Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30060 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 21/11/2018), n.30060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26184-2011 proposto da:

C.V., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SABINO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MANLIO INGROSSO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta ò difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI NOLA;

– intimata –

sul ricorso 26187-2011 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA VICO

22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SABINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANLIO INGROSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI NOLA;

– intimata –

sul ricorso 26192-2011 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA

VICO 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SABINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MANLIO INGROSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimata –

avverso le sentenze n. 113/2011 n. 115/2011 e n. 116/2011 della

COMM.TRIB.REC. di NAPOLI, depositate il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

C.V. e C.M., già soci della C.S. & figli s.n.c. di C.V., società liquidata e cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 113/17/11, depositata 1’1.04.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Hanno rappresentato che il contenzioso era originato dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 14.12.2006, in forza del quale l’Agenzia rideterminava l’imposta della società relativamente all’anno 1999, recuperando a tassazione un imponibile di Euro 163.200,00, corrispondente alla omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive di pari importo. Erano pertanto liquidati ai fini Irap Euro 6.936,02, ai fini Iva Euro 6.487,00, oltre sanzioni pecuniarie. L’accertamento era fondato sul verbale d’accesso, nel corso del quale, esaminando la documentazione contabile, in particolare il conto debiti verso i fornitori, era emerso che risultavano contabilizzati come passività dell’anno d’imposta 1999 debiti che invece, a seguito di indagine sulle fatture corrispondenti più significative, emergevano come già pagate. Tali riscontri inducevano a ritenere sussistenti “sopravvenienze attive non dichiarate”, che erano pertanto recuperate all’imponibile del 1999.

Contestando l’esito degli accertamenti la società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che con sentenza depositata il 26.02.2009 rigettava il ricorso. Adita la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza ora impugnata era rigettato l’appello.

I ricorrenti, nella loro qualità, hanno censurato la sentenza con sei motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, nonchè degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente negato valore probatorio alle scritture contabili prodotte in giudizio in fotocopia, ossia in copia non autenticata, pur in assenza di disconoscimento di conformità agli originali;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente sostenuto che la produzione di nuovi documenti in sede d’appello debba necessariamente accompagnarsi alla formulazioni di puntuali censure agli errori del giudice di primo grado;

con il terzo per omessa o insufficiente motivazione in ordine alla controversa questione della mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

con il quarto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver errato la sentenza ritenendo corretto il ragionamento presuntivo formulato dall’Ufficio, valorizzando come fatto noto un fatto controverso e non accertato nè provato;

con il quinto per omessa o insufficiente motivazione in ordine alla questione controversa del fondamento della presunzione secondo cui da alcune fatture verso fornitori, risultate pagate, possa farsi discendere il pagamento di tutti i debiti verso i fornitori che siano stati esposti in bilancio;

con il sesto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver errato nel non avvertire che dopo la prova offerta dall’Agenzia, anche presuntivamente, dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, il contribuente è onerato della prova contraria.

Con separato ricorso C.M. chiedeva la cassazione della sentenza n. 116/17/2011, depositata 1’1.04.2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che a sua volta aveva respinto il ricorso introduttivo del C. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava per l’anno d’imposta 1999 il suo reddito di partecipazione nella C.S. e figli s.n.c., a seguito della verifica condotta presso la predetta società e la conseguente notifica dell’atto impositivo.

Con altro ricorso C.V. chiedeva la cassazione della sentenza n. 115/17/2011, depositata 1’1.04.2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che a sua volta aveva respinto il ricorso introduttivo del C. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava per l’anno d’imposta 1999 il suo reddito di partecipazione nella C.S. e figli s.n.c., a seguito della verifica condotta presso la predetta società e la conseguente notifica dell’atto impositivo.

In entrambi i ricorsi i soci censuravano le rispettive sentenze con gli stessi motivi di censura articolati nel primo giudizio, già analiticamente riportati.

Si è costituita l’Agenzia in tutti e tre i giudizi, contestando le avverse censure alle sentenze e chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Diritto

RITENUTO

Che:

Preliminarmente i tre giudizi vanno riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonchè ai fini della formale costituzione del litisconsorzio necessario, certamente sussistente al momento del deposito dei ricorsi introduttivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, quando la società non era ancora cancellata dal registro delle imprese.

Occorre premettere che per principio consolidato in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 197, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali), sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; la controversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., sent. n. 14815/2008; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 25300/2014; Cass., Sez. 5, sent. n. 23096/2012).

Ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio si è tuttavia anche affermato che nella ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pur distinte pronunce riguardanti la società ed i soci, se adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicchè la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere – in conformità al principio di autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado (così Sez. 6-5, ord. n. 12375 del 2016). Più in generale, quando oggetto della controversia sia l’accertamento del reddito di una società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio della trasparenza, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, deve ritenersi già soddisfatta l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (da ultimo Sez. 5, sent. n. 5108/2017; cfr. Sez. U, sent. n. 14815/2008).

Nel caso di specie i giudizi di primo grado furono condotti parallelamente e contestualmente e ciò si è ripetuto nel grado d’appello (con la società ormai cancellata ma nella cui posizione processuale erano subentrati gli ex soci, attinti a loro volta già dagli atti impositivi relativamente ai rispettivi redditi di partecipazione). Ne consegue l’avvenuto simultaneus processus, che nella prospettazione ricostruttiva offerta dalla citata giurisprudenza aveva soddisfatto il necessario litisconsorzio e che trova ora pienezza formale nella riunione dei tre giudizi.

Esaminando ora il merito ed in particolare il primo motivo di ricorso di ciascuno dei giudizi ora riuniti, con il quale ci si duole che il giudice regionale abbia erroneamente negato valore probatorio alle scritture contabili prodotte in giudizio in fotocopia, pur in assenza di disconoscimento di conformità agli originali, esso è fondato e trova accoglimento.

E’ incontestato che nel grado di appello la contribuente abbia prodotto in fotocopia documentazione che a giudizio del giudice di primo grado sarebbe stata utile alla prova delle proprie ragioni. In particolare la sentenza del giudice regionale afferma che “La CT di 1^ grado rigettava il ricorso motivando che il ricorrente non avendo esibito il “mastrino fornitori, stralcio di contabilità, bilancio 1999, non ha dato prova per contestare quanto dedotto dall’Ufficio”. Nell’ultimo periodo della motivazione afferma poi che “L’appellante depositava documentazione in fotocopia, mentre, per dare valenza probatoria alla stessa avrebbe dovuto produrre gli estratti notarili delle scritture contabili”.

Ebbene, la Corte ha più volte affermato che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22,comma 4, la produzione da parte del ricorrente di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, in virtù dell’art. 2712 c.c., è onere dell’Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all’originale, a fronte della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, comma 5, (Cass., sent. 11435/2018; ord. n. 8446/2015; sent. 22770/2006; sent. 8108/2003). Ciò peraltro costituisce semplicemente il portato della piana lettura del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22comma 4. Ne discende che il giudice regionale ha errato nel disconoscere dignità probatoria alla suddetta documentazione prodotta in fotocopia, senza che l’Amministrazione avesse contestato la conformità delle fotocopie agli originali. Nè ha pregio quanto nel controricorso afferma l’Agenzia, l’aver cioè contestato detta conformità durante l’udienza e la discussione orale. A parte che tali affermazioni non sono sorrette da alcun riscontro, sicchè sono già carenti sul piano della autosufficienza, il disconoscimento è un atto formale, ancorchè a formulazione libera, che nel caso di specie manca del tutto.

E’ fondato anche il secondo motivo, comune a tutti i giudizi riuniti, con il quale ci si duole dell’errore in cui è incorso il giudice regionale nel sostenere che la produzione di nuovi documenti in sede d’appello debba necessariamente accompagnarsi alla formulazione di puntuali censure agli errori del giudice di primo grado. E’ a tal fine proprio quanto riportato nella sentenza impugnata, laddove riferisce che “La CT di 1^ grado rigettava il ricorso motivando che il ricorrente non avendo esibito il “mastrino fornitori, stralcio di contabilità, bilancio 1999, non ha dato prova per contestare quanto dedotto dall’Ufficio”, a dare ampia giustificazione alla produzione in appello della documentazione non esibita in primo grado, con ciò ponendo le premesse per una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, quelli su cui l’Amministrazione ha fondato l’accertamento e quelli su cui la contribuente ha fondato le propria linea difensiva.

Deve pertanto accogliersi anche questo motivo.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe gli altri.

Ritenuto che le sentenze vanno pertanto cassate e il processo va rinviato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, perchè, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, la controversia sia rivalutata tenendo conto anche della documentazione esibita dalla contribuente in sede di appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi n. 26187/2011 e n. 26192/2011 al presente, portante il n. 26184/2011; accoglie i primi due motivi del ricorso n. 26184/2011 nonchè i primi due motivi di ciascuno dei ricorsi riuniti, assorbiti tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, perchè, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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