Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30061 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 19/11/2019), n.30061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8997-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato MAURO MONTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO MAINARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex

lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.

CRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

SCHIAVONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERGIO PACOR;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 505/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/12/201 R.G.N. 296/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato SANDRO MAINARDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Trieste, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda con cui P.M. aveva chiesto l’accertamento del suo diritto al mantenimento a tempo indeterminato delle funzioni di direttore del (OMISSIS), da lui già svolte a partire dal 1997 in forza di successivi provvedimenti ministeriali di recepimento delle elezioni interne tra i docenti dell’istituto, con riconoscimento di ogni consequenziale trattamento economico e normativo e pur essendo venuto a scadere il termine finale dell’ultimo dei predetti incarichi.

La Corte d’Appello, pronunciando nel contraddittorio anche di uno dei docenti di tale Conservatorio, intervenuto volontariamente in appello ad adiuvandum delle difese ministeriali, riteneva l’infondatezza dell’assunto del P. secondo cui la stabilizzazione dell’incarico di direttore in suo favore avrebbe dovuto essere riconosciuta per effetto del D.Lgs. n. 508 del 1999, art. 2, comma 6. Infatti, riteneva la Corte, quella norma, emanata in occasione della riforma delle Accademie delle arti e dei Conservatori, stabilendo che il personale docente e non docente, in servizio nelle rispettive istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di riforma con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fosse inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo e funzioni e il trattamento complessivo in godimento, doveva essere riferita appunto ai docenti e non alla posizione del direttore e comunque a posizioni a tempo indeterminato, quale non era quella del direttore nominato in sede ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 241, u.c.. D’altra parte, aggiungeva la Corte territoriale, il D.P.R. n. 132 del 2003, art. 4 ovverosia del regolamento emanato al fine di dare attuazione ai principi di cui alla L. 508 cit., prevedeva una durata triennale degli incarichi dei direttori, prorogabile consecutivamente per un solo triennio; al punto che il medesimo D.P.R., all’art. 16, aveva previsto il permanere delle funzioni fino alla cessazione del rapporto solo per i direttori delle Accademie di Arte Drammatica e di Danza.

2. Avverso la sentenza i P. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, di cui il secondo destinato esclusivamente alla contestazione dell’intervento svolto dal docente D.M.. Il Ministero ha resistito con controricorso, come anche il D., il quale peraltro, prima dell’udienza di discussione, ha rinunciato agli atti del giudizio di cassazione, con rinuncia che è stata accettata dal P..

Il P. ha infine altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione a falsa applicazione del D.Lgs. n. 508 del 1999, art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 132 del 1993, art. 6 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 9.

Il ricorrente sostiene che il D.Lgs. n. 508 del 1999, consolidando le “funzioni” in essere dei docenti, avrebbe effetto anche rispetto a chi fosse, all’epoca, docente-direttore, con inserimento in un ruolo a esaurimento.

Al contrario di quanto afferma la Corte d’Appello – sostiene il P. – il D.P.R. n. 132 del 2003, art. 16 avrebbe sanato, in favore dei direttori delle Accademie di Arte Drammatica e di Danza, quella che risultava altrimenti una disparità rispetto agli altri direttori, consentendo il permanere anche di essi nel ruolo fino alla cessazione del rispettivo rapporto.

Pertanto la disciplina di cui al D.P.R. n. 132, con previsione di durata solo triennale degli incarichi, dovrebbe ritenersi operante solo per i rapporti instaurati dopo la cessazione di quelli in essere con i direttori, da aversi per confermati a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, comma 6.

Tra l’altro, rileva il ricorrente, con l’inserimento nei ruoli ad esaurimento avrebbe avuto attuazione il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 9, di equiparazione dei direttori di conservatorio alla dirigenza pubblica.

La censura è infondata.

2. Nel contesto della riforma delle “Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (L. n. 508 del 1999, art. 1), l’art. 2, comma 6 medesima Legge ha previsto che “il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo I alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento”.

In fatto è pacifico che il P., all’epoca del varo delle legge di riforma, fosse docente a tempo indeterminato, con funzioni di direttore “per incarico temporaneo”, seguito ad elezione da parte dei docenti e poi di volta in volta riconfermato, ai sensi dell’allora D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 241, comma 6.

Egli non era dunque direttore assunto a tempo indeterminato per pubblico concorso, di cui all’art. 241 cit., comma 4 quale all’epoca vigente.

Ciò posto, è chiaro che la funzione della L. n. 508 del 1999, art. 2, comma 6, nella parte sopra richiamata, era quella di disciplinare, con un apposito ruolo ad esaurimento, la posizione di chi, in posizione docente e non docente, operasse a tempo indeterminato presso le istituzioni artistiche che la medesima normativa provvedeva a riorganizzare come “sedi primarie di alta formazione” (comma 4), ed accesso agli studenti consentito sulla base di “diploma di scuola secondaria di secondo grado” (comma 5).

Proprio tale evidente scopo della norma porta ad escludere che con essa si intendessero apportare mutamenti ai regime di tali dipendenti, se non per quanto riguardava la creazione di un ruolo distinto rispetto a quello dei nuovi assunti, da differenziare in ragione dell’evolversi della normativa e dell’organizzazione inerenti i Conservatori.

Sostenere quindi che, per effetto di quella norma, chi fosse docente a tempo indeterminato, con incarico a tempo determinato di direttore del Conservatorio mantenesse non solo il rapporto a tempo indeterminato di docenza, ma vedesse trasformata a tempo indeterminato la funzione direttoriale attribuita a termine, va dunque al di là di quanto previsto e di quanto insito nella ratio di confermare il personale preesistente nel medesimo stato giuridico posseduto in quel momento, senza riduzioni di veste, ma anche senza modificazioni in senso migliorativo o di stabilizzazione di situazioni strutturalmente temporanee, quale era, ai sensi dell’art. 241, u.c. cit., quella di dirigente non proveniente dal pubblico concorso.

2.1 Quanto sopra rende non convincente anche il rilievo attribuito dalle difese del P. al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25-ter, comma 3, (poi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 9), con cui i direttori di conservatorio sono stati equiparati alla dirigenza dei capi di istituto.

Difatti, a seguire l’interpretazione che il ricorrente dà della L. n. 508 del 1999, art. 2, comma 6, i direttori a tempo determinato in servizio all’epoca dell’entrata in vigore di tale norma avrebbero finito per acquisire a tempo indeterminato le funzioni in quel momento esercitate, in contrasto con il principio della temporaneità degli incarichi di cui alla disciplina generale del D.Lgs. n. 129 del 1993, art. 19 poi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 Temporaneità che, per i direttori di istituzione A.F.A.M. è stata poi confermata e regolata dal D.P.R. n. 132 del 2003, art. 4.

Inoltre, gli effetti che si intenderebbero far discendere dall’art. 2, comma 6, risulterebbero eccentrici rispetto alla regola generale per cui l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 28) o corso concorso selettivo (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 28-bis, inerente i dirigenti scolastici), risultando eccezionali e necessariamente frutto di previsioni espresse ed esplicite in tal senso le ipotesi in senso diverso, ad es. come quella, introdotta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6, del ricorso a dirigenti c.d. esterni.

La nomina del P., come detto, non era di origine concorsuale e l’art. 2, comma 6 non contiene alcun riferimento ad eccezionali – e come tali, lo si ripete, da prevedere espressamente – forme di stabilizzazione in qualifiche dirigenziali.

La nomina conseguente ad elezione, quale ante litteram fu quella del P. già prima della L. 508, è andata ufficialmente a regime con il D.P.R. n. 132 del 2003 (ed il P. ne ha in concreto fruito venendo nuovamente eletto poi fino al 2012), in connessione comunque con una regola di temporaneità (tre anni più eventuale conferma continuativa di altri tre anni), coerente sia con la regola generale di temporaneità degli incarichi dirigenziali ed intrinseca al fatto stesso che si tratti di carica conseguente a scelta operata dai docenti di una certa istituzione, come tale evidentemente inidonea a conferire sine die la qualifica dirigenziale, in ipotesi spendibile anche presso altri istituti, che ad essa consegue.

L’equiparazione tra direttori di conservatorio e dirigenti scolastici non significa in effetti che ai primi si applichi ogni previsione riguardante i secondi o, poi, la normativt. sulla dirigenza nel pubblico impiego quale applicabile appunto ai dirigenti scolastici.

Tale equiparazione va valutata con riferimento ai singoli profili che da essa possono essere interessati e che consentono l’estensione di disciplina ed essa, per quanto appena detto, certamente non è tale da comportare stabilizzazioni di incarichi o qualifiche che non siano espressamente previste dalla normativa speciale propria dei direttori di conservatorio o della dirigenza A.F.A.M.

2.2 Il quadro così tracciato giustifica altresì l’interpretazione che la Corte territoriale ha fornito del D.P.R. n. 132 del 2003, art. 16 (secondo cui i “direttori dell’Accademia di arte drammatica e dell’Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente”) come ipotesi speciale, la cui previsione espressa si spiega appunto sulla base di quanto finora argomentato sull’eccezionalità rispetto alle regole generali sopra analizzate.

2.3 Il primo motivo va quindi respinto.

3. Il secondo motivo riguarda invece la legittimazione a partecipare al processo dell’interveniente (in grado di appello) D.M., docente presso il (OMISSIS).

Il motivo resta assorbito dall’estinzione del giudizio che va pronunciata rispetto al predetto D., stante la rinuncia agli atti presentata dal medesimo ed accettata, senza condizione alcuna ed anzi con rinuncia alla liquidazione delle spese processuali, dal P..

4. La reiezione del primo motivo determina la soccombenza del ricorrente rispetto al Ministero, in cui favore va dunque disposta la rifusione delle spese nei termini di cui al dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando estinto il processo verso il D.; condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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