Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30063 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30063 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 18907-2015 proposto da:
MOSCHINO TERENZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G.FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
SMEDILE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ENRICO ANTONIO MARIA PENNASILICO;
– ricorrente nonchè contro

ORDINE PROV.LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA PRESSO IL
TRIBUNALE DI VENEZIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso

la

decisione

n.

14/2015

della

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE di ROMAjql,^1

J.

IL

\)dita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento 1 ° motivo del ricorso assorbiti i
restanti;
udito l’Avvocato PENNASILICO Enrico Antonio Maria,
difensore del ricorrente che ha chiesto di illustrare
le conclusioni in atti depositati.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

I FATTI DI CAUSA
La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie, con decisione depositata il 22 maggio 2015, accolto
per quanto di ragione il ricorso proposto dal dott. Terenzio
Moschino, ridusse a due mesi il periodo di sospensione
dall’esercizio della professione che l’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, con delibera del 4

essendogli stato addebitato di avere rifiutato, nonostante i
reiterati solleciti, d’iscriversi, in aggiunta all’Albo dei medici
chirurghi a quello degli odontoiatri, nonostante esercitasse
l’odontostomatologia, nonché di aver scientemente omesso di
collaborare con l’Ordine di appartenenza.
Avverso la predetta statuizione l’interessato propone ricorso
per cassazione, corredato da quattro motivi di censura,
ulteriormente illustrati da memoria.
L’Ordine dei Medici Chirurghi non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce il contrasto con gli
artt. 108 e 111, Cost. dell’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio
dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, disciplinante la
composizione della Commissione Centrale e degli artt. Da 53 a
77 del d.P.R. n. 221 del 5/4/1950, costituente il regolamento
esecutivo del predetto d. Igs., con riguardo al funzionamento e
alla nomina dei componenti, non assistiti dalla necessaria
imparzialità, che l’esercizio della funzione giurisdizionale
richiedeva. Contrasto che aveva indotto questa Corte, con le
ordinanze n. 596 e 597 del 15/1/2015, a sollevare la relativa
questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 111
e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in riferimento all’art. 6, § 1,
della Convenzione EDU).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli
artt. 24, Cost. e 39 del d.P.R. n. 221/1950, essendosi al
3

settembre 2012, gli aveva inflitto per la durata di sei mesi,

medesimo addebitato il fatto di non essere comparso nel corso
del procedimento disciplinare, condotta, questa, che, invece,
integrava legittima scelta difensiva non sanzionabile.
Con il terzo motivo viene denunziata la violazione e falsa
applicazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 221/1950, per non essere
stato accolto il motivo con il quale il ricorrente si era doluto della
mancanza di motivazione della delibera impugnata, che, invece,

Con il quarto motivo il Moschino denunzia omesso esame di
un fatto controverso e decisivo, poiché la Commissione aveva
omesso di prendere in effettiva considerazione la giustificazione
con la quale il ricorrente aveva spiegato la mancata conoscenza
delle raccomandate, che, a suo dire, erano state inviate presso la
residenza dei propri anziani genitori.
Con sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 17, primo e secondo
comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui si fa
riferimento alla nomina dei componenti di derivazione
ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del
predetto art. 17, comma primo e secondo, lettere a), b), c) e d),
sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine.
Ciò posto, in accoglimento del primo motivo, la decisione
impugnata non può che essere annullata con rinvio, onde
consentire alla Commissione Centrale, composta nel rispetto dei
criteri imposti dalla Corte Costituzionale, nuova decisione.
In relazione al decisum gli altri motivi restano assorbiti.
Non ha fondamento la pretesa del ricorrente, il quale, con la
memoria ha sollecitato la cassazione senza rinvio del
provvedimento, sul presupposto che il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27/12/2016, il quale aveva provveduto,
a seguito della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale
di cui sopra, a nuova nomina dei componenti della Commissione,
4

era stata giudicata dalla Commissione motivata in re ipsa.

a dispetto della alla premessa trascritta nel provvedimento in
parola, non si era adeguato alla pronuncia della Corte
Costituzionale, non essendo stata assicurata la indispensabile
terzietà all’organo, esercente funzioni giurisdizionali.
In questa sede, infatti, la Corte non può che limitarsi cassare
con rinvio la statuizione emessa da organo la cui composizione è
stata dichiarata non conforme a costituzione, non essendogli

rinvio, che dovrà essere presa dalla Commissione Centrale in
altra composizione rispetto a quella che ebbe a deliberare la
decisione che qui viene cassata. E’ appena il caso di soggiungere
che ove la nuova composizione non fosse tale da assicurare il
precetto imposto dalla Corte Costituzionale gli atti potrebbero
essere soggetti a nuova rimessione al Giudice delle leggi.
La ragione dell’accoglimento del ricorso, dipendente
dall’incompatibilità dei criteri legali di formazione della
Commissione Centrale con i precetti costituzionali, consiglia
compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione
impugnata e rinvia, per nuova decisione, alla Commissione
Centrale, in diversa composizione; compensa per intero fra le
parti le spese legali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2017
Il Consi;liere estensore
(Giu e pe Grasso)

Il Presidente
(Vincenzo Mazzacane)

consentito un sindacato de futuro, riguardante la decisione di

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