Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30068 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30068
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO (c.f. (OMISSIS)), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso l’avvocato SAMBATARO ELENA,
rappresentata e difesa dall’avvocato LENTINI GIOVANNI, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 43/2005 del GIUDICE DI PACE di PARTANNA,
depositata il 26/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Partanna, con sentenza n. 43 depositata il 26 maggio 205, ha respinto la domanda della Società Operaia Di Mutuo Soccorso, proposta con atto 7.12.2004 per ottenere la condanna del socio P.S. al pagamento del 50% del contributo sociale mensile di Euro 5,16, maturato a far tempo dal 1999 nell’importo di Euro 185,76. Ha sostenuto che il convenuto beneficiava dell’esonero totale dal contributo avendo maturato il 40 anno d’iscrizione, secondo quanto previsto dall’art. 10 dello statuto alla data in cui ne è intervenuta la modifica, che aveva eliminato l’esonero totale limitandolo alla metà. Tale modifica, legittima per coloro che non avevano ancora maturato il beneficio alla data della modifica statutaria, era illegittima nei confronti del P., in quanto, retroagendo, intaccava un suo diritto quesito, in violazione del disposto dell’art. 11 disp. gen. e art. 25 Cost.. La Società Di Mutuo Soccorso ha proposto ricorso per cassazione avverso questa decisione articolando un motivo. L’intimato non ha spiegato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 11 preleggi e dell’art. 25 Cost., assumendo che il giudice di pace ne avrebbe fatto malgoverno. I principi ivi sanciti riguardano il caso della successione delle leggi nel tempo e non già la successione di regolamentazioni privatistiche rette dal principio dell’autonomia contrattuale, che può comportare la modifica in pejus di situazioni giuridiche anche già maturate.
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice di pace di Partanna ha deciso secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., nella versione vigente alla data della domanda, per la quale il valore della controversia ai sensi degli artt. 10 e 14 c.p.c., era espressamente indicato in L. 2.000.000, limite numerico entro cui era limitata la domanda della Società attrice e la sentenza, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 2, nella versione vigente alla data della pubblicazione, è ricorribile per cassazione se eccede i limiti che la legge pone alla “equità” per la quale il giudice, non vincolato a decidere in base alle “norme del diritto” (art. 113 c.p.c., comma 1), è però tenuto, per il principio di legalità, a rispettare le linee essenziali e qualificanti della disciplina del rapporto controverso, cioè i c.d. principi informatori della materia. “Questi ultimi non corrispondono a singole norme regolatrici della materia nè alle regole, accessorie e contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta e da cassare, in caso di ricorso per loro violazione in sede di legittimità” – Cass. n. 9759/2011-. L’orientamento, formatosi sul solco del principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 15 ottobre 1999 n. 716 in ordine ai limiti del controllo esercitabile nei confronti delle sentenze pronunziate dal Giudice di Pace secondo equità, cui certamente appartiene, per ragioni di valore, la presente controversia, ammette dunque il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1, 2 e 4, nonchè, ai sensi del n. 5 della predetta norma, quando il vizio attenga a un punto decisivo della controversia, e, con riferimento agli “errores in iudicando”, per violazione di norme costituzionali e per violazione dei principi informatori della materia. In relazione a tale ultima denuncia, secondo successiva giurisprudenza di legittimità, il “giudice di pace non deve applicare una regola equitativa desunta, per via di astrazione generalizzante, dalla disciplina positiva, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi ai quali si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata regolamentazione della materia” (Cass. n. 15460/2001 che richiama Cass. civ. 3, 17 gennaio 2005, n. 743; Cass. civ. 2, 18 giugno 2008, n. 16545). Il ricorso in esame, al di là di un astratto richiamo al precetto costituzionale, si duole dell’interpretazione che il giudice di merito ha offerto in ordine al contenuto della modifica dello statuto, quindi coinvolge essenzialmente l’interpretazione di tale dato, assolutamente decisivo, che costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata (Cass. civ., 9 settembre 2008, n. 22893). In conclusione, non relaziona la censura al principio informatore della materia, ma propone rivisitazione della clausola statutaria chiedendone, alla luce delle norme invocate, nuovo esame. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011