Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30060 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e

difeso.

– ricorrente –

contro

D.C.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Alessandro III n. 6, unitamente agli avv.ti Laudadio Felice e Carlo

Russo, che lo rappresentano e difendono, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1742/07 del R.G.V.G. della Corte di appello di

Napoli, del 14 marzo – 9 giugno 2008;

Udita, all’udienza del 1 dicembre 2011, la relazione del cons. dr.

Forte Fabrizio e sentito il P.G. Dott. ZENO Immacolata, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.G., con ricorso del 23 maggio 2007 alla Corte d’appello di Napoli, ha domandato di condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondergli Euro 15.000,00, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale subito a causa dell’irragionevole durata di quindici anni del processo davanti al Tar per la Campania di Napoli per la retrodatazione del suo inquadramento nei centri di formazione professionale, iniziato con atto del 3 novembre 1992 e ancora in corso alla data della domanda di equa riparazione.

La Corte d’appello di Napoli, con il decreto di cui in epigrafe, calcolata la complessiva durata del processo presupposto in anni 15 e mesi 3, da considerare giusta nei limiti di un triennio per il primo grado ancora pendente, ha riconosciuto il danno non patrimoniale per i residui dodici anni e mesi tre, liquidandolo in Euro 1.200,00 all’anno e, complessivamente, in Euro 14.700,00, che il Ministero è stato condannato a pagare al D.C. con le spese di causa, attribuite ai difensori antistatari. Per la cassazione di tale decreto il Ministero dell’Economia delle Finanze ha proposto ricorso di sei motivi, notificato il 9 – 11 giugno 2009, cui ha resistito D.C.G. con controricorso, notificato il 14 luglio successivo e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso del Ministero lamenta violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Come eccepito nel merito, il D.C. non ha mai sollecitato il processo presupposto nè ha presentato istanza di prelievo, per cui, ai sensi della legge che si deduce violata, la domanda di equa riparazione era improponibile, essendo irrilevante la natura processuale o sostanziale della normativa violata, dovendosi comunque applicare tale nuova disciplina che esclude la proponibilità della domanda di equo indennizzo in difetto di istanza di prelievo.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dovendo valutarsi il pregiudizio morale subito dalla controparte anche tenendo conto della inerzia del D.C., che non ha presentato l’istanza di prelievo dopo il ricorso al Tar, così mostrando disinteresse alla conclusione del processo presupposto.

Tale inerzia, anzi, ad avviso del ricorrente, giustificherebbe il rigetto della domanda per mancata prova dei danni non patrimoniali.

1.3. Si deduce in terzo luogo la violazione degli artt. 1226 e 1056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dovendosi ritenere arbitrarie le valutazioni della Corte di merito a base della liquidazione del danno non patrimoniale nella fattispecie, avendolo liquidato senza indicare alcun parametro di determinazione e non evidenziando le ragioni che ne giustificassero la esistenza.

Il quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. chiede di affermare la non liquidabilità del danno non patrimoniale, in mancanza di prova di esso.

1.4. Si censura poi il decreto di merito per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, per non avere considerato la natura collettiva dell’azione, peraltro contestata dal controricorrente e non avere tenuto conto della mancata presentazione di istanze sollecitatorie, come quella di prelievo, oggi indispensabile per la stessa proponibilità della domanda.

La liquidazione eccessiva dell’equa riparazione nella misura di oltre Euro 14.000,00 è sproporzionata a fronte del disinteresse evidenziato dal controricorrente nel processo presupposto, essendo evidente il limitato impatto psichico di questo sul D.C., emergente dalle mancate sollecitazioni della parte, che dovevano dar luogo ad una diversa e minore liquidazione dell’indennizzo.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia la omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, non contenendo il decreto riferimenti all’eccezione di improponibilità della domanda sollevata in rapporto al D.L. n. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008.

1.6. Ancora carenze motivazionali sono dedotte con il sesto e ultimo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine agli elementi da cui s’è desunta la stessa esistenza del danno non patrimoniale indennizzato al D.C., in contraddizione con altro decreto della stessa Corte relativo ad altro soggetto nella identica situazione.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2.1. Negato sul piano processuale la applicabilità al presente giudizio del D.L. n. 112 del 2008, art. 58 convertito nella L. n. 133 del 2008, per cui la domanda non può dichiararsi improponibile ratione temporis, in quanto proposta quando ancora non era vigente la norma indicata (Cass. 18 marzo 2010 n. 6619), deve escludersi pure che, in via sostanziale, tale quadro normativo possa incidere sulle disposizioni già vigenti fino a determinare il rigetto dell’azione di equa di riparazione per le mancate istanze di prelievo dell’interessato nel processo amministrativo presupposto.

Se può rilevare l’inerzia del ricorrente nei processi dinanzi ai giudici amministrativi, come espressione di disinteresse dell’attore, essa può determinare solo una riduzione della riparazione da liquidare (Cass. 10 febbraio 2011 n. 3271); i primi due motivi di ricorso devono quindi entrambi rigettarsi.

La dedotta violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., come prospettata, non è fondata, dovendosi negare che sia necessaria la prova dall’attore dei danni non patrimoniali che invece, in base all’id quod plerumque accidit, devono ritenersi comunque prodotti dalla eccessiva durata del giudizio, con rigetto anche del terzo motivo di ricorso.

Inammissibili sono anche il quinto e sesto motivo della impugnazione, denunciando nel penultimo motivo la omessa pronuncia sull’eccezione sollevata dal Ministero dell’assenza di istanza di prelievo da parte del D.C., e, contraddittoriamente, la carente motivazione di una pronuncia che si nega esservi stata, con conseguente inammissibilità del quinto motivo di ricorso.

Tale preclusione si estende anche al sesto e ultimo motivo in cui si richiama un non meglio precisato altro ricorso analogo o identico al presente, con un riferimento privo di autosufficienza e da considerare quindi non valutabile in questa sede.

3. Il quarto motivo di ricorso è invece certamente fondato, denunciando una liquidazione eccessiva dell’indennizzo per Euro 1.200,00 all’anno, illogico in rapporto al manifesto disinteresse del D.C. al processo presupposto, evidenziato dalla mancanza di atti sollecitatori e di istanze di prelievo che, come detto, possono incidere sulla misura dell’indennizzo computato, per i 12 anni di durata ingiustificata in Euro 14.700,00 cioè in una somma di Euro 1.200,00 annui, superiore ai minimi elaborati dalla Corte europea di Strasburgo e comunque eccessiva rispetto alle liquidazioni medie operate da questa Corte. Si è infatti correttamente affermato in sede sopranazionale che la misura dell’indennizzo deve correlarsi ad un margine di apprezzamento in ciascuno degli Stati aderenti alla Convenzione, da correlare all’ordinamento giuridico interno e al livello di vita, oltre che alle condizioni economiche dello Stato stesso cui è chiesto l’indennizzo da determinare in somme che non si discostino irragionevolmente da quelle decise della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ormai ridotto l’equa riparazione a misure inferiori di quelle di cui si è tenuto conto nel merito, condannando così il Ministero a pagare una somma troppo elevata (Cass. ord. 20 gennaio 2011 n. 1359).

In sede di legittimità si è già più volte affermato che, nei processi amministrativi e svoltisi dinanzi alla Corte dei conti, devono liquidarsi in base ai parametri del giudice europeo, per la intera durata del processo che nello stesso ricorso è indicata in quindici anni, Euro 500,00 all’anno (così Cass. 18 giugno 2010 n. 14.753).

Il quarto motivo di ricorso deve quindi essere accolto, e in relazione ad esso il decreto di merito deve essere cassato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve essere condannato a pagare al controricorrente Euro 7.500,00, nulla disponendosi per gli interessi, come già deciso nel decreto oggetto di ricorso rimasto sul punto non impugnato.

Le spese per la soccombenza dovranno liquidarsi per il giudizio di merito in relazione alla entità della condanna, pari a circa un terzo di quanto chiesto dal D.C., dovendo nella stessa misura porsi a carico del Ministero e liquidarsi come in dispositivo, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Per lo stesso principio di soccombenza, l’accoglimento parziale del ricorso comporta la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al controricorrente Euro 7.500,00 e un terzo delle spese del processo di merito, che liquida, per tale ridotta misura e compensandole nel resto, in Euro 600,00 (seicento/00) di cui Euro 300,00 (trecento/00) per onorari ed Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori di legge nella stessa proporzione, con attribuzione ai difensori anticipatari.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1A sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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