Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30060 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20042-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 12,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SANSO’, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMINE SENATORE;

– ricorrente –

contro

I.E., elettivamente domiciliata in RONIA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLATURA della CORTE di CAZZAZIONE, rappresentata e

difesa all’avvocato GIULIA ALVIGGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 5/2019 depositata il 20-3-2019 ha parzialmente accolto l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza n. 677/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore e ha disposto che I.E. partecipi, nella misura di un terzo, al pagamento delle spese straordinarie ed imprevedibili per il figlio L., maggiorenne e non economicamente indipendente, confermando nel resto l’impugnata sentenza, in particolare e per quanto ancora di interesse confermando la statuizione sull’assegno divorzile dell’importo di Euro 200 in favore dell’ex moglie.

2. Avverso detto provvedimento P.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, a cui resiste con controricorso I.E.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, l’apparenza di motivazione nella parte relativa alla ritenuta insussistenza di una sperequazione economica tra le parti e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ad avviso del ricorrente, in ordine alla ritenuta sproporzione economica tra le parti a svantaggio della ex moglie, la Corte d’appello ha fondato la decisione su una motivazione apparente in quanto non ha indicato le cifre da cui ha desunto una differenza economica incolmabile a sfavore della ex moglie, omettendo di precisare quale fosse la posizione reddituale della stessa. Richiama il modello Isee del 3-11-2016 e del 2017 da cui risulta, ad avviso del ricorrente, che il suo reddito è inferiore a quello della I., in base alle cifre che indica nel ricorso.

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, l’apparenza di motivazione in relazione all’accertamento dei redditi ed alla capacità lavorativa della I. e in ordine alle spese gravanti sul ricorrente, nonchè la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorrente richiama nuovamente i modelli Isee prodotti, il rapporto investigativo prodotto in primo grado sull’attività di lavoro svolta dalla ex moglie e rimarca di sostenere le spese del canone di locazione e di mantenimento del figlio. Inoltre rileva che l’ex moglie aveva ricevuto la consistente somma di Euro 107.000 a seguito della vendita della casa coniugale e deduce che la Corte d’appello non ha preso in considerazione dette circostanze e non ha risposto alle censure formulate con l’atto di appello. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non dà conto in modo comprensibile e coerente del percorso logico-argomentativo seguito ed è motivata per relationem alla sentenza di primo grado.

3.2. Con il terzo e con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto all’ex moglie l’assegno divorzile in assenza dei requisiti, nonchè della L. n. 878 del 1970, art. 6, comma 2, e dell’art. 337 ter c.c., per avere la Corte territoriale escluso la I. dalla contribuzione al mantenimento del figlio, limitata ad una sola parte delle spese straordinarie. Deduce che non era stato accertato rigorosamente il contributo alla vita domestica/familiare dato dalla ex moglie, desunto solo dalla durata del matrimonio, pur avendo ella costante capacità lavorativa e reddituale. Rileva che la sentenza impugnata è stata emessa prima della pubblicazione della sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite di questa Corte e la Corte d’appello non ha effettuato un rigoroso accertamento sulle cause della sperequazione tra le condizioni economiche degli ex coniugi.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. Non ricorre il vizio di nullità della sentenza per vizio di motivazione, atteso che la Corte territoriale ha argomentato, con motivazione adeguata e superiore al minimo costituzionale (Cass. S.U.n. 8053/2014), il proprio convincimento sullo squilibrio tra le condizioni economiche degli ex coniugi. In particolare la Corte d’appello ha proceduto alla comparazione tra i redditi, rilevando che l’ex moglie aveva solo introiti stagionali e per i residui periodi era priva di fonti di reddito certe. Ha inoltre considerato che l’ex moglie ha una concreta capacità lavorativa ed è proprietaria di beni immobili, ma ha ritenuto detti elementi non “sufficienti a colmare la differenza che le cifre descrivono”(pag. n. 2 sentenza), valutando anche la durata del matrimonio (25 anni) e il contributo, accertato in via presuntiva, che l’ex moglie, priva di lavoro stabile, aveva fornito alla conduzione domestica e alla formazione della posizione reddituale e patrimoniale di entrambi i coniugi.

4.2. Quanto alla mancata valutazione delle risultanze del mod. Isee, del rapporto investigativo e dell’importo ottenuto dall’ex moglie per la vendita della casa coniugale, in relazione alla quota di metà di sua spettanza, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, peraltro neppure denunciato dal ricorrente secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra gli ex coniugi), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 2018).

La controricorrente ha inoltre rimarcato che non sussiste affatto la lamentata incongruenza dei dati risultanti dal mod. Isee poichè quello che il ricorrente indica come reddito esclusivo della I. è in realtà il reddito cumulato con quello dell’ex marito e a detta precisa deduzione il ricorrente nulla ha replicato nella memoria illustrativa.

Infine la sentenza impugnata non è affatto motivata per relationem, e richiama i principi espressi con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, di cui fa applicazione, contrariamente a quanto adduce il ricorrente.

5. Con i motivi terzo e quarto il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, ma la censura è mediata da istanze istruttorie e si risolve sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione del merito, in ordine alla debenza dell’assegno divorzile (terzo motivo) e al contributo di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, convivente con il padre (quarto motivo).

5.1.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017).

5.2. Nel caso di specie, il ricorrente censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dal ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che non sia stata adeguatamente valutata dalla Corte territoriale la complessiva situazione, reddituale e non, della I. in comparazione con la sua, anche con riferimento alla partecipazione al mantenimento del figlio, così sollecitando un’inammissibile rivalutazione dei fatti.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro2.200, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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