Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30068 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 170-2012 proposto

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 03 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 giugno 2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 396/25/2010, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, il 3 novembre 2010.

Ha rappresentato che la controversia traeva origine dalla istanza di rimborso di Euro 22.508,95 presentata da P.L., trattenuti dal Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli sulla liquidazione una tantum del capitale (cd. “zainetto”), corrisposto in sostituzione del trattamento pensionistico integrativo di cui godeva. In particolare sull’importo lordo spettante di Euro 85.912,03 era applicata l’aliquota del 26,2% ai sensi del TUIR, art. 17, comma 1.

Il contribuente, contestando la sottoposizione del capitale erogato a tassazione separata, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, chiedendo l’integrale restituzione di quanto trattenuto ed in subordine che quel capitale fosse tassato con l’aliquota del 12,50%, al pari dei redditi di capitale del TUIR, ex art. 45. Il giudice tributario provinciale accoglieva la domanda subordinata. L’Agenzia propose appello, che con la sentenza ora impugnata era rigettato.

La ricorrente censura la pronuncia del giudice regionale con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, (vecchia numerazione), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente escluso che gli importi corrisposti dovevano essere a tassazione separata;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41, comma 1, lett. g quater e art. 42, comma 4, (vecchia numerazione), in relazione al D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, conv. con L. n. 30 del 1997, al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, alla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea applicazione del trattamento fiscale dei redditi di capitale con aliquota del 12,50%.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I motivi di ricorso, che vanno unitariamente trattati perchè afferenti alla medesima questione, ossia alla disciplina fiscale cui va assoggettata la corresponsione una tantum dal Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli, del capitale (cd. “zainetto”) corrisposto in sostituzione del trattamento pensionistico integrativo di cui godeva il P., sono fondati.

La questione se tale capitale fosse esente del tutto da tassazione, come preteso in via principale nel ricorso introduttivo dal contribuente, o tassabile con l’aliquota del 12,50%, come richiesto in via subordinata dal contribuente e ritenuto dai giudici di merito, che ne hanno attribuito natura di reddito di capitale ai sensi del TUIR, art. 42, comma 4, o, ancora, sottoponibile a tassazione separata, come richiesto dalla Agenzia, secondo la quale si tratta della capitalizzazione di una pensione integrativa, è stata già risolta da questa Corte, ormai con consolidato orientamento, aderendo alla terza opzione interpretativa (sentenze nn. 868/2010, 11156/2010; seguite da numerose altre, tra cui ord. 13101/2014; ord. n. 21332/2015; sent. n. 1521/2017).

In particolare si è affermato che “In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente,….. e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42, non rilevando che la stessa sia versata tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato in dipendenza di tale evento” (Cass., sent. n. 868/2010).

Proprio con riferimento alla corresponsione del capitale da parte del Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli si è anche chiarito che quella prestazione “…..(cosiddetto zainetto), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge”.

Mancano inoltre i presupposti per l’applicazione alla fattispecie de quo della giurisprudenza elaborata per la posizione, solo apparentemente simile, degli iscritti al fondo previdenziale (OMISSIS) (Sez. U, sent. n. 13642/2011), per il diverso funzionamento e le diverse concrete caratteristiche di funzionamento di ciascun fondo, con particolare riguardo alla modalità di formazione delle somme pecuniarie erogate ai beneficiari.

Si è a tal riguardo evidenziato che “… nel caso di cui si sono occupate le Sezioni Unite, si trattava di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, nel quale le prestazioni sono composte da una sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore), e da un rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato finanziario da parte del Fondo del capitale accantonato Nel caso di specie, invece, una questione simile non si è mai posta e le parti, fin dal primo grado, non hanno mai discusso in ordine alla natura del Fondo e alla eventuale esistenza di una gestione sul mercato finanziario da parte del Fondo del capitale accantonato. Pertanto, nessuna distinzione può legittimamente stabilirsi in ordine alla somma erogata al contribuente, la quale, date le sue caratteristiche ontologiche e funzionali, nemmeno potrebbe essere correttamente equiparata ad una prestazione in forma capitale (contrattualmente prevista) di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti. Il Fondo relativo ai dipendenti del Banco Napoli, di cui in questa sede si discute, era un Fondo di previdenza a prestazione definita nel quale l’ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all’ammontare dei contributi versati e alla gestione del relativo importo sul mercato finanziario al fine di assicurarne una redditività che sia la maggiore possibile, redditività che nei Fondi a capitalizzazione individuale dei versamenti (o Fondi a contribuzione definita) influenza e determina (in parte) la prestazione finale erogata agli iscritti.” (Cass., sent. n. 17560/2012).

In conclusione il ricorso trova accoglimento.

Ritenuto che la sentenza va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso.

Attesa la complessità della vicenda all’epoca in cui il giudizio fu introdotto, le spese dei due giudizi di merito e del presente vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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