Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30068 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20194/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29,

presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DARIO SCIME’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4864/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2014 R.G.N. 7977/2010.

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Difesa avvero la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto il diritto di S.R. al riconoscimento di due anni di anzianità ai fini degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio e di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione a fini pensionistici e di buonuscita in applicazione della L. n. 336 del 1970, artt. 1 e 2 e ciò per la qualità della S. di orfana per motivi di servizio, sul presupposto che dovesse esservi parificazione rispetto agli orfani di guerra, ai sensi della L. n. 474 del 1958, art. 5;

il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito con controricorso dalla S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 539 del 1950, art. 1,L. n. 474 del 1958, art. 5 e della L. n. 539 del 1974, art. 5, in quanto, quest’ultima, disposizione inesistente;

il motivo è fondato, avendo questa Corte stabilito, con principio qui da condividere, che “i benefici combattentistici di cui alla L. n. 336 del 1970, che, ai sensi del suo art. 1, spettano soltanto ai profughi coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace ed a coloro che a questi profughi sono parificati da apposite leggi, non possono essere riconosciuti ad un pubblico dipendente orfano di un caduto per causa di servizio, nè la L. n. 474 del 1958, che, all’art. 5, ha disposto misure perequative in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio titolari di trattamenti pensionistici e dei loro congiunti, ha introdotto una parificazione permanente ed automatica tra questa categoria e quella dei mutilati ed invalidi di guerra” (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26348, alla cui motivazione di dettaglio si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., come anche già prima Cass. 11 aprile 1981, n. 2133 e Cass. 26 gennaio 1980, n. 634);

ciò comporta l’accoglimento del ricorso;

non essendovi necessità di ulteriori accertamenti va pronunciata nel merito la reiezione dell’originaria domanda della S.;

il diverso esito della controversia nei gradi del giudizio di merito giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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