Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3006 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 07/02/2020), n.3006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30239-2017 proposto da:

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARANGO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

ITALIA TURISMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1103/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 1103/1/2017, depositata il 2.5.2017, la CTR della Calabria rigettava l’appello del Comune di Cassano allo Ionio su controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento ICI afferente l’anno di imposta 2007 sul presupposto che dovesse darsi rilievo, ai fini della corretta individuazione delle aree fabbricabili, alla convenzione di lottizzazione.

Il Comune di Cassano allo Ionio ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a tre motivi.

La contribuente Italia Turismo s.p.a. resiste con controricorso.

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato formulata da parte resistente conseguente alla mancata impugnazione della statuizione di primo grado che aveva affermato che, sulla base del regolamento comunale non si potesse far luogo ad accertamento, qualora, come nella specie, l’imposta fosse stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall’ente.

Il comune ricorrente aveva, infatti, censurato la statuizione evidenziando che i valori dei terreni in oggetto costituivano aree edificabili ricadenti nella zona omogenea G6 e che i valori degli stessi erano stati determinati in forza del regolamento comunale a cui si era attenuto il provvedimento impugnato, valori non corrispondenti alle somme versate dalla società contribuente.

2.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR affermato che la convenzione di lottizzazione prevalesse sul piano regolatore generale senza motivare per quale motivo, tale affermato principio impedisse la rideterminazione della base imponibile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1 per non avere la CTR applicato i criteri di legge per la valutazione delle aree edificabili.

Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria.

Esse sono fondate.

Questa Corte ha più volte precisato che, in tema d’ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005, e D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, salva, però, la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’immobile in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell’imposizione (ex multis, Cass. n. 24308 del 29/11/2016; Cass. n. 12377 del 15/06/2016). Ne consegue che la circostanza che l’area sia qualificata come edificabile dal P.R.G. ne esclude per ciò solo la natura agricola e non rileva il fatto che il piano di lottizzazione abbia previsto la concreta destinazione di talune aree a verde o a viabilità con concentrazione della cubatura solo su altre aree.

La CTR si è limitata ad affermare erroneamente che la convenzione di lottizzazione prevaleva sul piano regolatore generale senza motivare la fonte del proprio convincimento.

Quanto alla determinazione del valore il Comune di Cassano ha evidenziato di averlo attribuito sulla base di quello stabilito del regolamento comunale per i terreni ricadenti nella zona omogenea G, inferiore a quello versato dalla società contribuente.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con assorbimento del terzo motivo con il quale l’ente locale si duole dell’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 costituito dalla determinazione del valore delle aree edificabili inserite nel piano di lottizzazione, con rinvio alla CTR della Calabria che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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