Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30065 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1705/2016 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO TOGNETTI;

– ricorrente –

contro

IMPIANTI S. S.P.A., (già S. S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA ORONZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO BARATTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/09/2015, R.G.N. 1036/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Venezia, per quanto ancora qui rileva, pronunciando sull’appello proposto dalla s.p.a. S. nei confronti di Z.C., in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società avente ad oggetto il pagamento della penale per la violazione del patto di non concorrenza, portata in compensazione tale somma (Euro 6.090, 50) da quanto dovuto allo Z. a titolo di provvigioni (Euro 12.181,16), ha condannato la società appellante al pagamento della somma di Euro 6.088,44, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione al saldo.

2. In merito alla violazione del patto di non concorrenza posta a base della domanda riconvenzionale, il primo giudice aveva ritenuto l’insussistenza della violazione, in quanto l’attività ulteriore dell’agente non poteva considerarsi concorrenziale, attesa la diversa tipologia di beni di cui procurava la vendita in favore di altri soggetti e di conseguenza non giustificato il recesso immediato della preponente.

3. In appello la società aveva ribadito che i prodotti commercializzati dalla concorrente Latercom erano destinati alla medesima clientela, posto che consistevano in laterizi adatti alla realizzazione di murature portanti di tamponamento, per partizioni interne, contraddistinti da resistenza meccanica, inalterabilità nel tempo e versatilità di impiego, e che il catalogo della S. prevedeva, tra le sue produzioni, blocchi per murature in calcestruzzo, che la normativa Europea definisce come elementi vibro-compressi ottenuti con aggregati pesanti e leggeri, per muri comuni, portanti o non portanti.

4. La Corte territoriale, premesso che il patto di non concorrenza di cui al contratto stipulato tra le parti faceva riferimento ai prodotti della società elencati nel listino prezzi in vigore e che non era contestata la caratteristica dei due prodotti, ha affermato che costituisce un dato di comune esperienza che l’impiego per la realizzazione del settore edile dei due prodotti sia alternativa, nel senso che, presupposta la diversità del materiale e delle sue caratteristiche, si tratta pur sempre di prodotti che hanno come destinazione la realizzazione di manufatti edili, per cui la scelta di volta in volta è lasciata alle variabili tipiche del settore commerciale, aggiungendo che tale soluzione risultava avvalorata dall’esito dell’attività istruttoria. Ha precisato che l’allegazione dell’appellato circa l’eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti concorrenziali non era stata provata in giudizio. Ha dunque concluso che la situazione era tale da integrare la violazione del patto di non concorrenza.

5. Per la cassazione di tale sentenza Z.C. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Impianti S. s.p.a..

6. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello fondato la decisione principalmente su dichiarazioni rese dal teste C.M., marito della signora S.M.R. , che ebbe a sottoscrivere il mandato alle liti per la soc. S. s.p.a., in tal modo basandosi sulla testimonianza del marito dell’amministratrice e attuale collaboratore dell’azienda.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa considerazione dell’ulteriore circostanza emersa in corso di causa, decisiva ai fini del decidere (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), secondo cui la società era conoscenza che lo Z. era socio sin dal 2002 di Agenti Riuniti Ronco s.a.s. che vendeva prodotti in laterizio.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1743 c.c. e dell’Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014 per cui è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra loro.

Sostiene il ricorrente che il giudizio espresso al riguardo dalla Corte territoriale ha fatto erroneamente coincidere il concetto di concorrenza con l’appartenenza alla stessa classe merceologica, omettendo di considerare che i mattoni in laterizio, pur appartenendo alla stessa classe merceologica, hanno funzioni e fogge diverse dai prodotti commercializzati dalla preponente.

4. Il ricorso è infondato.

5. Quanto al primo motivo, l’eventuale incapacità del teste doveva essere prontamente eccepita e il ricorso non rispetta i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

5.1. Secondo costante giurisprudenza della Corte, la nullità della testimonianza resa da persona incapace (in quanto portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio) deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2 (salvo che il difensore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nel qual caso la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva), sicchè, in mancanza di tempestiva eccezione, deve intendersi sanata, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione (cfr. Cass. 10120 del 2019, Cass. n. 23896 del 2018; Cass. n. 21670 del 2013; Cass. n. 23054 del 2009; Cass. n. 8358 del 2007; Cass. n. 2995 del 2004). Se l’eccezione di nullità della deposizione del teste incapace, ritualmente proposta, non sia stata proprio presa in esame dal giudice davanti al quale la prova venne espletata, la stessa deve essere formulata con apposito motivo di gravame avanti il giudice di appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta poi nel giudizio di gravame a norma dell’art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6555 del 2005; Cass. n. 3521 del 1986; Cass. n. 392 del 1973; Cass. n. 2376 del 09/07/1968).

5.2. Alla stregua di tali principi, è inammissibile la deduzione, in sede di ricorso per cassazione, della violazione dell’art. 246 c.p.c., senza la contestuale specificazione (nella specie del tutto omessa dall’odierno ricorrente), anche agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, di aver già formulato la corrispondente eccezione in primo grado anteriormente all’escussione del teste; di avere altresì eccepito la nullità della relativa deposizione dopo la sua assunzione e di aver riproposto tali eccezioni nel prosieguo del giudizio, ed in particolare in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., dovendo, in tal caso, ritenersi comunque sanata l’eventuale nullità derivante dall’incapacità dei testi per l’irritualità della relativa eccezione.

6. Il secondo motivo è infondato. Innanzitutto, il fatto non è stato omesso, avendo la Corte territoriale dato conto della circostanza relativa all’essere lo Z. socio della Agenti Riuniti (v. pag. 7 sent.), ma ha ritenuto tale circostanza di fatto non decisiva, in quanto a fondamento del decisum ha posto l’accertamento che il contratto di agenzia prevedeva il patto di non concorrenza e che non era stata provata in giudizio l’eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti concorrenziali.

7. Il terzo motivo è infondato.

7.1. La Corte di appello ha richiamato Cass. n. 13981 del 1999, conforme Cass. n. 5920 del 2002, secondo cui anche agli effetti del divieto, fatto all’agente dall’art. 1743 c.c., di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all’uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno.

Trattasi di un principio risalente (Cass. 5776 del 1987) quello secondo cui è sufficiente che più imprese si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno.

7.2. La Corte ribadisce in questa sede tale orientamento, peraltro neppure efficacemente contrastato con argomenti che valgano ad inficiarne il fondamento.

8. Quanto poi all’accertamento della violazione dell’obbligo di non concorrenza, si tratta di un giudizio di fatto demandato al giudice del merito e in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 14667 del 2004).

8.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato che le due imprese erano da considerare in concorrenza tra loro, perchè i materiali per la realizzazione di manufatti edili oggetto delle distinte produzioni costituiscono prodotti idonei a rivolgersi ad una clientela anche solo potenzialmente comune.

8.2. La censura svolta dal ricorrente è del tutto generica quanto all’accertamento relativo all’essere i prodotti in questione destinati ad una comune clientela. L’argomento della diversità tipologica dei materiali non è, invece, elemento risolutivo ai fini del decidere alla luce dell’orientamento interpretativo sopra riportato e qui ribadito.

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 1, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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