Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30065 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.A.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il

27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 5 ottobre del 2003 O.A. veniva invitato a nominare un difensore perchè trovato dalla polizia stradale alla guida di un autoveicolo, in stato di ebbrezza. Il 27 ottobre 2004 veniva emesso nei suoi confronti decreto penale di condanna da parte del GIP di Padova. Nei confronti di tale provvedimento, notificato il 13 febbraio 2006, veniva proposta opposizione ed il giudizio conseguente si svolgeva il 22 maggio 2007. La sentenza del Tribunale, che rigettava l’opposizione, veniva impugnata davanti alla Corte d’appello di Venezia che il 12 agosto 2008 rigettava l’appello.

Lo O. proponeva domanda di indennizzo ai sensi del L. n. 89 del 2001, allegando la durata del processo suddetto a suo avviso eccedente quella ragionevole. La Corte di Venezia riteneva nella specie configurabile esclusivamente il pregiudizio di natura morale in considerazione anche “del sicuro esito dello stesso”. Riteneva quindi che il giudizio di primo grado aveva avuto durata eccessiva rispetto al quella ragionevole ai sensi della L. n. 89 del 2001 e della giurisprudenza della CEDU, di un anno e dunque liquidava l’indennità richiesta nell’importo di Euro 1000,00. Condannava il ministro della giustizia a rifondere le spese di giudizio al predetto O..

Contro il decreto della corte d’appello ricorre per cassazione il Ministro della giustizia con atto articolato su tre motivi. Non si è costituito O.A. benchè ritualmente evocato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministro ricorrente lamenta la motivazione omessa ed insufficiente riguardo ad un fatto decisivo della controversia, in relazione, dunque, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la Corte di merito non ha dato contezza di aver esaminato la eccezione svolta dalla resistente amministrazione secondo la quale pur essendo stata elevata contravvenzione per violazione del codice della strada in data 5/10/2003, il ricorrente aveva avuto conoscenza dell’esercizio dell’azione penale solo dalla successiva data della notifica del decreto penale di condanna.

Pertanto l’anno di durata eccedente a quella ritenuta ragionevole, è stato individuato considerando anche il periodo nel quale lo O., non avendo conoscenza del processo, non poteva aver subito alcuna sofferenza.

1.a. Il motivo è fondato. La Corte di Cassazione ha dato luogo da tempo ad un orientamento che il collegio condivide, secondo il quale, in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo penale, il dies a quo in relazione al quale deve essere valutata la durata in questione va individuato nel momento in cui l’indagato è venuta a conoscenza legale dello svolgimento di indagini sulle confronti. Cosicchè quando l’azione penale è stata esercitata con emissione di decreto penale di condanna e l’indagato non ha avuto conoscenza precedente della pendenza di indagine nei suoi confronti, il termine per valutare se il procedimento sia stato definito entro termini ragionevoli decorre dalla notifica del decreto stesso cass. ordinanza 18038 del 2010). Consegue che nella vicenda il presupposto di accoglimento della domanda proposta, costituito dalla durata eccedente quella ragionevole, come tale in costanza di conoscenza del processo e dunque di possibilità di sofferenza, da parte soggetto coinvolto nel giudizio, non è individuabile nel senso ritenuto dal provvedimento in esame.

2. L’esame dei motivi successivi che lamentano vizi ulteriori del decreto impugnato è assorbito dalla trattazione del primo motivo, e dal suo accoglimento, sufficiente a pervenire all’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso dunque va accolto. Il decreto impugnato va cassato senza rinvio, per la ragione che nella vicenda non si è verificato il superamento del termine di durata non ragionevole del processo presupposto.

L’intimato va condannato al pagamento delle spese di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato.

Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio liquidate, quanto al giudizio di merito in Euro 445,00 per onorari, ed Euro 280,00 per diritti, e quanto al giudizio di legittimità ad Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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