, che a loro volta rinviavano ai processi verbali di constatazione redatti dalla GdF in occasione della verifica, notificati alla società ma non al socio; contestava inoltre la presunzione di distribuzione pro quota al socio dei ricavi extra bilancio accertati in capo alla società.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. Adita la Commissione Tributaria Regionale, l’appello era rigettato con la pronuncia ora impugnata.

Il ricorrente censura la sentenza con due motivi:

con il primo per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento;

con il secondo per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente affermava la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio accertati in capo alla società.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

L’Agenzia si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c. il P.G ha depositato le proprie conclusioni scritte e il contribuente la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, con il quale si denuncia il vizio motivazionale della sentenza per aver ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, è infondato. Nella sua esposizione difensiva il contribuente si duole della illogicità della sentenza perchè affermando che gli avvisi di accertamento, notificati alla società e allegati a quello diretto al contribuente, riproducono il contenuto essenziale dei processi verbali di accertamento, presupporrebbe la lettura dei suddetti pvc, che invece non sono agli atti. La censura, pur suggestiva, è errata.

La motivazione della sentenza è fondata su due argomenti. Con il primo si afferma che gli avvisi di accertamento notificati alla società riportavano il contenuto essenziale dei processi verbali di constatazione. La sentenza sostiene che “è stato descritto il controllo effettuato e la risultanza di tale controllo che è stato positivo per quanto concerne la dimostrazione, secondo l’Ufficio, di ipotesi evasiva a carico della Società”. Con ciò è evidente che il giudice regionale, dalla lettura degli atti, ha ritenuto che quanto riportato nella motivazione degli avvisi fosse sufficiente a ricostruire l’iter procedimentale seguito dai verificatori, il che non implica un necessario preventivo raffronto tra il pvc e il contenuto sinteticamente riportato negli atti impositivi. Ma soprattutto la motivazione della sentenza è retta da un’altra considerazione, ancora più assorbente, ossia che “essendo la Società TECNO AIR srl a ristretta base azionaria, si ripete il contribuente era socio al 50%, appare legittima la presunzione operata dall’ufficio di conoscenza da parte del socio delle vicende societarie e quindi della particolare natura degli addebiti contestati dal fisco alla società”.

Questa Corte, in una ipotesi di sentenza di merito di annullamento dell’atto impositivo nei confronti del socio per omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società, cassando la pronuncia, ha significativamente affermato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio ex art. 2261 c.c. ha il potere di consultare la documentazione sociale, prendendo visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass., ord. n. 25296 del 2014; 14275/2018). Il principio, elaborato in riferimento ai soci di società di persone, trova applicazione anche nelle ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, trovando, per quanto qui d’interesse in ordine alle società a responsabilità limitata, base normativa nell’art. 2476 c.c., comma 2, relativamente ai poteri di controllo e dì consultazione riconosciuti in capo ai soci non partecipanti alla amministrazione. Ciò ancorchè il socio sia receduto.

In conclusione il motivo va rigettato.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale il contribuente ha lamentato che la sentenza abbia ritenuto presuntivamente distribuiti ai soci gli utili extracontabili accertati in capo alla compagine sociale, in proporzione alla quota di partecipazione sociale.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass., sent. 27778/2017; 17928/2012; 5076/2011).

Ritenuto che il ricorso va rigettato. La costituzione della Amministrazione ai soli fini della partecipazione all’udienza esime dalla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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