Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30062 del 14/12/2017
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30062 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 25790-2015 proposto da:
GASPERINI MANUELA, elettivamente domiciliato in ROMA ex
lege, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MIRCO GIOVANNI
RIZZOGLIO;
– ricorrente nonchè contro
2017
2409
ORDINE PROVINCIALEDEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
MILANO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MILANO, MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584;
– intimati –
avverso
la
decisione
n.
34/2015
della
Data pubblicazione: 14/12/2017
COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI
SANITARIE
di
ROMA,
depositata il 30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento 2 ° motivo, assorbiti gli altri.
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
I FATTI DI CAUSA
La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie, con decisione depositata il 30 luglio 2015, respinse il
ricorso proposto dalla dottoressa Manuela Gasperini avverso la
delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Milano del 21 settembre 2013, con la quale le era
stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione
addebitato, ricomprendo l’incarico di medico di continuità
assistenziale presso la postazione distrettuale di Corsico, di
avere colposamente rifiutato di eseguire la visita a domicilio di
due bambini, nonché di avere utilizzato linguaggio offensivo e
minaccioso nei confronti della collega addetta al cali center di
Garbagnate Milanese, le cui disposizioni aveva violato,
omettendo di recarsi in visita domiciliare di altro paziente,
nonostante avesse annotato nel registro di rendicontazione di
essersi allontanata a tal fine.
Avverso la predetta statuizione l’interessata propone ricorso
per cassazione, corredato da otto motivi di censura,
ulteriormente illustrati da memoria.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Milano ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione
dell’art. 16 del d. I. n. 179/2012, assumendo che la notificazione
della decisione gravata era stata effettuata nella prevista forma
informatica, ma priva della quinta pagina, contenente la
motivazione.
Con il secondo motivo viene denunziata la violazione degli
artt. 108, comma secondo, 111 e 117, comma primo, Cost., in
quanto l’art. 17 del d. Igs. del Capo provvisorio dello Stato n.
233/1946, disciplinante la composizione della Commissione
Centrale, con particolare riguardo alla partecipazione, in qualità
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dall’esercizio della professione per un mese, essendole stato
di presidente, del Direttore Generale dell’Ufficio Generale delle
Risorse, dell’Organizzazione e del Bilancio, designato dal
Consiglio Superiore di Sanità, incardinato presso il Ministero della
Salute.
Con il terzo motivo la Gasperini allega la violazione del
principio del ne bis in idem, essendo già stata sanzionata, per i
medesimi fatti, dall’ASL 1 con la riduzione del trattamento
Con il quarto motivo la Gasperini denunzia la violazione
dell’art. 47, d.P.R. n. 221/1950, per non essere state accolte le
deduzioni in ordine alla violazione di legge nella quale era incorsa
la delibera del Consiglio dell’Ordine, per essere stata sottoscritta
dal solo presidente e non da tutti i componenti, per come
previsto dalla legge.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione degli
artt. 7, I. n. 300/1970 e 39, d.P.R. n. 221/1950, lamentando
essere stati disattesi i principi di tempestività (i fatti risalivano al
26/12/2012 e al 31/12/2012 e il procedimento disciplinare era
stato avviato solo il 14/5/2013) e di specificità e completezza
degli addebiti.
Con il sesto motivo si denunzia la violazione degli artt. 3, 97
e 111, Cost., 6, Convenzione
EDU,
47, Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea, 1, 2 e 3, I. n. 241/1990,
assumendosi che erroneamente la Commissione non aveva
accolto la censura con la quale l’interessata aveva lamentato che
la sanzione disciplinare era stata emessa oltre il termine di
conclusione del procedimento previsto dalla legge, stante che il
provvedimento sanzionatorio di un ordine professionale, per la
ricorrente, deve considerarsi un atto amministrativo a tutti gli
effetti, al quale si applicano le regole stabilite dalla I. n. 241 cit.
e, in ogni caso, assoggettato ai principi del giusto processo.
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economico nella misura del 20%, per la durata di cinque mesi.
Con il settimo motivo la Gasperini deduce l’inesistenza di una
effettiva motivazione, dovendosi considerare meramente
apparente quella rinvenibile nella decisione.
Con l’ottavo motivo viene denunziata la violazione dell’art.
2106, cod. civ., adducendosi la sproporzione tra la sanzione
inflitta e i fatti contestati.
Con sentenza n. 215 del 2016 la Corte Costituzionale ha
comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nelle parti in cui si fa
riferimento alla nomina dei componenti di derivazione
ministeriale e, di conseguenza, la illegittimità costituzionale del
predetto art. 17, comma primo e secondo, lettere a), b), c) e d),
sempre nelle parti in cui si fa riferimento alle predette nomine.
Ciò posto, in accoglimento del secondo motivo, la decisione
impugnata non può che essere annullata con rinvio, onde
consentire alla Commissione Centrale, composta nel rispetto dei
criteri imposti dalla Corte Costituzionale, nuova decisione.
In relazione al decisum il primo motivo e quelli dal terzo
all’ottavo restano assorbiti.
La ragione dell’accoglimento del ricorso, dipendente
dall’incompatibilità dei criteri legali di formazione della
Commissione Centrale con i precetti costituzionali, consiglia
compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la
decisione impugnata e rinvia, per nuova decisione, alla
Commissione Centrale, in diversa composizione; compensa per
intero fra le parti le spese legali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2017
Il
Il Presidente
liere estensore
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dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 17, primo e secondo
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