Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30067 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30067 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 10086-2013 proposto da:
CALELLO GIUSEPPE CLLGPP42R1OH516X, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE TIZZANI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

GARDA LAURA, GARDA MARCO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA G. AVEZZANA1, presso lo studio dell’avvocato
ORNELLA MANFREDINI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI ISIDORO PIVETTA giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –

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Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1642/2012 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Garda Laura e Marco convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Torino i coniugi Calello Giuseppe e Paolino Ada
Rita affinché fosse accertata l’avvenuta usucapione della
servitù di passaggio attraverso i fondi di cui ai mappali n. 80 e
773 dei convenuti ed in favore dei fondi degli attori, con la
conseguente condanna alla rimozione di una sbarra di ferro e
di altri materiali che ostruivano il passaggio, ovvero, in via
subordinata, che fosse costituita ex art. 1032 c.c. servitù
coattiva di passaggio attraverso i medesimi fondi, al fine di
accedere alla strada comunale del Molino.
Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale
chiedevano la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., il
Tribunale adito con la sentenza n. 126/09, disattesa la
domanda di usucapione, accoglieva la domanda subordinata di
costituzione coattiva della servitù, dichiarandola costituita sul
fondo di proprietà del solo Calello, previa condanna degli attori
al pagamento della somma di C 5.000,00 a titolo di indennità
ex art. 1053 c.c.
Avverso tale sentenza proponevano appello Garda Marco e
Laura lamentando che fosse stata liquidata la suddetta
indennità, senza che però vi fosse stata domanda da parte del
convenuto, contestandone in subordine l’ammontare.
Si costituiva il Calello che proponeva appello incidentale
ritenendo insussistenti i presupposti per l’accoglimento della
domanda ex art.

1051 c.c., mancando il requisito

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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

dell’interclusione dei fondi; in via gradata deduceva che il
percorso scelto dal Tribunale non poteva essere ritenuto il più
breve per l’accesso alla pubblica via, essendo possibile
costituire la servitù attraverso altri fondi di proprietà aliena.
Con separato atto di appello, riunito poi a quello già introdotto

quale deduceva che all’esito del giudizio di primo grado era
stata esclusa la necessità di dover transitare attraverso il fondo
del quale era proprietaria, con la conseguenza che essendo
risultata totalmente vittoriosa, non si comprendeva la ragione
per la quale le spese di lite erano state compensate nei
rapporti con gli attori.
La Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 1642 del 16
ottobre 2012 ha accolto l’appello principale ritenendo
inammissibile la domanda di liquidazione dell’indennità, ha
rigettato l’appello incidentale di Calello ed ha accolto l’appello
della Paolino, con la condanna degli attori al rimborso delle
spese in favore dell’appellante, come liquidate in dispositivo.
Nell’esaminare prioritariamente l’appello incidentale del Calello,
rilevava che non poteva accedersi alla tesi secondo cui i
mappali, per i quali si chiedeva la costituzione della servitù non
fossero interclusi per dover essere unitariamente considerati
con altri fondi contigui di proprietà degli stessi attori, e muniti
di autonomo accesso alla pubblica via.
In tal senso, oltre a doversi ribadire la necessità di
un’autonoma valutazione dei fondi de quibus, la sentenza
osservava che gli altri fondi degli attori, rispetto ai quali a detta
dell’appellante andava fatta una valutazione unitaria, non
avevano un autonomo accesso alla strada, ma vantavano a
loro volta una servitù di passaggio su fondi alieni, i quali non

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dai Garda, la sentenza era impugnata anche dalla Paolino, la

potevano essere gravati anche del passaggio a favore dei fondi
di cui all’atto di citazione.
Inoltre, ed in punto di fatto, rilevava che la casa padronale ed i
box, esistenti sui fondi degli attori che avevano già accesso alla
pubblica via, formavano uno sbarramento ed un terrazzamento

asseritamente interclusi ai restanti fondi dei Garda.
Quanto invece al diverso motivo che investiva la correttezza
della valutazione del percorso della servitù attraverso il fondo
del Calello inteso quale quello più breve, la tesi di quest’ultimo
si fondava sul fatto che in realtà sarebbe stato più agevole
assicurare il passaggio attraverso il mappale n. 83.
A tale obiezione i giudici di appello rispondevano evidenziando
in primo luogo che la maggior brevità del percorso valeva solo
per il mappale n. 82 dei Garda, ma non anche per gli altri
mappali in relazione ai quali era richiesta la costituzione della
servitù.
Il Ctu aveva inoltre segnalato la posizione baricentrica dei tre
fondi degli attori rispetto al triangolo di strade pubbliche che li
circondano, dovendosi tuttavia evidenziare la circostanza che il
mappale n. 83 aveva carattere boschivo ed era in forte salita.
Tali elementi trovavano peraltro riscontro, contrariamente a
quanto asserito nel motivo di appello incidentale, proprio
nell’elaborato peritale, laddove il CTU, nell’indicare la presenza
del mappale n. 83, come interposto tra il fondo dei Garda e la
pubblica via, segnalava altresì che si trattava di un terreno
boschivo e come tale intransitabile, sicchè il passaggio
attraverso lo stesso non soddisfaceva il requisito di cui all’art.
1051 c.c.
In una valutazione comparativa con il diverso tracciato fatto
proprio dal Tribunale, andava considerata la necessità di dover

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che impedivano la praticabilità del passaggio dai fondi

porre in essere delle costose e significative alterazioni dello
stato dei luoghi, essendo anche il mappale n. 82 degli attori un
fondo occupato da un bosco di castagni, non senza trascurare
la condizione precaria nella quale versa anche la strada
pubblica, via delle Vigne, alla quale sarebbe possibile poi

Inoltre non poteva essere censurata la valutazione comparativa
tra le due ipotesi di servitù, in quanto il percorso corrente sul
diverso mappale 80 di proprietà del Calello non risulta tale da
pregiudicare le possibilità edificatorie del bene.
Andava poi superata la contestazione in ordine al mancato
apprezzamento circa il conveniente uso del fondo dominante,
avendo il Tribunale tenuto conto delle finalità di uso e
coltivazione dei beni degli attori, riscontrando la loro piena
compatibilità con la soluzione suggerita anche dal CTU, e, a
contrario, la non praticabilità del passaggio tramite il mappale
n. 685 ed il mappale n. 83.
Risultava invece meritevole di accoglimento l’appello principale
dei Garda, posto che, conformemente alla giurisprudenza di
legittimità, il pagamento dell’indennità deve avvenire a seguito
della proposizione di una specifica domanda da parte del
titolare del fondo asservito, domanda che non risultava essere
stata proposta dal convenuto in comparsa di risposta, sicchè la
successiva richiesta avanzata in sede di conclusioni equivaleva
alla proposizione di una domanda nuova e come tale
inammissibile.
Infine, la Corte d’Appello accoglieva il motivo di appello
proposto dalla Paolino, in quanto, essendo state integralmente
respinte le domande degli attori rivolte nei confronti della
medesima, la quale era proprietaria del solo mappale n. 773
rimasto estraneo alla costituzione della servitù, la decisione di

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accedere creando la servitù attraverso il mappale n. 83.

compensare le spese di lite risultava evidentemente in
contrasto con l’esito della lite, totalmente favorevole alla
stessa.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Calello
Giuseppe sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo di ricorso denunzia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui
ritiene che il passaggio più breve per accedere al fondo degli
attori di cui ai mappali nn. 82, 86 e 686 sia quello che passa
attraverso il mappale n. 80 del convenuto, anziché attraverso il
mappale n. 83, di proprietà di terzi.
Si deduce che i tre fondi di parte attorea sarebbero in realtà un
corpo unico, e che in particolare quello contrassegnato dal n.
82 dista dalla strada pubblica, attraverso il mappale n. 83, solo
45 metri.
Ancora la distanza dalla via delle Vigne, alla quale si potrebbe
accedere dal nnappale n. 83, degli altri fondi è di soli pochi
metri maggiore di quella esistente con la via del Molino, alla
quale è dato accedere mediante il fondo del ricorrente.
Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto se i tre
mappali dei Garda sono in posizione baricentrica rispetto al
triangolo di strade pubbliche che li circondano, resterebbe
confermato che la strada attraverso il mappale n. 83 è la più
breve.
Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza impugnata
risulta essere stata pubblicata in data 16 ottobre 2012 ed in
epoca quindi successiva all’entrata in vigore del novellato art.
360 co. 1 n. 5 c.p.c. che si applica a tutti i ricorsi proposti
avverso sentenze pubblicate in data successiva all’il
settembre 2012 (peraltro, ed in risposta ad una deduzione di

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Garda Laura e Garda Marco hanno resistito con controricorso.

parte controricorrente, va evidenziato che se risulta
sicuramente applicabile la norma de qua al procedimento in
esame, non è invece applicabile la novellata previsione di cui
all’art. 348 ter c.p.c., che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme,
preclude la proponibilità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360

sensi dell’art. 54 co. 2 del d.l. n. 83/2012, conv. in I. n.
134/2012, solo ai giudizi di appello introdotti in data successiva
all’il_ settembre 2012, laddove il procedimento de quo
pendeva in appello già in epoca anteriore).
Il secondo motivo denunzia l’erroneità o il travisamento e
l’omessa e insufficiente motivazione circa la situazione del
fondo di cui al mappale n. 83.
Si deduce che la Corte di merito avrebbe affermato che tale
mappale sarebbe di natura boschiva e pertanto intransitabile,
in contrasto con quanto riferito dal CTU.
In realtà non vi sono ostacoli alla costituzione di un passaggio
coattivo attraverso tale fondo, dovendosi altresì escludere che
lo stesso sia posto in forte salita.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Ed, infatti, ribadita l’inammissibilità della sua formulazione
laddove richiama l’abrogata formula dell’art. 360 co. 1 n. 5
c.p.c., il motivo pecca evidentemente del requisito di specificità
di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella parte in cui a sostegno
del proprio assunto richiama l’esito delle indagini peritali,
ovvero planimetrie prodotte in atti o ancora rilievi fotografici,
omettendo di riprodurne il contenuto in ricorso. Inoltre, la
censura si risolve evidentemente in una non consentita
sollecitazione ad una diversa ricostruzione dei fatti da parte del
giudice di legittimità, mirando a contestare gli accertamenti
compiuti dal giudice di appello il quale ha ampiamente ed

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c.p.c., trattandosi di norma che può trovare applicazione ai

adeguatamente motivato, in risposta ad analoghe cesure
sollevate in sede di appello, sulle ragioni in base alle quali,
proprio partendo dagli stessi elementi probatori invocati dal
ricorrente (rilievi fotografici e planimetrie) era possibile
affermare che le condizioni del mappale n. 83 non

servitù di passaggio a favore dei fondi degli attori.
Il terzo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione di
norme di diritto o comunque l’omessa motivazione circa il
requisito del minor danno per il fondo da asservire a
passaggio.
Si assume che sia il Tribunale che la Corte d’Appello non
avrebbero speso alcuna parola per giustificare la scelta del
fondo del ricorrente quale deputato alla costituzione della
servitù, senza dare conto del minor danno e della brevità del
tracciato, in una valutazione di tipo comparativo.
Anche tale motivo va disatteso.
Ed, infatti, ribadita anche in parte qua l’inammissibilità della
deduzione del vizio di omessa motivazione ai sensi
dell’abrogata formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., va
altresì esclusa la ricorrenza della dedotta violazione di legge.
Ed, infatti, costituisce orientamento pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui (cfr. da
ultimo Cass. n. 25352/2016) nell’applicazione degli artt. 1051
e 1052 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio
coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o
minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in
rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la
conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più
lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda

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consentivano l’agevole realizzazione di un percorso per la

solo l’allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio
(conf. Cass. n. 6928/1982).
La sentenza gravata risulta avere fatto corretta applicazione di
tale principio, in quanto, dopo avere a pag. 11 ricostruito la
morfologia e la situazione del mappale n. 83 (fondo in salita e

transitabile), alla successiva pag. 12 ha messo in
comparazione la situazione dei due fondi, optando per la
soluzione che impegnava con la servitù la proprietà del Calello,
in ragione delle significative e costose alterazioni che avrebbe
dovuto subire il mappale n. 83 al fine di permettere il
passaggio e l’accesso ai fondi dei Garda, considerando, sempre
ai fini di tale valutazione comparativa, che anche le eventuali
potenzialità edificatorie del mappale n. 80 non sarebbero state
eccessivamente pregiudicate dalla realizzazione della servitù.
La censura risulta quindi evidentemente, pur a fronte di una
formale denunzia di violazione di legge, volta a sollecitare un
diverso apprezzamento dei fatti, palesandosi pertanto
inammissibile.
Il quarto motivo di ricorso lamenta la falsa applicazione di
norme di diritto e/o l’insufficiente motivazione circa la
condizione della strada comunale delle Vigne.
La sentenza di appello ha, infatti, affermato che tale strada,
alla quale sarebbe stato possibile accedere una volta realizzata
la servitù attraverso il mappale n. 83, sarebbe impraticabile
con mezzi a motore diversi da quelli agricoli e sarebbe
bisognosa di interventi manutentivi e di allargamento della
carreggiata.
In particolare il ricorrente evidenzia che la strada comunale de
qua ha una larghezza di oltre quattro metri, ampiamente
idonea a soddisfare i bisogni del fondo servente, anche alla

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che, per la sua natura boschiva, si presenta difficilmente

luce del fatto che il passaggio coattivo è stato concesso per
una larghezza di tre metri, laddove la strada del Molino, alla
quale è possibile accedere passando attraverso il mappale del
ricorrente, ha una larghezza di soli metri 2,50.
Ne discende che il diverso percorso scelto dalla Corte d’Appello

manutentivo della via delle Vigne non appare rilevante, e ciò
sia perché l’amministrazione comunale è comunque tenuta alla
sua manutenzione, sia perché occorre tenere conto della
destinazione agricola dei fondi dei Garda, sicchè l’accesso deve
avvenire con mezzi agricoli.
Anche tale motivo deve essere respinto.
Oltre al più volte riscontrato improprio richiamo alla vecchia
formula dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il ricorrente non coglie
come il riferimento contenuto in sentenza alla condizione di
manutenzione della strada comunale delle Vigne non abbia
carattere decisivo ai fini del rigetto della soluzione alternativa
propugnata dal Calello.
Ed, invero, come già esposto in occasione della disamina dei
precedenti motivi, l’argomento fondamentale che ha indotto i
giudici di merito a propendere per il passaggio attraverso il
mappale n. 80, è la condizione del fondo di cui al mappale n.
83, che, come detto, si presenta scosceso ed in condizioni di
impraticabilità, sicchè sono state proprio tali caratteristiche
intrinseche del preteso fondo servente ad indurre a scartare la
soluzione alternativa che consentirebbe di accedere alla via
delle Vigne.
Il richiamo alle attuali condizioni di tale strada è stato compiuto
al fine solo di completare la descrizione del quadro fattuale che
deponeva nel complesso a favore della costituzione della
servitù sul fondo del convenuto.

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è in realtà molto disagevole, e che il mediocre stato

La critica in ogni caso si risolve anche in parte qua in una non
consentita sollecitazione ad un diverso apprezzamento delle
risultanze fattuali, aspirazione che non può avere seguito in
questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi C
3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari
al 15 % sui compensi ed accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2017

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da

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