Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30064 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29201/2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

301, presso lo studio dell’avvocato BASILIO PERUGINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIAGIO BRUNO;

– ricorrente –

contro

SINTESI E RICERCA (SER) S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI

11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MANNI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 513/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/06/2015, R.G.N. 994/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del lavoro, decidendo in merito a due controversie riunite instaurate da A.G. nei confronti della s.p.a. SER (Sintesi e Ricerca), condannava quest’ultima a versare al ricorrente, a chiusura del rapporto di agenzia intercorso tra le parti dal 6 ottobre 2000 al 17 ottobre 2005, la complessiva somma di Euro 14.710,33 comprensiva di accessori calcolati fino al 1 luglio 2012, a titolo di indennità per il patto di non concorrenza e di indennità suppletiva di clientela; preso atto della rinuncia espressa in corso di causa all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., rigettava le altre domande proposte dall’ A., osservando:

a) quanto all’indennità sostitutiva del preavviso, che essa non spettava, ostandovi la lettera di disdetta del 15 ottobre 2005 con la quale la società Cereria S. s.p.a., poi incorporata in SER, nel recedere dal rapporto di agenzia, aveva fissato al 17 aprile 2006 la data di cessazione del rapporto, con ciò osservando il termine di preavviso semestrale dettato dalla contrattazione di categoria;

b) quanto alle differenze per provvigioni relative agli anni 2004 e 2005, che le variazioni tariffarie comunicate dalla SER, ancorchè non formalmente concordate, erano state di fatto accettate dall’ A. che nulla aveva opposto, almeno fino al 25 marzo 2005, circa la difformità tra quanto liquidato e quanto inizialmente pattuito;

c) quanto all’importo riconosciuto quale indennità per il patto di non concorrenza, che era corretta la determinazione aziendale di parametrare l’importo all’importo di tre mensilità della media delle provvigioni dell’ultimo quinquennio, non essendovi prova della anteriorità del rapporto commerciale rispetto al contratto stipulato il 6 ottobre 2000.

2. Tale sentenza di primo grado veniva impugnata dal solo A. in ordine ai tre capi per i quali la domanda non aveva trovato accoglimento.

2.1. La Corte di appello di Palermo respingeva i motivi di gravame sulla base dei seguenti argomenti:

a) la tesi dell’appellante secondo cui il recesso comunicato dalla SER doveva essere retrodatato in ragione del fatto che la decisione di quest’ultima di avocare a sè la gestione degli affari costituiva inadempimento e così aveva “sterilizzato” l’efficacia del termine semestrale di preavviso, non teneva conto del fatto che la preponente aveva dato corso al regolare pagamento delle provvigioni maturate nel periodo di preavviso senza che l’ A. avesse ritenuto di azionare, a fronte del ritenuto inadempimento di controparte, la legittima facoltà di recesso, con ciò dimostrando un comportamento ambivalente, non coerente con la dedotta causa risolutiva per fatto e colpa della preponente; come già ritenuto dal primo giudice, le modalità del recesso della preponente non dimostravano un comportamento idoneo ad annullare l’efficacia del concesso termine di preavviso;

b) quanto all’indennità di non concorrenza, la tesi dell’appellante di voler commisurare la stessa alla durata ultraventennale del rapporto non aveva trovato adeguato riscontro probatorio, non potendo essere validamente utilizzata la lettera del 19 aprile 1999, non tempestivamente versata in causa e per di più riferibile ad un soggetto formalmente diverso (Cereria A.S. s.p.a.) da quello convenuto in giudizio;

c) quanto alla riduzione tariffaria, era condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice secondo cui vi era stato un comportamento concludente dell’agente per la novazione tacita dell’accordo implicante la riduzione delle percentuali.

3. Per la cassazione di tale sentenza A.G. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito la s.p.a. SER con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e per omessa motivazione (art. 340 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione e falsa applicazione degli artt. 1743 e 1748 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere la Corte di appello riconosciuto il diritto del A. all’indennità sostitutiva del preavviso”.

Si censura la sentenza per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che durante il semestre compreso tra il 17 ottobre 2005 e 17 aprile 2006 la società preponente avesse pagato le provvigioni al ricorrente, mentre di tale pagamento non vi era alcuna prova in giudizio.

2. Con il secondo motivo si denuncia “nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) violazione dell’art. 14 degli A.E.C. del 2002 per il settore industria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la Corte di appello correttamente quantificato l’indennità per violazione del patto di non concorrenza spettante all’ A.”.

Assume il ricorrente l’erroneità di non avere considerato, a prescindere dalla nota del 19 aprile 1999, la circostanza che nel contratto di agenzia stipulato il 7 ottobre 2000 si era dato atto che il rapporto costituiva prosecuzione del rapporto di agenzia già in essere tra la Cereria S. s.p.a. e l’ A. medesimo.

3. Con il terzo motivo si denuncia “nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per non avere la Corte di appello riconosciuto il diritto del A. alla corresponsione da parte della SER s.p.a. delle differenze tra le provvigioni effettivamente corrisposte e quelle maggiori spettanti secondo le aliquote di cui al contratto di agenzia in essere tra le parti”.

Quanto alle provvigioni erogate negli anni 2004 e 2005, si denuncia il mancato esame del contratto di agenzia che, all’art. 11, aveva previsto che solo di comune accordo le parti avrebbero potuto apportare variazioni al rapporto e che dunque la sentenza aveva omesso di considerare la mancata accettazione espressa delle modifiche contrattuali da parte del ricorrente.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la SER s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1 e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (nullità della sentenza).

Si deduce che nella comparsa di costituzione e risposta in appello la società aveva eccepito l’inammissibilità, perchè domanda nuova – tardivamente formulata da controparte nelle note autorizzate in primo grado, sulla quale non era stato accettato il contraddittorio -, dell’assunto della giusta causa per fatto e colpa imputabile alla preponente in relazione alla lettera del 16 novembre 2005.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345, primo e comma 3, c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (nullità della sentenza).

Si deduce che la Corte territoriale non aveva pronunciato in ordine all’eccezione di novità, e quindi di inammissibilità, del motivo di appello svolto dall’ A. in merito alla circostanza che egli avrebbe avuto, all’epoca, un’anzianità ultraventennale in quanto già agente della Cereria A.S..

6. Il ricorso principale è inammissibile per diverse e concorrenti ragioni.

7. In via preliminare, va ribadito il principio per cui l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate

in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018; v. pure Cass. n. 7009 del 2017). Tale orientamento trae origine da S.U. n. 9100 del 2015, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

7.1. Nel caso di specie, il tenore del ricorso non offre elementi che consentano di distinguere, all’interno di ciascun motivo, censure precisamente riferibili ad ognuna delle categorie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

8. Sotto altro profilo, va osservato che, quanto alle censure che attengono a contestazioni di merito circa l’interpretazione che la sentenza impugnata ha dato del materiale probatorio, opera la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Tale disposizione si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012.

8.1. Nel caso in esame, il ricorso in appello venne proposto nel 2013, per cui tale disposizione trova applicazione. I tre motivi, nella parte in cui censurano la sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), investono la soluzione di merito che la Corte di appello ha espresso condividendo integralmente e ribadendo la valutazione del giudice di primo grado. In parte qua, i tre motivi di censura sono dunque, anche per tale concorrente ragione, inammissibili.

9. Quanto alla censura, formulata cumulativamente, per error in procedendo, nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), va ribadito in questa sede che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (Cass. n. 1539 del 2018, n. 25761 del 2014, n. 25714 del 2014).

9.2. All’evidenza, la sentenza non ha omesso di esaminare e pronunciare in ordine ai capi di domanda oggetto di riproposizione in appello.

10. Anche il ricorso incidentale (benchè tempestivo) è inammissibile, poichè in entrambe le sue proposizioni attiene ad eccezioni preliminari che riferiscono a capi della domanda dell’ A. respinti dalla Corte territoriale e che vedono la SER vittoriosa in appello.

11. Anche a volere considerare il ricorso incidentale come condizionato, va ribadito che nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 19503 del 2018).

12. In conclusione, entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese, stante la reciproca soccombenza.

13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (inammissibilità di entrambi i ricorsi) per il versamento, da parte sia del ricorrente principale, sia della ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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