Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30061 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EUROCOS S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di cessionaria di

ramo d’azienda della Società Leica srl, in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso l’avvocato TESSAROLO COSTANTINO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., COMUNE DI VELLETRI;

– intimati –

sul ricorso 18379-2005 proposto da:

COMUNE DI VELLETRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso l’avvocato MOSCARINI

LUCIO V., che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

EUROCOS S.R.L., nella qualità di cessionaria di ramo d’azienda della

Società Leica srl, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso

l’avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

A.A., LEICA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1767/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUCA FATELLO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

MOSCERINI L.V. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso principale e quello incidentale solo per il

motivo secondo e terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2001, la L.E.I.C.A. s.r.l. citava in giudizio avanti alla Corte d’appello di Roma, il Comune di Velletri e l’Impresa A.A., proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1319/00, depositata in data 6.9.2000, la quale, in riferimento alla domanda proposta dalla stessa impresa A.A., diretta ad ottenere il pagamento di somme scaturenti dal contratto di appalto stipulato con il menzionato comune riguardante la costruzione del nuovo palazzo di giustizia: dichiarava inammissibili l’intervento in causa della L.E.I.C.A.e della soc. Trivelpozzi Appia a r.l.; dichiarava il contratto d’appalto cessato alla data del 3 ottobre 1984, condannava il comune convenuto al pagamento in favore dell’impresa A. la complessiva somma di L. 1.581.578.973, di cui, L. 83.913.465 per lavori parzialmente effettuati in quota capitale, L. 106.933.608 per gli interessi moratori e L. 1.390.731.900 per le riserve, in parte accolte, comprensive di rivalutazione e interessi alla data di cessazione del rapporto e, operata la compensazione con le anticipazioni già versate dal Comune ed incrementate degli interessi (L. 1.036.109.000), determinava la residua somma dovuta in favore dell’impresa attrice nell’importo di L. 545.469.973, oltre gli interessi nella misura legale. Chiedeva l’appellante soc. L.E.I.C.A. che, previa declaratoria della propria legittimazione attiva, il comune di Velletri fosse condannato: al pagamento della somma di L. 92.040.000 a titolo di corrispettivo d’appalto dei lavori in questione con gli interessi di mora D.P.R. 1962 n. 1063, ex art. 35;

al pagamento dei relativi oneri per tutta la durata dell’illegittimo prolungamento oltre rivalutazione monetaria; al risarcimento dei maggiori oneri e danni indicati nelle relative riserve in atti per l’ammontare di L. 6.390.576.000 o altra ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi; al risarcimento degli ulteriori danni causati dall’inadempimento contrattuale, come quantificati nel corso del giudizio di primo grado; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado. Si costituiva in giudizio il Comune di Velletri che, contestando l’impugnazione, chiedeva, previa pronuncia secondo giustizia circa la legittimazione dell’impresa LEICA in luogo dell’Impresa A., l’accoglimento del proprio appello incidentale, con conseguente dichiarazione d’improcedibilità, irricevibilità o l’inammissibilità di tutte le riserve iscritte dall’impresa appaltatrice, nonchè che esso comune non era tenuto a corrispondere alcunchè all’appaltatore; in subordine chiedeva respingersi l’appello principale, con la conferma della sentenza impugnata; in ulteriore subordine domandava che la domanda avversaria fosse contenuta “nei limiti di giustizia”, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.

Si costituiva in giudizio anche l’Impresa A.A. e concludeva chiedendo che, in accoglimento della propria impugnazione incidentale – condizionata alla conferma del difetto di legittimazione della Soc.L.E.I.C.A – e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del comune di Velletri al pagamento dell’ulteriore somma di L. 1.036.109.000 “…. o in subordine l’ulteriore somma dovuta a seguito del calcolo della decorrenza degli interessi legali sull’anticipazione d’appalto a partire dalla data dell’udienza di 1 grado di precisazione delle conclusioni, ovvero in data 3.10.94; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi”.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1764 del 2004, accoglieva l’appello parzialmente e condannava il comune di Velletri al pagamento in favore della LEICA della somma di Euro 265.371,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Eurocos srl, quale cessionaria del ramo d’azienda della Leica, sulla base di un solo motivo cui resiste con controricorso il Comune di Velletri che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la Eurocos.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Eurocos srl, con l’unico motivo di ricorso deduce la mancata attribuzione della somma di Euro 535.105,00, già riconosciuta dalla sentenza di primo che l’aveva però decurtata per effetto della compensazione con il credito del comune derivante dalle anticipazioni fatte; decurtazione non più giustificata in ragione del rigetto da parte della sentenza di secondo grado della eccezione di compensazione.

Il Comune di Velletri, con il primo motivo di ricorso incidentale, contesta il rigetto della propria istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo contesta la ritenuta persistenza del contratto di appalto.

Con il terzo motivo contesta il rigetto della eccezione di compensazione.

I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione della Eurocos srl.

nella sua qualità di acquirente di ramo d’azienda della Leica srl.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 111 cod. proc. civ., u.c. senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio. (Cass 6644/09; Cass 10876/07).

A ciò deve aggiungersi che la Eurocos ha dimostrato tramite la produzione del rogito notarile registrato il 14.1.2000 rep 21805 di essere l’effettiva acquirente del ramo d’azienda della Leica srl relativo all’attività di appaltatrice dimostrando pertanto la propria legittimazione ad causam (v. Cass 22244/06).

Infondata è altresì l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza d’interesse.

Invero tale interesse sussiste sulla base della formulazione del motivo di impugnazione poichè la Eurocos si duole del fatto che la Corte d’appello le abbia liquidato una somma inferiore a quella ad essa spettante e già riconosciutale in primo grado non avendo tenuto conto del fatto che aveva riformato la sentenza di primo grado escludendo la compensazione del proprio credito con quello vantato dal comune di Velletri. Accertata dunque l’ammissibilità del ricorso principale se ne rileva comunque l’infondatezza.

L’assunto secondo cui la Corte d’appello avrebbe riconosciuto alla ricorrente una somma inferiore a quella ad essa spettante non avendo tenuto conto della mancata applicazione della compensazione non trova, infatti, alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima invero ha consistentemente ridotto l’ammontare del credito della ricorrente rispetto a quello che era stato riconosciuto dal giudice di primo grado. A fronte infatti di un credito attribuito in primo grado pari L. 1.581.578.953 il tribunale operata la compensazione con il credito Comune , aveva condannato quest’ultimo al pagamento della somma di L. 545.469.973. La Corte d’appello, invece, ha drasticamente ridotto gli importi spettanti alla Eurocos in virtù delle riserve ed ha conclusivamente riconosciuto ad essa un credito di L. 513.830.034 pari ad Euro 265.371,00 sul quale non ha operato alcuna compensazione con il credito del Comune di Velletri, accertato dal giudice di primo grado in L. 1.036.109.000. Non è dubbio che se la Corte d’appello avesse effettuato la compensazione in questione l’Eurocos srl non sarebbe più stata creditrice bensì debitrice del Comune.

Va soggiunto che la ricorrente non ha in alcun modo censurato la riduzione del suo credito operata dalla sentenza impugnata onde su tale punto si è ormai formato il giudicato. Il motivo va conclusivamente respinto.

Venendo all’esame del ricorso incidentale, si rileva l’inammissibilità del primo motivo con cui si contesta il rigetto da parte della Corte d’appello dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. Sul punto questa Suprema Corte ha ripetutamele affermato che non è impugnabile l’ordinanza collegiale emessa ai sensi dell’art. 351 c.p.c., comma 1, sull’istanza dell’appellante, principale o incidentale, di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo al riguardo previsto un procedimento analogo a quello dal medesimo art. 351 c.p.c. stabilito con riferimento al decreto emesso, in caso di urgenza, dal presidente del collegio anteriormente all’udienza di comparizione, del quale è espressamente prevista la conferma, la modifica o la revoca da parte del collegio, all’udienza in camera di consiglio. Inoltre, stante il difetto del carattere della decisorietà, la detta ordinanza collegiale non è nemmeno ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 5011/05, Cass. 6047/09). Il secondo motivo appare inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto , contrariamente al giudice di primo grado, che il contratto di appalto doveva ritenersi ancora in corso per non essere mai stato risolto.

Il ricorrente censura tale motivazione asserendo che la domanda di risoluzione doveva ritenersi formulata già con l’atto di citazione e doveva ritenersi implicita delle conclusioni formulate in primo grado. Tali censure sono peraltro del tutto generiche e prive di autosufficienza. Il comune ricorrente non riporta infatti nel ricorso i brani dell’atto di citazione nè le conclusioni del giudizio di primo grado non mettendo questa Corte in condizione di conoscere il contenuto di siffatti atti processuali ed inoltre si limita ad effettuare delle affermazioni apodittiche senza però argomentare il perchè si dovrebbe ritenere che nella citazione e nelle conclusioni era contenuta la domanda di risoluzione del contratto. Quanto al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della compensazione lo stesso è inammissibile.

La Corte d’appello ha infatti escluso la detta compensazione in ragione del fatto che la perdurante pendenza del contratto rendeva inapplicabile la compensazione non avendo tra l’altro il comune mai revocato l’anticipazione.

Su tale ratio decidendi nessuna censura specifica viene avanzata dal Comune di Velletri onde il motivo non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Entrambi i ricorsi vanno in conclusione respinti. Alla soccombenza reciproca segue la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta ; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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