Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30062 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso l’avvocato SPINELLA MAURIZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIAVOLA ANTONINO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE B.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso il provvedimento della Corte d’appello di Catania, depositato il 15.12.08, con cui era stato rigettato il suo ricorso proposto ex L. n. 89 del 2001 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar sez dist Catania iniziato nel settembre 1990;

Che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

Che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia riconosciuto l’esistenza del danno non patrimoniale ritenendo che lo stesso non fosse stato provato.

Con il secondo motivo contesta il mancato riconoscimento del danno derivante dalla mancata vendita del terreno edificabile, oggetto del giudizio presupposto, sul libero mercato.

Va premesso che il decreto impugnato ha fornito una motivazione unica sia in riferimento al danno patrimoniale, che a quello non patrimoniale sostenendo che poichè la presupposta, ove era stato impugnato il provvedimento di diniego del comune al rilascio di una concessione edilizia per un terreno del ricorrente ritenuto edificabile, si era conclusa con una transazione che aveva portato alla cessione del terreno in questione al Comune, non vi era alcuna prova che il terreno fosse stato venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato nè che la vendita sia stata forzatamente causata dalla pendenza della controversia. Per altro verso, la Corte d’appello ha ritenuto che la transazione avesse fatto venire meno ogni interesse alla controversia e che del resto la B. non aveva mai fatto istanza per la fissazione dell’udienza di discussione.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso si rivela fondato.

Invero, il danno non patrimoniale non può essere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo, ed ha perciò subito l’afflizione causata dall’esorbitante attesa della decisione (a prescindere dall’esito della stessa, e quindi anche se di contenuto sfavorevole alla vittima della violazione). (Cass. 1338/05).

In tal senso non necessita una prova specifica della esistenza del danno essendo la stessa di regola presunta.

La circostanza quindi che a seguito della transazione, intervenuta nel marzo del 1998, fosse venuto meno l’interesse alla causa non toglie che l’eccessiva durata del processo verificatasi fino a quello momento non avesse determinato un patimento psicologico alla ricorrente. Anche la circostanza che la stessa non avesse presentato istanza di fissazione di udienza non vale ad escludere la detta sofferenza potendo tale dato rilevare solo ai fini di un eventuale accertamento di scarso interesse alla decisione e quindi di minore sofferenza morale rilevante solo ai fini della determinazione dell’equo indennizzo.

Il motivo va pertanto accolto dovendo riconoscere l’esistenza di un danno non patrimoniale.

Va invece rigettato il secondo motivo.

La Corte d’appello ha escluso l’esistenza del danno patrimoniale poichè non risultava provato che il terreno fosse stato venduto ad un prezzo inferiore al suo valore.

Tale assunto non risulta smentito dalla ricorrente che nel ricorso si è limitata a riportare alcune clausole dell’atto di vendita mentre la stessa avrebbe dovuto dedurre che il valore era inferiore a quello di mercato, indicando, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, gli argomenti con cui nel giudizio di merito aveva dedotto tale questione diportando i brani degli scritti difensivi relativi e facendo espresso riferimento alla documentazione fornita nel giudizio di merito dalla quale poteva dedursi per immobili analoghi il valore era diverso.

In assenza di tutto ciò il motivo deve ritenersi inammissibile.

Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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