Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30061 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30061 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 14823-2015 proposto da:
LAMPERINI ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 1, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO FUNARI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2017
2408

ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROVINCIA TERNI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI
2/A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ZINGARELLI;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 14/12/2017

PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TERNI, MINISTERO DELLA
SALUTE 96047640584;
– intimati –

avverso

la

decisione

COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI

n.

8/2015

SANITARIE

di

della
ROMA,

depositata il 16/04/2015;

udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
cassazione con rinvio, quindi accoglimento 1 ° motivo
assorbiti i restanti;
udito l’Avvocato GALLINARO Giuseppe con delega del
6/10/2017 depositata in udienza dell’Avvocato Antonio
FUNARI, difensore della ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso e deposita certificato di
morte Avvocato FUNARI ANTONIO;
udito l’Avvocato ZINGARELLI Luigi,

difensore del

resistente che ha chiesto di riportarsi agli atti.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

I FATTI DI CAUSA
La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
Sanitarie, con decisione depositata il 16 aprile 2015, respinse il
ricorso proposto dalla dottoressa Isabella Lamperini avverso la
delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Terni del 22 aprile 2013, con la quale le era stata
applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio

avere colposamente taciuto, dichiarando il falso, di avere
mantenuto incarico a tempo determinato di dirigente medico
presso la ASL di Viterbo fino a tutto il 31 dicembre 2009 nel
mentre svolgeva, con incarico trimestrale, servizio di continuità
assistenziale per la ASL di Rieti.
Avverso la predetta statuizione l’interessata propone ricorso
per cassazione, corredato da sei motivi di censura, ulteriormente
illustrati da memoria.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Terni ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce il contrasto con gli
artt. 108 e 111, Cost. dell’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio
dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, disciplinante la
composizione della Commissione Centrale, con particolare
riguardo alla partecipazione, in qualità di presidente, del
Direttore Generale dell’Ufficio Generale delle Risorse,
dell’Organizzazione e del Bilancio, designato dal Consiglio
Superiore di Sanità, incardinato presso il Ministero della Salute.
Contrasto che aveva indotto questa Corte, con le ordinanze n.
596 e 597 del 15/1/2015, a sollevare la relativa questione di
legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 111 e 117,
comma 1, Cost. (quest’ultimo in riferimento all’art. 6, § 1, della
Convenzione EDU).

3

(Th

della professione per sei mesi, essendole stato addebitato di

Con il secondo motivo viene denunziata la violazione dell’art.
66 del d.P.R. n. 221/1950, in quanto non risultava essere stata
espressamente indicata, in contrasto con la norma evocata, la
data di adozione della decisione, anzi essendo state apposte date
diverse e variamente giustificate.
Con il terzo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 47
del citato d.P.R., assumendosi che la Commissione aveva

doluta della mancanza di una chiara esposizione dei fatti e dei
motivi, nonché delle risultanze probatorie e non della circostanza
che alla stessa fosse stato comunicato il solo dispositivo.
Con il quarto motivo viene denunziata la violazione dell’art.
38 e segg. sempre dello stesso d.P.R., poiché non era stato
correttamente vagliato il motivo con il quale si era prospettato
che l’Ordine aveva violato il principio del ne bis in idem, avendo
consumato il potere disciplinare per avere nel passato esercitato
la relativa azione a riguardo dei medesimi fatti. Erroneamente,
infatti, secondo l’assunto, la Commistione aveva escluso la
reiterazione del procedimento disciplinare, affermando che in
precedenza si era trattato di un’azione intentata dall’INPS per
delle anomalie risultanti dai verbali redatti dal medico, in quanto,
la ricorrente non aveva inteso riferirsi a quella vicenda, ma al
procedimento disciplinare dell’Ordine, concluso con l’inflizione
della sanzione della sanzione della sospensione per sei mesi,
adottato con decisione del 19/12/2011. Inoltre, non poteva
condividersi il convincimento espresso dalla Commissione,
secondo la quale il divieto del ne bis in idem avrebbe avuto
valenza ristretta al solo processo penale.
Con il quinto motivo la Lamperini denunzia la violazione degli
artt. 40 e 41 del citato corpo normativo, lamentando l’eccessività
della sanzione inflitta, inferiore solo all’estrema della sanzioni,
costituita dalla radiazione.

4

travisato il senso della doglianza, con la quale la Lamperini si era

Con il sesto motivo viene denunziata la violazione dell’art. 45
sempre dello stesso d.P.R., deducendosi la violazione dei principi
di celerità e immediatezza del procedimento disciplinare, il quale
non è circoscritto al solo impiego pubblico (art. 107 del relativo
T.U.),

ma costituisce regola immanente e generala,

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