Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3006 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3006 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso rg. n. 8946 del 2017 proposto da:
TOURE’ CANGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OTRANTO 23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente A.

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DI TORINO;
– intimati

avverso la sentenza n. 172/2017 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 24/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 24 gennaio
2017, ha rigettato il gravame di Tourè Cangi avverso la
sentenza impugnata che aveva respinto le sue domande di
riconoscimento della protezione sussidiaria, a causa della grave

Data pubblicazione: 07/02/2018

situazione di instabilità e insicurezza esistente in Mali, e della
protezione umanitaria, per la situazione di vulnerabilità in cui si
troverebbe in caso di rientro nel suo paese.
L’interessato aveva raccontato di essere nato nella regione di
Kayes, dove il padre, proprietario di terreni, era stato

volta un tentativo di avvelenamento e, quindi, di avere
raggiunto la capitale Bamako e, successivamente, a causa delle
turbolenze e dei disordini in quel Paese, di essere fuggito e di
avere raggiunto l’Italia dalla Libia.
La Corte ha ritenuto insussistente la situazione di pericolo
per l’incolumità paventata dal ricorrente in caso di rientro nel
suo Paese, intesa come minaccia grave e individuale alla vita
derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto
armato (art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007) e ciò, in particolare, nel
Sud-Ovest del Paese, dov’era la regione di Kayes, e nella
capitale, come confermato dalle più attendibili fonti
internazionali; nel passato le violenze avevano interessato la
zona Nord-Est del Paese che, dopo il colpo di Stato militare del
2012, attraversava una fase positiva di stabilizzazione; ha
ritenuto indimostrata una condizione di vulnerabilità, ai fini del
riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi
umanitari.
Tourè Cangi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo- motivo il ricorrente ha denunciato violazione e
falsa applicazione degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007,
nonché del d.lgs. n. 25 del 2008 e difetto di motivazione, per
avere ritenuto non credibile il proprio dettagliato racconto,
senza ancorarlo al contesto generale del Paese, nel quale vi era
Ric. 2017 n. 08946 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

avvelenato nel 2005 da alcuni vicini; di avere subito a sua

una violenza generalizzata, che i giudici di merito avrebbero
dovuto accertare d’ufficio.
Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, per
avere disconosciuto la grave situazione di conflitto armato

pericolo per l’incolumità delle persone, e per avere ritenuto non
provato il rischio per la propria incolumità, senza tenere conto
della attenuazione dell’onere della personalizazione del rischio
in presenza di una violenza diffusa e generalizzata.
Con il terzo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa
applicazione degli artt. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e
32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, per avere
disconosciuto la situazione di vulnerabilità in cui egli versava,
ai fini della protezione umanitaria, anche tenendo conto della
situazione di conflitto armato esistente in Libia.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
La sentenza impugnata ha argomentato in ordine
all’insussistenza della denunciata situazione di conflitto armato
generalizzato esistente in Mali e, in particolare, nelle zone da
cui Tourè Cangi proveniva, e della condizione di vulnerabilità
posta a fondamento della domanda di protezione umanitaria.
E’ questo un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di
legittimità, che il giudice di merito ha compiuto sottoponendo
le dichiarazioni del ricorrente ai necessari riscontri, a norma
dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, ed acquisendo
le opportune informazioni sulla situazione del Paese, a norma
dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008.
La doglianza del ricorrente – secondo la quale la sentenza
impugnata non avrebbe applicato il principio secondo cui
“maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato,
Ric. 2017 n. 08946 ‘sez. M1 – ud. 05-12-2017
-3-

generalizzato esistente in Mali dal 2012, con conseguente

minoreè la necessitàdi provare la personalizzazione specifica del
rischio, con conseguente obbligatorietà di conoscere ed
accertare le condizioni generali del Paese di origine dal quale il
cittdino straniero è fuggito” (Cass. n. 16201 del 2015) – non è
pertinente, avendo la Corte di merito accertato l’insussistenza

indiscriminata, a seguito dell’avvento della democrazia
costituzionale in quel Paese e dello svolgimento di libere
elezioni.
Il ricorsoè rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non
avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 5 dicembre 2017.

Il Presidente

uLL__

della denunciata situazione di violenza diffusa ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA