Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30061 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21476-2019 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

FERRARI 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA BOLOGNESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO RADDE;

– ricorrente –

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI

40, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CRESCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CECILIA MASI e dall’Avv. GIOVANNA CRESCI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRIAZI’,,

depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 3/2019 depositata il 2-1-2019 ha parzialmente accolto l’appello proposto da R.E. e ha ridotto, con decorrenza dal maggio 2015, all’importo di Euro 600 mensili rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo che R.E. deve versare a C.C. per il mantenimento di ciascuna delle due figlie, confermando nel resto la sentenza impugnata del Tribunale di Firenze n. 1383/2018 (Euro 750 per tale titolo).

2. Avverso detto provvedimento R.E. propone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, a cui resiste con controricorso C.C., proponendo ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Il ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, quanto alla decorrenza del contributo di mantenimento per le figlie dovuto dallo stesso, avendo la Corte d’appello fatto decorrere la disposta riduzione di detto contributo dal maggio 2015, e non dalla data della richiesta di modifica (17 maggio 2011).

3.1. La controricorrente, con l’unico motivo di ricorso incidentale, censurando la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta che la Corte territoriale, nel determinare il contributo di mantenimento, non abbia preso in considerazione nè i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, essendo di gran lunga maggiori quelli trascorsi presso la madre, in violazione dell’art. 337 ter c.c., nè la valenza dei compiti domestici e di cura dalla stessa assunti. Si duole, inoltre, del fatto che la Corte d’appello abbia valorizzato l’assegnazione della casa familiare alla controricorrente, in quanto madre affidataria, essendo, invece, detta assegnazione solo uno strumento di protezione della prole.

4. Il ricorso principale è infondato.

4.1. Non ricorre la denunciata nullità della sentenza per vizio di motivazione, atteso che la Corte d’appello, con motivazione adeguata e superiore al minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha spiegato le ragioni del proprio convincimento. In particolare la Corte territoriale, pur riducendo il contributo per le figlie a carico del padre, ha specificamente motivato sulla decorrenza, ancorata al maggio 2015 (data di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado), dando conto del progressivo deterioramento della dinamica reddituale dell’onerato, ma al contempo ritenendo che quest’ultimo avesse occultato le entrate ed il patrimonio di cui dispone, con dettagliata esposizione degli elementi da cui ha desunto tale convincimento (pag. n. 10 e 11 della sentenza impugnata).

Il contributo di mantenimento va determinato alla stregua dell’evoluzione delle condizioni economiche dei genitori e può essere stabilito con decorrenze e misure differenziate in relazione alle modificazioni intervenute in corso di causa, il che è avvenuto nel caso di specie, essendosi, per l’appunto, verificata l’esigenza di una modulazione giustificata dal decremento della capacità reddituale dell’obbligato (cfr. Cass. n. 15186/2015; Cass. n. 18538/2013; cfr. anche Cass. n. 17199/2013 in tema di assegno al coniuge in sede di separazione). La pronuncia di questa Corte citata dal ricorrente principale (Cass. n. 10788/2018) riguarda la diversa fattispecie dell’aumento del contributo di mantenimento dei figli nel giudizio di divorzio.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente principale nella memoria illustrativa, le pronunce di questa Corte n. 13248/2020 e soprattutto quella, di massima importanza e di rilievo nomofilattico, delle Sezioni Unite n. 8053/2014, affermano principi di diritto del tutto pertinenti ai vizi denunciati, in ordine al paradigma del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato nel 2012, e così anche la pronuncia n. 17199/2013 afferma il principio generale della possibilità di modulazione del mantenimento, in sede di giudizio di separazione, giustificata da modificazioni intervenute in corso di causa e, pertanto, con decorrenze e misure differenziate.

5. Anche il ricorso incidentale è infondato.

5.1. Non sussiste il vizio motivazionale denunciato, atteso che la Corte d’appello ha preso in considerazione, con ampie argomentazioni, i periodi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore. Inoltre l’attribuzione della casa familiare ha incidenza nella comparazione sulla condizione economica dei redditi degli ex coniugi, rappresentando una utilità economicamente valutabile in misura pari al risparmio occorrente per godere dell’immobile a titolo di locazione (Cass. n. 15272/2015; Cass. n. 408/2005 e Cass. n. 7865 del 26/09/1994).

La giurisprudenza che richiama la controricorrente (Cass. n. 25604/2018) si riferisce alla diversa questione dei criteri di assegnazione della casa familiare, la cui finalità è quella di soddisfare prioritariamente l’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.

6. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati e le spese del giudizio di cassazione, stante la reciproca soccombenza, possono essere compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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