Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30069 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12193/2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GERARDO PACE;

– ricorrente –

contro

C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUDITTA LAMORTE, GIUSEPPE

GIURATRABOCCHETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/10/2013, R.G.N. 144/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 24 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e accoglieva la domanda proposta da C.M.A. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Regionale (OMISSIS), avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per insussistenza del fatto, irritualità del procedimento, violazione del principio del contraddittorio, mancata pubblicazione del codice disciplinare, tardività della contestazione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo ed illegittima la sanzione non essendo risultato garantito al C., dipendente con mansioni di fisioterapista e, come tale, privo della dotazione di un computer e dunque non abilitato alla rete internet o intranet, l’accesso al codice disciplinare per quanto questo sia, come sostenuto dall’Azienda, pubblicato sul proprio sito istituzionale, garanzia non necessaria solo nell’ipotesi in cui si sia in presenza della violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore riconoscibili come tali;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda Ospedaliera, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il C..

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’artt. 112 c.p.c., addebita alla Corte territoriale l’error in procedendo, dato dall’omessa pronunzia in ordine alla censura dall’Azienda medesima sollevata in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado, relativamente al pronunciamento ivi espresso in ordine al difetto di prova da parte della stessa Azienda della pubblicazione del codice disciplinare sul proprio sito istituzionale, pronunciamento assunto dall’allora appellante come inficiato dall’omessa considerazione del principio di non contestazione, rilevante nella specie per non aver il C. in prime cure nulla opposto a tale deduzione;

che, con il secondo motivo, sotto la rubrica “Omessa pronunzia su fatto decisivo ai fini della decisione”, l’Azienda Ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale il mancato pronunciamento in ordine all’eccezione sollevata circa l’irrilevanza della “conoscibilità” del codice disciplinare, essendo il comportamento addebitato riconducibile alla violazione di fondamentali obblighi contrattuali di cui doveva ritenersi la piena consapevolezza da parte del dipendente;

che il primo motivo si rivela inammissibile per risultare la censura sollevata del tutto inconferente rispetto al pronunciamento della Corte territoriale che dichiaratamente prescinde dalla valutazione della correttezza o meno della decisione resa dal giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento da parte dell’Azienda ospedaliera della pubblicazione sul proprio sito istituzionale del codice disciplinare, venendo a sostenere che in ogni caso l’avvenuta pubblicazione del codice disciplinare in quella forma non avrebbe soddisfatto per i motivi puntualmente esposti in motivazione, e per nulla confutati dall’Azienda ricorrente, il requisito della conoscibilità, correttamente ritenuto rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 68, comma 2;

che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo non avendo l’Azienda ospedaliera ricorrente dato adeguatamente conto, trascrivendo nell’atto le difese svolte in prime cure ed in appello o allegando gli atti relativi ove le stesse sono state svolte, di aver tempestivamente sollevato l’eccezione qui proposta in ordine all’irrilevanza della pubblicazione del codice disciplinare a fronte della plausibilità della rappresentazione da parte del lavoratore della rilevanza disciplinare del comportamento addebitato integrando il medesimo la violazione di fondamentali obblighi contrattuali;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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