Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30062 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 31/12/2020), n.30062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9294-2020 proposto da:

G.G., genitrice del minore G.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO PALMA;

– ricorrente –

contro

C.A.M., in qualità di tutore di G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA LUCIVERO;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO di BARI,

V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Bari, Sezione Famiglia e Minori Civile, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la dichiarazione di adottabilità della L. n. 184 del 1983, ex art. 17, pronunciata per G.M. (nato a (OMISSIS) il (OMISSIS)) dal Tribunale per i Minorenni di Bari, avendo respinto l’appello proposto dalla madre G.G. e dalla zia G.V..

G.G. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. C. An., nella qualità di tutore di G.M. ha replicato con controricorso.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione della L. n. 184 del 1983, art. 7, perchè nel caso in esame il minore, ultraquattordicenne, non aveva prestato personalmente il proprio consenso all’adozione.

Il ricorso è infondato.

L’applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 7, invocato dalla ricorrente con l’unico motivo, pertiene al procedimento di adozione – ove è richiesto che il minore ultraquattordicenne presti consenso – ma non al procedimento di dichiarazione di adottabilità del minore.

Ne consegue che la norma in esame non trova applicazione nel presente caso concernente la dichiarazione di adottabilità.

Per completezza, va aggiunto che dalla stessa decisione impugnata risulta, che il minore fu ascoltato dal Tribunale ai sensi della legge cit., art. 15, previsto in tema di dichiarazione di adottabilità, restando così rispettato il dettato normativo per la fattispecie in esame.

In conclusione il ricorso va rigettato.

La peculiarità della questione induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.

Il procedimento è esente.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Compensa le spese di giudizio tra le parti;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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