Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30065 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30065 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 13712-2015 proposto da:
CASTRONOVO MARIA MIRELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio
dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SERGIO AGRIFOGLIO;
– ricorrente contro

2017
2470

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso il decreto n. 1373/2014 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 03/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2017 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

sospensione e trasmissione atti alla Corte
Costituzionale.

I

Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per

IN FATTO
Con ricorso del 29.5.2012 Maria Mirella Castronovo adiva la
Corte d’appello di Caltanissetta per ottenere la condanna del
Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un

2001, n. 89, per la durata irragionevole di un giudizio
amministrativo instaurato innanzi al TAR Sicilia nel 1997 e ivi
ancora pendente.
Con decreto del 3.12.2014 la Corte d’appello dichiarava
improponibile la domanda, per essere stata presentata
l’istanza di prelievo nel processo presupposto non dalla
Castronovo, ma dalla controparte di lei.
Per la cassazione di tale decreto Maria Mirella Castronovo
propone ricorso affidato ad un solo motivo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato un
“atto di costituzione” in vista della partecipazione alla
discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt.
6 CEDU, 111 Cost., 54, 2° comma, D.L. n. 112/08, convertito
con modificazioni in legge n. 133/08, e successivamente
modificato dal D.Lgs. n. 104/10, in relazione all’art. 360, n. 3
c.p.c. Sostiene parte ricorrente che nel giudizio presupposto
sono state presentate dieci istanze di prelievo dalla
controparte, istanze che giovando a tutte le parti processuali
sarebbe stato processualmente inutile reiterare. Lo stesso art.
54 cit., ai fini della proponibilità della domanda di equa
riparazione, richiede che sia proposta l’istanza di prelievo,
senza precisare affatto che tale onere incomba su ciascuna

3

equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo

parte del processo amministrativo. Deduce, inoltre, che
l’inutilità di ulteriori istanze di prelievo si ricava anche dalla
giurisprudenza di questa Corte Suprema in tema di
ammissibilità dell’equa riparazione in favore della parte
contumace, che in quanto tale ovviamente non può presentare
alcuna istanza.

legittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 54 cit. in
relazione all’art. 6 CEDU, sostenendo che nessuna norma
nazionale può imporre alle parti processuali inutili oneri
sollecitatori della decisione.
2. – Il motivo è fondato.
Infatti, in tema di irragionevole durata del processo
amministrativo, l’istanza di prelievo rende proponibile la
domanda di equa riparazione, ai sensi dell’art. 54 del d.l. n.
112 del 2008, conv. in I. n. 133 del 2008, anche se presentata
dalla controparte di chi agisce per l’indennizzo (Cass. n.
21140/15).
A tale precedente va data continuità; infatti, l’istanza di
prelievo segnala l’urgenza della decisione, la quale, a sua
volta, inerendo alla causa nel suo insieme e al correlativo
obbligo che grava sull’organizzazione giudiziaria, trascende la
posizione della singola parte, che ne fruisce ad ogni effetto
indipendentemente dalla circostanza che l’istanza stessa come è avvenuto nella specie – sia stata presentata dalla
parte avversa.
3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad
altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta, che
procederà ad un nuovo esame del merito, provvedendo altresì
sulle spese di cassazione.
P. Q. M.

4

In subordine, chiede che sia sollevata questione di

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta,
che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il

13.10.2017.

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