Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30062 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 347-2015 proposto da:

CATANZARO CALCIO 2011 S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO PAONE;

– ricorrente –

contro

– F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V.G.B.MORGAGNI

19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO CECCARELLI;

– B.A., BI.DA., C.I., D.F.C.,

CO.FR., M.M., V.A., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO RODELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

SERGIO MESSINA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 920/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 03/10/2014 r.g.n. 386/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO PAONE;

udito l’Avvocato MATTEO GROPPO per delega avvocato SERGIO MESSINA,

(per la parte B.A. + 3).

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Firenze respingeva le impugnazioni proposte dalla società CATANZARO CALCIO 2011 Srl (in prosieguo anche: la società)-acquirente del titolo sportivo della fallita (OMISSIS) spa- nei confronti dei lodi arbitrali irrituali della Lega Italiana Calcio Professionistico, che avevano accertato il debito della società per le prestazioni di lavoro sportivo dei calciatori della fallita B.A., BI.DA., D.F.C., M.M., V.A., CO.FR., C.I..

Il Tribunale in via pregiudiziale reputava inammissibile l’impugnazione dei lodi relativi a CO.FR. e C.I., in quanto tardiva. Osservava che la società aveva già impugnato i lodi davanti alla Corte d’Appello di Firenze e che il secondo ricorso era stato proposto dopo la scadenza del termine breve, decorrente dalla prima impugnazione.

Sempre in via pregiudiziale riteneva ammissibile l’intervento in causa del terzo F.P., in ragione del carattere adesivo dipendente dell’intervento, che si limitava a sostenere gli argomenti dei resistenti contrastando il ricorso della società.

Nel merito i due distinti motivi di impugnazione erano inammissibili o infondati.

In primo luogo la società ricorrente deduceva- ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., comma 2, n. 3 – la violazione delle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo.

Le allegazioni- (si contestava, tra l’altro, il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento arbitrale per la pendenza del giudizio penale di bancarotta)- oltre ad essere generiche, non erano accompagnate dall’individuazione della norma che si assumeva violata ed erano dirette a contestare nel merito la decisione degli arbitri.

In secondo luogo, la società deduceva la violazione del principio di contraddittorio, ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., comma 2, n. 5, per avere il collegio arbitrale posto a fondamento della decisione l’accertamento dei crediti operato dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio di ammissione tardiva al passivo del fallimento della (OMISSIS), cui la società era rimasta estranea.

Il motivo era infondato, in quanto il lodo si limitava a condividere le argomentazioni svolte dal giudice fallimentare.

Per il lodo emesso nei confronti di B.A. la società faceva valere due motivi ulteriori di gravame, sotto il profilo della violazione delle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo: la mancanza del dispositivo ed il mancato rispetto del termine di deposito del dispositivo, in violazione dell’art. 8 del regolamento del collegio (che ne prescriveva il deposito nei 15 giorni dalla riunione in cui la causa era trattenuta in decisione).

I motivi erano infondati.

Il dispositivo era esistente ed era stato emesso nella stessa data della riunione del collegio; la data di deposito individuata dalla società si riferiva alla motivazione.

Inoltre la disposizione regolamentare non era formulata a pena di invalidità del lodo nè l’invalidità era ricavabile dal contenuto della norma.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società CATANZARO CALCIO 2011 Srl, articolato in sei motivi, cui hanno opposto difese con controricorso B.A., BI.DA., C.I., CU.FR., D.F.C., M.M., V.A. nonchè, con atto separato, F.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 419 c.p.c. in riferimento all’art. 416 c.p.c..

Con il motivo si impugna la statuizione di ammissibilità dell’intervento di F.P., qualificato come intervento adesivo dipendente. La società ha dedotto che la norma dell’art. 419 c.p.c. – sull’impossibilità del terzo di intervenire oltre il termine di costituzione del convenuto- si riferisce ad ogni ipotesi di intervento, anche se adesivo dipendente.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., con riferimento alla posizione dell’interventore. Ha esposto che l’intervento non era stato nè sollecitato nè richiesto e che anzi essa ne aveva contestato l’ammissibilità ed ha dedotto che nei confronti dell’interventore non può ipotizzarsi neppure una soccombenza teorica.

I due motivi, entrambi relativi alla posizione di F.P., intervenuto in causa (nella qualità di presidente di alcuni dei collegi arbitrali che avevano emesso i lodi), possono essere esaminati congiuntamente.

Il primo motivo è fondato.

A norma dell’art. 419 c.p.c. nelle controversie soggette al rito del lavoro l’intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto.

Per effetto dell’intervento additivo della Corte Costituzionale (sentenza 29 giugno 1983 nr 193, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del suddetto articolo), in caso di intervento volontario deve essere fissata una nuova udienza e vanno notificati alle parti originarie la memoria dell’interveniente ed il nuovo provvedimento di fissazione.

Questa Corte (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 04/10/2004, n. 19834) ha chiarito che la disposizione risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale non ha carattere pubblicistico sicchè la sua violazione dà luogo ad una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita dalla parte nel cui interesse è disposto l’adempimento nella prima difesa successiva, a norma dell’art. 157 c.p.c..

In particolare, l’arresto citato nella sentenza impugnata (Cass. sez. lav., 10/04/1990, n. 3021) concerneva una ipotesi di intervento adesivo dipendente in cui a dolersi della inosservanza della prescrizione enunciata dal giudice costituzionale era la parte alle cui difese l’interventore si era associato; è tale parte che questa Corte ha ritenuto non legittimata a dolersi della violazione dell’art. 419 c.p.c.- (per la mancata fissazione di una nuova udienza)- e non anche la parte contro le cui pretese l’interventore aveva preso posizione. Si legge, anzi, nel precedente citato che se ” fine della concessione del termine è come risulta dalla lettura della sent. 193/83 della Corte Costituzionale e come afferma lo stesso ricorrente – quella di consentire alle controparti dell’interveniente la idonea difesa, legittimato a dolersi della mancata concessione del termine era – come si osserva nel controricorso soltanto il V., contro le cui pretese I’ESAV aveva esclusivamente preso posizione”. La pronuncia dà, dunque, per presupposta l’applicabilità dell’art. 419 c.p.c. nelle ipotesi di intervento adesivo dipendente.

Una soluzione che escludesse l’intervento adesivo dipendente dall’ambito di applicazione dell’art. 419 c.p.c. non sarebbe, d’altronde, in linea con il dictum della Corte Costituzionale, giacchè nella sentenza n. 193/1983 la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 419 c.p.c. è stata riferita anche all’intervento adesivo dipendente, sul rilievo che in tale ipotesi l’attività dell’adiuvante, sebbene di mero sostegno alle ragioni di una delle parti, incide sulla originaria prospettazione delle ragioni della controparte dell’adiuvato.

Le pronunce sin qui richiamate fanno riferimento alla applicazione del precetto enucleato dalla Corte Costituzionale.

La giurisprudenza di questa Corte è stata più rigorosa in relazione al testo originario dell’art. 419 c.p.c., avendo affermato che nel rito del lavoro la tardività dell’intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto-(e non ai fini dell’integrazione necessaria del contraddittorio)- non è sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d’ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove (Cass., sez. lav. 26 novembre 1998, n. 12021; sez. III, 23 luglio 2003, n. 11442; sez. lav. 04 ottobre 2004, n. 19834, cit.; sez. III, 04 luglio 2019, n. 17932).

Si è in sostanza ritenuto che la disposizione pubblicistica, sottratta alla disponibilità delle parti, è quella espressa dal testo originario dell’art. 419 c.p.c. e non anche quella risultante dall’intervento additivo della Corte Costituzionale.

A fondamento di tale principio si è osservato che il sistema di preclusioni e decadenze cui danno vita gli artt. 414 e segg. c.p.c.- al fine di consentire l’immediata individuazione del thema decidendum e di assicurare così l’attuazione dei principi di oralità e di concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro- verrebbe eluso se si attribuisse ad un soggetto la facoltà di intervenire in giudizio in un momento successivo a quello indicato dall’art. 419 c.p.c., ampliando inevitabilmente l’oggetto della controversia.

Dalla indicata ricostruzione emerge la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Il chiaro dettato letterale dell’art. 419 c.p.c. disciplina tutte le ipotesi di intervento del terzo ai sensi dell’art. 105 c.p.c., senza distinguere quelle previste dal comma uno dello stesso articolo dall’intervento adesivo dipendente, contemplato dal comma 2.

Il dato testuale è stato evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia più volte citata, che ha preso le mosse dal rilievo che “gli artt. 416 e 419 impongono all’interveniente volontario lo stesso termine senza distinguere a seconda che l’interveniente proponga domanda contro tutte le parti originarie (intervento principale) ovvero contro il solo attore o il solo convenuto (intervento adesivo autonomo) oppure si limiti a sostenere le ragioni di alcuna delle parti alla vittoria della quale ha interesse (intervento adesivo semplice o dipendente)”.

Del resto l’intervento adesivo dipendente- se non comporta un ampliamento dell’oggetto della controversia- ne comporta, comunque, una estensione soggettiva sicchè anche in tale eventualità sussiste l’esigenza accelleratoria, di rilevanza pubblicistica, di provvedere in limine alla individuazione delle parti in causa ed agli adempimenti (scaturenti dalla pronuncia di incostituzionalità) a tutela del diritto di difesa della parte alla quale l’interventore si contrappone.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, in quanto la statuizione sulle spese è dipendente da quella (sulla ammissibilità dell’intervento) cassata.

Con il terzo motivo si censura la statuizione di inammissibilità della impugnazione dei lodi relativi a CO.FR. e C.I., in quanto tardiva. Si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 412 quater c.p.c., comma 10, assumendosi che a norma di tale disposizione il termine di impugnazione del lodo decorre unicamente dalla data della sua notifica e non anche dalla proposizione di una precedente impugnazione.

Il motivo è infondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la notifica dell’impugnazione dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante sicchè la notifica da parte sua di una nuova impugnazione, in epoca anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, deve risultare tempestiva in relazione al termine breve, decorrente dalla data della prima impugnazione (Cass., Sez. U., 13/06/2016, n. 12084; Cassazione civile sez. un., 27/04/2018, n. 10266; SU n. 21864/07).

Trattasi di principio enunciato in riferimento ai gradi di giudizio successivi al primo mentre nella fattispecie di causa il Tribunale ne ha fatto applicazione nel giudizio di impugnazione, ex art. 412 quater c.p.c., di un lodo arbitrale irrituale, che non costituisce esercizio di giurisdizione ma ha natura contrattuale.

Tale applicazione è tuttavia conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav. 19 agosto 2013 n. 19182), che ha già ritenuto che i principi ricavabili dall’art. 326 c.p.c. sono applicabili alla decorrenza del termine per l’impugnazione del lodo arbitrale – sia esso rituale o irrituale- riconoscendo alla norma carattere di lex generalis in materia, come tale cogente in tutti i casi in cui non sia specificamente prevista una diversa disciplina (nella fattispecie esaminata nel citato precedente si trattava del principio di inidoneità della comunicazione di cancelleria a far decorrere il termine breve).

A tale orientamento si intende dare in questa sede continuità, in quanto in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale assume rilievo la sua finalità di risolvere una controversia, che è comune alle determinazioni giurisdizionali.

Con il quarto motivo la società ha censurato la sentenza del Tribunale per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 808 ter c.p.c., comma 2, n. 4.

Ha esposto che i collegi arbitrali avevano ritenuto che la sospensione del giudizio arbitrale fosse esclusa dal combinato disposto degli artt. 808 ter e 819 bis c.p.c.; l’oggetto dell’impugnazione dei lodi verteva sulla applicabilità al giudizio arbitrale dell’art. 295 c.p.c..

Ha dedotto che il Tribunale erroneamente partiva dall’assunto che i collegi arbitrali avessero valutato la possibilità di sospendere il procedimento; vi era un difetto assoluto di motivazione sulle effettive ragioni di impugnazione.

Neppure poteva ritenersi, come affermato dal Tribunale, che non venisse in questione la violazione delle regole di validità del lodo, perchè tra tali regole, sia pure implicite, vi era quella di una corretta decisione della controversia sotto il profilo dell’esatta percezione delle circostanze controverse.

La società ha altresì censurato, per violazione dell’art. 295 c.p.c., la mancata sospensione del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Firenze benchè nelle more fosse stato disposto il rinvio a giudizio per bancarotta di tutti i resistenti ad eccezione del B.. Il Tribunale aveva omesso di considerare che la documentazione dei lodi era stata sequestrata nell’ambito del procedimento penale.

Il motivo è infondato.

In base all’attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione, prevedendosi come regola generale che il giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado.

Accanto a tali ipotesi, relative al giudizio di danno, questa Corte ha individuato come residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., l’art. 654 c.p.p. e l’art. 211 disp. att. c.p.p., l’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cassazione civile sez. VI, 15 luglio 2019, n. 18918; Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017).

Nella fattispecie di causa tra il giudizio penale e l’accertamento del credito di lavoro deferito agli arbitri non vi era un rapporto di pregiudizialità necessaria ma una semplice comunanza di fatti.

La censura di violazione dell’art. 295 c.p.c. è dunque infondata.

La corretta applicazione delle norme di diritto rende poi irrilevante in questa sede l’eventuale difetto di comprensione da parte del Tribunale delle ragioni di impugnazione dei lodi prospettate dall’odierna parte ricorrente in relazione al diniego di sospensione del giudizio arbitrale.

Con il quinto motivo la società ha assunto la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 808 ter c.p.c., comma 2, n. 5.

La censura inerisce al rigetto della impugnazione per la parte in cui si deduceva la violazione nel giudizio arbitrale del principio del contraddittorio.

La ricorrente ha esposto che i collegi arbitrali avevano fondato la decisione (trascritta, per la parte rilevante, nel presente ricorso) sulla intervenuta ammissione dei crediti al passivo del fallimento della (OMISSIS), giudizio cui essa era rimasta estranea.

Ha impugnato la sentenza del Tribunale per avere travisato lo specifico motivo di impugnazione: i collegi arbitrali non si erano limitati a condividere le argomentazioni del giudice fallimentare, come ritenuto dal Tribunale; essi, piuttosto, avevano reputato non vincolanti le delibere federali che quantificavano il debito sportivo della fallita e vincolante, invece, l’accertamento del credito operato in un giudizio celebrato tra altre parti.

Il motivo è infondato.

Una questione di violazione del principio del contraddittorio può porsi soltanto quando ad una sentenza resa inter alios sia attribuita efficacia di giudicato nei confronti di una parte rimasta estranea al giudizio.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto che i collegi arbitrali avessero utilizzato l’ammissione al passivo dei crediti come mero elemento di prova, non risultando affatto dalle decisioni arbitrali che alla ammissione al passivo fosse stata riconosciuta nei confronti del terzo la efficacia del giudicato.

Con il sesto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.p.c. e dell’art. 808 ter c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento al lodo arbitrale reso nei confronti di B.A..

La società ha esposto essere pacifico che era stata data lettura del dispositivo del lodo mentre la motivazione era stata depositata dopo tre mesi, priva del dispositivo.

Ha impugnato la sentenza del Tribunale:

– per avere ritenuto trattarsi di vizio irrilevante, in violazione dell’art. 823 c.p.c., a tenore del quale il lodo deve contenere contestualmente dispositivo e motivazione;

– per avere ritenuto non costituire causa di invalidità del lodo il deposito della motivazione dopo il decorso del termine previsto dall’art. 8 del regolamento del collegio (15 giorni dalla data di riunione del Collegio arbitrale). Il predetto articolo statuiva che il termine di deposito del lodo potesse essere derogato solo su istanza delle parti, il che rendeva manifesto trattarsi di un termine fissato a pena di invalidità del lodo.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

E’ inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 808 ter c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto specificità. Infatti non si trascrive nè si localizza l’art. 8 del regolamento del collegio, su cui si basa la censura.

E’ infondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 823 c.p.c. Invero- a prescindere dalla applicabilità di detta norma all’arbitrato irrituale- resta preclusivo il rilievo che la violazione della disposizione non è prevista come motivo di annullabilità del lodo contrattuale dall’art. 808 ter c.p.c..

Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo e rigettati gli altri.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito- limitatamente al motivo accolto- dichiarandosi inammissibile, in quanto tardivo, l’intervento di F.P..

Le spese del primo grado e del presente grado di legittimità devono essere compensate nei rapporti tra la società e l’interventore adesivo dipendente, per la novità del principio affermato.

La società ricorrente deve essere condannata alla refusione della spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, nei confronti dei controricorrenti B.A., BI.DA., D.F.C., M.M., V.A., CO.FR., C.I., nei rapporti con i quali è totalmente soccombente.

Per il parziale accoglimento del ricorso NON sussistono le condizioni, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’intervento del Prof. F.. Compensa le spese dell’intero processo in relazione alla posizione dell’interveniente.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese nei confronti delle altre parti costituite, che si liquidano in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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