Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30067 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23156/2015 proposto da:

GI.FI.ZE GRUPPO INDUSTRIALE FILICORI-ZECCHINI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

BIAGI;

– ricorrente –

e contro

G.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1148/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/09/2014, R.G.N. 1018/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 19/9/2014 in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto ancora qui rileva, accertava l’insussistenza della giusta causa del recesso comunicato dall’agente G.D., e lo condannava al pagamento in favore della, preponente s.p.a. GI.FI.ZE. Gruppo Industriale Filicori-Zecchini, della somma di Euro 4.832,25 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Con ordinanza 8/10/2015 la Corte distrettuale rigettava l’istanza di correzione di errore materiale formulata dalla società la quale aveva chiesto,, per il titolo descritto, il pagamento della somma, incontroversa fra le parti, di Euro 25.069,37.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, la società GI.FI.ZE interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La ricorrente, dopo aver rimarcato che nell’atto introduttivo del giudizio era stato indicato l’ammontare dell’indennità di mancato preavviso richiesta nella misura di Euro di Euro 25.ò69,37 – che non era stato oggetto di alcuna contestazione da parte del soggetto obbligato – ha precisato che la non contestazione della quantificazione del credito elaborata, era stata oggetto di precipuo rilievo da parte dei giudici del gravame.

Nell’ottica descritta, osservava che l’indicazione nella sentenza di appello di un importo diverso da quello richiesto e non contestato dalla controparte, integrava una ipotesi di malgoverno dei principi in materia di onere della prova, che avrebbe invece imposto l’accoglimentO della domanda entro i termini compiutamente descritti nei propri atti difensivi.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto processuale decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In via di subordine viene dedotto il travisamento di una circostanza di natura processuale, che emergeva con evidenza dagli atti. Il giudice del gravame sarebbe incorso nell’errore di non aver considerato la circostanza che la somma indicata negli atti della società preponente, mai contestata, era diversa da quella liquidata in sentenza.

3. Il terzo motivo prospetta assoluta mancanza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduce che ove la liquidazione dell’indennità di preavviso in una somma diversa da quella indicata fosse stata intenzionale – intendendo in tal modo la Corte discostarsi dalla determinazione del quantum debeatur operata dalla società preponente – la statuizione sarebbe stata affetta da assoluto vizio di motivazione.

4. Il ricorso, negli articolati motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, è fondato e va accolto.

Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Si è poi ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016, Cass. n. 12096 del 2018); in ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017.

5. Orbene, tale vizio radicale è riscontrabile nella motivazione della sentenza qui impugnata, la quale ha disposto condanna dell’agente al pagamento della indennità di preavviso in favore della società preponente, della somma “non contestata neppure genericamente”, di Euro 4.832,25; la Corte territoriale è giunta a tale conclusione benchè dal tenore degli atti processuali – ricorso introduttivo del giudizio ed appello incidentale della società, riprodotti nelle parti salienti nel rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito – si evincesse chiaramente la richiesta a titolo di indennità di preavviso, della somma di Euro 25.069,37.

Nonostante l’evidenza dei summenzionati dati, la Corte di merito ha omesso di esplicitare il ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del credito di parte preponente nella descritta misura di Euro 4.832,25, si da rendere il tessuto motivazionale che sorregge l’impianto decisorio, perplesso ed obiettivamente incomprensibile; ed è questa l’ipotesi ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, per quanto sinora detto, nei casi in cui la motivazione risulti inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, tramutandosi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè (vedi ex plurimis, Cass. n. 16595 del 2019).

Conclusivamente, il ricorso va accolto.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la controversia va rimessa ad un diverso giudice designato in dispositivo, che procederà a scrutinio della fattispecie devoluta in conformità ai principi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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