Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30060 del 14/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30060 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PICARONI ELISA
ORDINANZA
sul ricorso 18063-2014 proposto da:
FARAON ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell’avvocato
EMILIO PERSICHETTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANDREA FARAON;
– ricorrente contro
FALLIMENTO INDUSTRIE CARPENTERIE SPECIALI SRL IN
2017
LIQUIDAZIONE;
– intimati –
2380
avverso
la
sentenza n.
A>1223/2013 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
Data pubblicazione: 14/12/2017
P I CARON I .
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1585 del 24
luglio 2006, revocò il decreto ingiuntivo emesso nei confronti
della OCIS s.n.c. su ricorso dell’avv. Andrea Faraon, per il
pagamento dell’importo di euro 3.595,12 a titolo di compenso
professionale.
2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata
il 29 maggio 2013, ha rigettato il gravame, confermando la
sentenza impugnata.
3. Per la cassazione della pronuncia della Corte d’appello
di Venezia ricorre Andrea FARAON, sulla base di tre motivi. È
rimasto intimato il Fallimento Industrie Carpenterie Speciali
s.r.l. in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente il Collegio rileva l’inammissibilità del
ricorso.
1.1. Il ricorrente afferma che il Fallimento Industrie
Carpenterie Speciali s.r.l. in liquidazione è «l’ultima
denominazione a seguito di cambiamenti sia di denominazione
sia di forma societaria della società OCIS s.n.c.», parte del
giudizio d’appello.
L’affermazione è priva di supporto, non essendo stata
depositata documentazione idonea a comprovare l’asserita
trasformazione della società che è stata parte del giudizio
d’appello, e quindi la legittimazione passiva dell’intimato
Fallimento (tra le molte, Cass. 02/07/2014, n. 15136).
Il contenuto del ricorso non soddisfa, pertanto, la
condizione di ammissibilità prevista dall’art. 366, n. 1, cod.
proc. civ.
2. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la
mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato, mentre
i
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo
unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 4 ottobre 2017.
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il