Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30059 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 19/11/2019), n.30059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16124-2015 proposto da:

A.E., + ALTRI OMESSI, domiciliati ope legis presso la

cancelleria della Corte di Cassazione rappresentati e difesi dagli

avvocati MASSIMO FARINA e GUIDO MARSIGLIA;

– ricorrenti –

contro

ISVEIMER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO ABIGNENTE,

PAOLO BOER;

– controricorrente –

e contro

Z.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

E SUI RICORSI SUCCESSIVI, senza numero di R.G. proposti da:

N.D., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 69 presso lo studio dell’Avvocato LINDA DI RICO

rappresentati e difesi dall’Avvocato BENITO ALENI;

– intimati RICORSO SUCCESSIVO N. 1 –

D.M.A., + ALTRI OMESSI;

RICORSO SUCCESSIVO N. 2;

C.G., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CALABRIA 56 presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI

D’AMATO, rappresentati e difesi dagli Avvocati ANDREA MONTI e SERENA

CHIANESE;

– intimati ricorso successivo n. 2 –

ZO.RE., quale erede di A.R., + ALTRI OMESSI;

RICORSO SUCCESSIVO N. 3.

B.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FLAMINIA 195 presso lo studio dell’Avvocato SERGIO VACIRCA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato GIUSEPPE FERRARO;

– INTIMATI RICORSO SUCCESSIVO N. 3 –

ZO.RE., quale erede di AM.RO., + ALTRI OMESSI;

;

– ricorrenti successivi –

e contro

ISVEIMER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO ABIGNENTE,

PAOLO BOER;

– controricorrente ai tre ricorsi successivi –

sul ricorso 16385-2015 proposto da:

CO.CA., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELL’IMBRECCIATO 95, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA LA VIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO

SCALA;

– ricorrenti –

contro

ISVEIMER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO ABIGNENTE,

PAOLO BOER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 867/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/03/2015 R.G.N. 2055/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito gli Avvocati BENITO ALENI e GUIDO MARSIGLIA;

udito l’Avvocato MASSIMO FARINA per delega Avvocato GIUSEPPE FERRARO;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale SERENA CHIANESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Isveimer chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che, previo accertamento di un litisconsorzio necessario con tutti i destinatari del piano di liquidazione del Fondo di Previdenza Integrativa adottato il 4.8.1988 nel rispetto dei limiti di spesa L. n. 588 del 1996, ex art. 4 ed approvato il 31.12.1988 dalla Banca d’Italia, venisse riconosciuta la legittimità del criterio di conversione applicato per la trasformazione delle rendite in capitale, come previsto dal Regolamento del Fondo, e la dichiarazione di estinzione di tutti i debiti; in subordine chiese l’indicazione del diverso criterio applicabile con conseguente riduzione proporzionale delle somme da attribuire a ciascun dipendente e la restituzione di quanto già percepito in eccesso.

Instauratosi il contraddittorio, il giudice adito rigettò sia la domanda principale, stante l’accertata insussistenza di un litisconsorzio necessario e la carenza della documentazione contabile, che quelle riconvenzionali dei convenuti, volte alla rideterminazione del valore capitale delle rendite, data l’impossibilità di accertare la fondatezza delle relative istanze.

Tale sentenza venne appellata dai pensionati, i quali lamentarono che l’Istituto aveva utilizzato coefficienti di capitalizzazione allegati al Regolamento FIP del 1989 risultati inadeguati, in quanto nel dicembre del 1998 il Ministro del Tesoro aveva fissato con decreto il nuovo tasso per la determinazione dell’usufrutto e delle rendite, cui aveva fatto seguito il decreto dell’11.1.1999 che aveva recepito tali nuovi coefficienti di rivalutazione. In pratica, secondo gli appellanti, la somma capitalizzata dall’Isveimer non era sufficiente a far percepire la stessa rendita per lo stesso numero di anni, ma una rendita notevolmente decurtata.

La Corte d’appello di Napoli (sentenza del 26.3.2015) ha respinto tali impugnazioni ritenendo che era legittimo e vincolante il limite di spesa fissato dalla L. n. 588 del 1996, art. 4 (c.d. legge salva banco) e di conseguenza doveva affermarsi la correttezza dei coefficienti di capitalizzazione attinti dal Regolamento dell’1.3.1989 del Fondo, non essendo giustificabile il ricorso a meccanismi diversi di fonte eterogenea. Restavano, pertanto, assorbite le altre censure, mentre alcune di esse venivano ritenute infondate. Invece, venivano considerate assorbite le questioni proposte dall’Isveimer con l’appello incidentale avverso il capo di sentenza concernente la rilevata mancata produzione dei documenti contabili (bilancio societario e tecnico).

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i pensionati di cui in epigrafe attraverso la proposizione di cinque distinti ricorsi, dei quali tre contengono quattro motivi di censura, uno sette motivi ed un altro tre motivi.

Resiste con corrispondenti cinque controricorsi l’Isveimer.

Le parti depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da F.L. per sopravvenuta carenza d’interesse del medesimo dovuta alla sua rinunzia alla presente impugnazione comunicata alla controparte, come da relativa nota depositata in atti il 25.3.2019.

Per una più agevole esposizione dei motivi dei vari ricorsi gli stessi vengono riassunti in base al nominativo dello studio legale o del singolo difensore che li hanno depositati per i rispettivi gruppi di assistiti.

a) Ricorso studio legale associato “Aleni”.

1. Col primo motivo viene denunziata la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto i giudici di merito non si sarebbero pronunciati su richieste propedeutiche alla valutazione di legittimità dell’imposizione della capitalizzazione delle rendite e dei relativi criteri di calcolo, vale a dire sulla necessità di individuare nella società Isveimer il debitore delle rendite previdenziali dall’1.1.1995 e sulla conseguente inesistenza di un Fondo di previdenza aziendale, richieste, queste ultime, finalizzate alla dimostrazione del loro diritto a conservare le rendite e a far ritenere illegittima l’imposizione della trasformazione delle stesse in capitale.

2. Col secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 588 del 1996, art. 4 e dell’art. 360, comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendosi che le sentenze intervenute tra l’Isveimer ed i suoi ex dipendenti, aventi ad oggetto la liquidazione del fondo di previdenza aziendale, sono state tutte rese sulla base di un presupposto erroneo, vale a dire l’esistenza del fondo, in realtà inesistente per essere cessato dall’1.1.1995. Si sostiene, quindi, che il citato L. n. 588 del 1996, art. 4 non è applicabile all’Isveimer che è l’esclusivo debitore per le prestazioni pensionistiche dal momento che il Fondo previdenziale era stato disciolto ancor prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione. Ne consegue che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui si afferma che il piano di liquidazione del fondo Isveimer è stato correttamente eseguito secondo le previsioni della L. n. 588 del 1996, art. 4. Invero, secondo la presente tesi difensiva, l’avvenuta disdetta del fondo previdenziale, risalente al gennaio del 1989, e l’accordo che individuava nell’istituto l’unico ed esclusivo soggetto debitore delle rendite pensionistiche costituivano fatti non contestati dalla controparte e, quindi, dovevano ritenersi acquisiti definitivamente al giudizio quali prove contrarie alla pretesa dell’Isveimer.

3. Col terzo motivo, dedotto per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 10 del Regolamento del Fondo Isveimer del 1989, nonchè in relazione agli artt. 1372 e 1418 c.c., si censura la decisione della Corte d’appello di Napoli di respingere le impugnazioni sulla base della ritenuta legittimità del criterio di conversione applicato dall’Isveimer per la trasformazione delle rendite in capitale. In sostanza la violazione dell’art. 1372 c.c. discenderebbe dal fatto che è stata ritenuta legittima la liquidazione in capitale della rendita pensionistica dei ricorrenti assunta unilateralmente dall’Isveimer; invece, la denunziata violazione dell’art. 1418 c.c. per mancanza dell’oggetto sarebbe ascrivibile alla evidenziata inesistenza di un fondo da liquidare. Inoltre, si sostiene che la richiamata sentenza n. 4136/2007 della Corte di Cassazione si riferisce esclusivamente alla fattispecie di un fondo debitore di prestazioni previdenziali, per cui non può avere riflessi sul caso de quo in cui il debitore di tali prestazioni è una società, cioè l’Isveimer.

4. Col quarto motivo, dedotto per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 355 c.p.c., ci si lamenta del fatto che la Corte partenopea non ha esaminato la querela di falso proposta da F. e da N. avverso il documento prodotto dall’Isveimer, denominato “F.I.P. Isveimer – piano di liquidazione”, avendolo ritenuto irrilevante ai fini della decisione della controversia, in quanto la falsità del documento non avrebbe potuto rimuovere il limite di spesa fissato dalla L. n. 588 del 1996, art. 4. Invece, secondo i ricorrenti, se la Corte di merito avesse esaminato la querela di falso avrebbe potuto appurare che l’obbligo delle rendite faceva capo esclusivamente all’Isveimer, che la loro conversione in capitale sarebbe potuta avvenire solo per scelta ed alle condizioni del beneficiario e che sarebbero rimaste assorbite le questioni di legittimità circa il criterio da adottarsi per la conversione.

b) Ricorso studio legale avv. Guido Marsiglia.

5. Viene, anzitutto, denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto si deduce che l’Isveimer, sul quale gravava il relativo onere, non aveva mai prodotto i documenti sui quali fondava la sua domanda di accertamento della legittimità del piano di liquidazione del Fondo di previdenza. Ci si riferisce al bilancio tecnico attuariale che avrebbe dovuto contenere le riserve matematiche calcolate al 31.12.1995, alla Delib. del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio tecnico attuariale e alla Delib. di approvazione del bilancio societario.

6. Viene, poi, denunziata la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto si assume che il primo giudice era pervenuto alla decisione di rigettare la domanda dell’Isveimer per carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda (al riguardo si evidenzia che l’istituto non aveva neanche ottemperato all’ordinanza con la quale il primo giudice aveva disposto la produzione dei documenti, cioè il bilancio societario e quello attuariale) e che il gravame incidentale proposto dall’Isveimer era stato formulato in maniera tale da non impedire il giudicato sul punto.

7. Viene, altresì, denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 588 del 1996, art. 4 e degli artt. 1362 c.c. e segg. in relazione alla disciplina regolamentare del Fondo di previdenza Isveimer (artt. 13 e 14, approvato il 27.11.1995). Si contesta, in particolare, l’interpretazione del citato art. 4 offerta dalla Corte territoriale in quanto l’affermazione della stessa Corte, secondo cui il legislatore era presuntivamente a conoscenza dei dati del bilancio attuariale, era smentita dal dato letterale, posto che la norma si riferiva alle società del gruppo Banco Napoli, nel quale non rientrava solo l’Isveimer ma una pluralità di altre società creditizie. Si evidenzia, al riguardo, che un rinvio acritico ai dati del bilancio societario, nel quale è ricompreso il bilancio attuariale, senza alcuna possibilità di verifica potrebbe operare una sanatoria anche di eventuali appostamenti errati, in palese contrasto con la normativa che disciplina la tenuta e la redazione delle scritture contabili.

8. I ricorrenti segnalano, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. in relazione alla disciplina regolamentare del Fondo di previdenza Isveimer (art. 10 del Regolamento dell’1.3.1989, allegato al regolamento del 1995 e vigente in virtù dell’art. 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, si evidenzia che l’ipotesi disciplinata dalla norma in esame non è suscettibile di alcuna generalizzazione, essendo rivolta esclusivamente a riconoscere la facoltà dell’iscritto di capitalizzare una parte della prestazione posta a carico del Fondo all’atto della cessazione dal servizio, ipotesi, questa, in alcun modo assimilabile a quella della conversione della rendita in valore capitale. Inoltre, il convincimento della Corte territoriale secondo cui non esisteva altra idonea metodologia per individuare i dati tecnici necessari per calcolare il valore capitale della rendita contrastava con le osservazioni del CTU che comprovavano che sarebbe stato possibile un aggiornamento delle basi tecniche senza alcun ricorso a fonti eterogenee.

c) Ricorso studio legale associato Scala.

9. E’ dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per erronea dichiarazione di assorbimento dell’appello incidentale proposto dall’Isveimer. Si assume, invero, che la Corte d’appello, nel ritenere assorbito l’appello incidentale, ha omesso di pronunziarsi su un profilo essenziale della controversia, se cioè era legittimo il criterio di conversione applicato dall’Isveimer e se potevano considerarsi estinti tutti i debiti per effetto dell’esecuzione del predetto piano di liquidazione. In definitiva la domanda di accertamento negativo del credito dei pensionati costituiva un prius rispetto all’esame delle singole posizioni, di modo che non appariva corretto far derivare dal rigetto delle domande dei pensionati l’assorbimento della domanda dell’Isveimer.

10. Con tale motivo è denunziata la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per illegittimità del criterio utilizzato per la trasformazione delle rendite in capitale. Si sostiene al riguardo che per la capitalizzazione delle rendite l’Isveimer aveva utilizzato i coefficienti convenzionali inseriti nella Tabella di capitalizzazione annessa al Regolamento del Fondo 1 marzo 1989, i quali erano dei coefficienti per il riscatto di una quota massima del 25% della rendita vitalizia, riscatto la cui opzione, ai sensi del citato Regolamento, era riservata al dipendente e non all’Isveimer ed era azionabile solo al momento della cessazione dal servizio. In pratica con l’utilizzo dei coefficienti convenzionali si determinava un capitale convenzionale (di riscatto), ma non il capitale equivalente alla rendita secondo il metodo attuariale, cioè quel capitale che incrementato anno per anno degli interessi e decurtato della rendita da prelevare dal beneficiario si sarebbe consumato gradualmente sino ad azzerarsi in concomitanza col termine atteso della vita del diretto beneficiario e dei suoi eventuali aventi causa con titolo al godimento della rendita vitalizia reversibile.

11. Si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancato esercizio dei poteri di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di causa. Al riguardo si spiega che in entrambi i gradi del giudizio la domanda dei ricorrenti era diretta ad accertare la violazione da parte dell’Isveimer dell’obbligo di onorare le posizioni contributive dei suoi dipendenti già in pensione al 26.4.1995, per cui il potere/dovere decisorio del giudice non era semplicemente limitato a valutare l’astratta legittimità del bilancio finale dell’ente, da cui evincere la somma dovuta ai pensionati, ma si estendeva a verificare se la liquidazione delle somme corrisposte ai dipendenti fosse o meno corretta sul piano fattuale e su quello giuridico. Nella fattispecie, secondo la presente tesi difensiva, i giudici di merito si erano sottratti a tale dovere, ritenendo erroneamente la domanda di parte limitata all’accertamento dell’illegittimità del bilancio di liquidazione che costituiva, invece, solo uno dei fatti in base ai quali si prospettava da parte dei ricorrenti la violazione del loro diritto alla giusta liquidazione. Invero, la norma applicabile al caso di specie non era il regolamento del 1995 ma il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 11, comma 1, nella parte in cui prevede, in ipotesi di scioglimento del Fondo pensioni, l’intangibilità del diritto quesito del pensionato. Sarebbe, invero, evidente, pur esaminando il tenore letterale del citato L. n. 588 del 1996, art. 4 che esso si riferisce a tutti i fondi ancora da liquidare e non già a quelli che al momento dell’entrata in vigore della novella potevano dirsi già estinti ed in particolare per intervenuto acioglimento unilaterale.

12. Infine, ci si duole della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancato rilievo dell’inesistenza del piano di liquidazione dell’Isveimer. Si sostiene al riguardo che la domanda di primo grado si fondava sul piano di liquidazione presentato dall’Isveimer e in tale piano si prevedeva espressamente che la sua redazione era avvenuta con riferimento alla L. n. 588 del 1996, art. 4 sulla base del bilancio tecnico attuariale utilizzato per la redazione del bilancio societario al 31.12.1995 senza che tale bilancio e la relativa Delib. di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione all’epoca in carica risultassero esistenti agli atti della società.

d) Ricorso prof. Avv. Giuseppe Ferraro.

13. Col primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 10 e 11 in connessione con l’art. 18, della L. n. 588 del 1996, art. 4 degli artt. 1362 c.c. e segg. in relazione alla disciplina regolamentare (artt. 13 e 14), degli artt. 112,113,114,115 e 116 c.p.c., degli artt. 2117, 2123 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5. I ricorrenti sostengono che, diversamente da quanto mostra di ritenere la Corte d’appello, non è stato mai depositato o documentato alcun bilancio tecnico attuariale utilizzato nei bilanci societari al 31.12.1995 contenente una specificazione delle riserve matematiche necessarie per assolvere agli obblighi derivanti dalla disciplina del Fondo pensione e che su tale punto la sentenza è evasiva. In sostanza, aggiungono i ricorrenti, il documento dal quale doveva essere ricavato il dato storico di riferimento da utilizzare per la quantificazione del limite di spesa di cui alla L. n. 588 del 1996, art. 4 era il bilancio tecnico attuariale utilizzato per la redazione del bilancio societario al 31.12.1995, per cui l’indisponibilità di questi documenti rendeva impossibile quantificare il limite di spesa ed accertare la fondatezza della congruità del Piano di Liquidazione predisposto dall’Isveimer.

14. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti lamentano che spettava all’Isveimer l’onere probatorio di depositare i documenti in questione (bilanci) inerenti ai fatti costitutivi della domanda dello stesso Isveimer di accertamento della legittimità del piano di liquidazione del Fondo di previdenza. Ma tali documenti non erano stati mai prodotti, nè acquisiti al procedimento. Era di tutta evidenza che la motivazione dell’impugnata sentenza trovava la sua giustificazione in un rinvio al contenuto di documenti che non avevano mai trovato ingresso nel procedimento, nonostante uno specifico ordine di esibizione, con tutte le conseguenze connesse ex art. 210 c.p.c. all’inottemperanza dell’ordine giudiziale.

15. Col terzo motivo di tale ricorso si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendosi che avverso il capo di sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda per carenza probatoria in ordine ai fatti costitutivi l’Isveimer aveva limitato il proprio appello incidentale in guisa tale da non impedire il formarsi del giudicato, per cui rimaneva preclusa ogni questione sulla legittimità del piano di liquidazione.

16. Col quarto motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 10 e 11 in connessione con l’art. 18, della L. n. 588 del 1996, art. 4 degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione alla regolamentazione (artt. 13 e 14), degli artt. 112,113,114,115,116 c.p.c., degli artt. 2117, 2123 e 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5; si contesta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che il legislatore potesse essersi riferito, a proposito del limite di spesa, ad un dato concreto e predeterminato, già conosciuto al momento della redazione del testo normativo, mentre si era riferito alle riserve matematiche correttamente calcolate o da calcolare in relazione alla spesa pensionistica derivante dalla disciplina regolamentare.

17. Col quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 10 e 11 in connessione con l’art. 18, della L. n. 588 del 1996, art. 4, degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione alla regolamentazione (artt. 13 e 14), degli artt. 112,113,114,115,116 c.p.c., degli artt. 2117, 2123 e 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sostiene che seppure la riserva matematica fosse stata effettivamente calcolata e recepita nei bilanci tecnici attuariali utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31.12.1995, non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che il calcolo di tale riserva matematica sarebbe errato ed artificiosamente costruito in funzione della spesa che si era deciso di erogare e che andava quindi ricalcolato correttamente sulla base della disciplina regolamentare. In sostanza il dato contabile utilizzato dalla Corte d’appello poteva tutt’al più valere ai fini dell’intervento pubblico di sostegno, ma non poteva essere utilizzato per conculcare i diritti già maturati dagli interessati che dovevano essere correttamente determinati, salvo a stabilire successivamente un limite all’intervento pubblico.

18. Col sesto motivo i ricorrenti segnalano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 10 e 11 in connessione con l’art. 18, della L. n. 588 del 1996, art. 4, degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione alla regolamentazione (artt. 13 e 14), degli artt. 112,113,114,115,116 c.p.c., degli artt. 2117, 2123 e 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, dolendosi della illegittimità ed arbitrarietà del criterio di capitalizzazione adottato. Invero, secondo i ricorrenti, non era vero che l’adozione della tabella di capitalizzazione presente nel regolamento del Fondo costituiva l’unico criterio legittimamente utilizzabile in quanto poteva essere attuato il ricorso a metodologie attuariali univocamente condivise.

19. Col settimo ed ultimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 10 e 11 in connessione con l’art. 18, della L. n. 588 del 1996, art. 4 degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione alla regolamentazione (artt. 13 e 14), degli artt. 112,113,114,115,116 c.p.c., degli artt. 2117, 2123 e 2697 c.c., nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, dolendosi dell’erroneo richiamo in sentenza a precedenti di legittimità nemmeno condivisi dalla difesa e ritenendo che a tutto concedere i coefficienti contenuti nella tabella regolamentare per una capitalizzazione parziale potevano essere adottati solo nella misura di un quarto del complessivo trattamento pensionistico, come previsto dal regolamento, nonostante fossero del tutto inadeguati, anacronistici e riferibili soltanto ad alcune fasce di età, laddove per gli altri tre quarti andava ricostruito l’importo effettivamente spettante secondo parametri oggettivi, cioè gli stessi utilizzati per l’erogazione delle pensioni.

e) Ricorso avv.ti Monti e Chianese.

20. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e L. n. 588 del 1996, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha applicato in modo erroneo la L. n. 588 del 1996, art. 4 ritenendo che il limite di spesa fissato in tale norma dovesse necessariamente identificarsi col dato risultante dal bilancio attuariale recepito nel bilancio Isveimer al 31.12.1995. Infatti, tale norma si limita, secondo i ricorrenti, ad imporre la liquidazione dei fondi di previdenza aziendali esistenti presso le società del Gruppo Banco di Napoli in liquidazione ed a prevedere che agli iscritti ai fondi da liquidare fosse eventualmente erogato l’incremento massimo pari al 25% di quello che era il bilancio attuariale utilizzato per la redazione del bilancio al 31.12.1995. Ciò non stava però a significare nè che tutta la provvista della maggiorazione nel limite massimo del 25% dovesse essere distribuita ai dipendenti iscritti al Fondo da liquidare, nè che si dovesse necessariamente seguire un procedimento logico matematico difforme da quello previsto dal Regolamento del Fondo. Sussisteva, invece, la necessità che tutti i dati contabili presupposti nell’operazione prefigurata nel richiamato L. n. 588 del 1996, art. 4 fossero correttamente indicati e sviluppati. Pertanto, gravava sull’Isveimer l’onere probatorio, mai assolto, di produrre i documenti da cui ricavare i dati contabili cui faceva riferimento lo stesso art. 4, inerendo gli stessi a fatti costitutivi della domanda dell’istituto di sentir accertare la legittimità del piano di liquidazione del Fondo di previdenza.

21. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione della L. n. 588 del 1996, art. 4 i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha erroneamente richiamato precedenti di legittimità, adottando una decisione in maniera da prescindere da una verifica dell’esistenza dei predetti dati, senza neppure valutare l’ipotesi che un bilancio tecnico-attuariale neppure esistesse, essendo piuttosto l’Isveimer l’unico obbligato con tutto il suo patrimonio ad estinguere le obbligazioni dei dipendenti-creditori proprio a seguito dell’estinzione, da parte dello stesso Isveimer, del predetto fondo a decorrere dal gennaio del 1995. Inoltre, un rinvio acritico ai dati del bilancio societario, nel quale dovrebbe essere ricompreso il bilancio attuariale (se esistente), senza alcuna possibilità di verifica concreta finisce col rendere possibile anche una sanatoria di eventuali appostamenti errati, in palese contrasto con la normativa che disciplina la tenuta e la redazione delle scritture contabili.

22. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. in relazione alla disciplina regolamentare del Fondo di previdenza Isveimer (art. 10 del regolamento del 1995 e vigente in virtù dell’art. 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In sintesi, si evidenzia che l’ipotesi disciplinata dalla norma in esame non è suscettibile di alcuna generalizzazione, essendo rivolta esclusivamente a riconoscere la facoltà dell’iscritto di capitalizzare una parte della prestazione posta a carico del Fondo all’atto della cessazione dal servizio, ipotesi, questa, in alcun modo assimilabile a quella della conversione della rendita in valore capitale. Inoltre, una tale operazione ben poteva essere eseguita col ricorso a metodologie attuariali, fermo restando il rispetto della L. n. 588 del 1996, art. 4 mentre la Corte di merito aveva ignorato anche le conclusioni del CTU.

23. Preliminarmente va respinta l’eccezione di giudicato sollevata dall’Isveimer per le seguenti ragioni:- Tale eccezione investe, anzitutto, anche la posizione di F.L. il cui ricorso, come si è già evidenziato in precedenza, è stato giudicato inammissibile per effetto dell’intervenuta rinunzia. Inoltre, per quel che concerne le altre parti in causa si osserva che non vi sono gli elementi per ravvisare la sussistenza dell’eccepito giudicato, sia perchè nel procedimento richiamato dall’Isveimer, come dallo stesso ammesso, le parti avevano ruoli invertiti rispetto alla presente vicenda, sia perchè nel presente giudizio l’intersecarsi delle opposte domande ed i conseguenti riflessi sul dibattuto tema del riparto degli oneri probatori finiscono per ampliare il tema d’indagine rispetto all’originaria questione.

24. Si osserva, altresì, che l’intima connessione esistente tra i motivi svolti dai diversi gruppi di ricorrenti, dovuta al fatto che sotto aspetti diversi viene agitata la stessa questione, inducono ad eseguire la trattazione unitaria della causa.

Ebbene i motivi sopra riassunti sono infondati.

Al riguardo è importante partire dalla constatazione che la Corte Costituzionale, con l’Ordinanza n. 25 del 2001, ha ben chiarito che il complessivo ed articolato intervento operato dalla L. 19 novembre 1996, n. 588 è stato reso necessario dalla ritenuta opportunità (esplicitata nei lavori parlamentari di conversione del D.L. n. 497 del 1996) di non fare ricorso, per il risanamento del Banco di Napoli e la liquidazione delle società del gruppo, alle generali procedure concorsuali previste dagli artt. 70 e seguenti Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), onde evitare gli evidenti riflessi negativi (economici e di immagine) da ciò derivanti, anche all’estero, per l’intero sistema bancario italiano (v. in tal senso l’intervento alla Camera dei deputati del relatore per la maggioranza nella seduta del 22 ottobre 1996). La stessa Consulta ha poi precisato che la valutazione dell’intervento – la quale deve essere compiuta con riguardo all’intero provvedimento normativo e non alla singola disposizione denunciata – non può prescindere dalla considerazione che tali finalità risultano perseguite dal legislatore attraverso la previsione di un rilevante onere posto a carico della finanza pubblica (Ministero del tesoro) per fronteggiare la assai precaria situazione economica del Banco di Napoli e delle società del gruppo, tra cui appunto l’Isveimer; inoltre, la fissazione di un tetto di spesa contenuta nel censurato art. 4 (afferente al fondo di previdenza in esame) rappresenta un indispensabile limite dell’entità dell’accollo del predetto onere da parte della collettività, in relazione all’esigenza della concreta realizzazione del relativo piano di liquidazione (soggetto pur sempre all’approvazione della Banca d’Italia) e della conseguente definizione di tutti i rapporti giuridici facenti capo al fondo stesso, previste come condizioni dell’intervento medesimo. Dunque, l’invocata caducazione del limite non avrebbe l’auspicato effetto di assicurare un’illimitata capienza del fondo ma si porrebbe, viceversa, come ostativa proprio alla maggiorazione di spesa concessa dal legislatore; donde la non irragionevolezza della denunciata disposizione.

25. D’altronde, ha aggiunto il giudice delle leggi, la portata politica della L. n. 588 del 1996 e la complessità dei problemi da essa risolti – con un rilevante concorso di spesa pubblica, peraltro a sostegno, nella specie, di trattamenti pensionistici comunque integrativi del regime generale – configurano quell’inderogabile esigenza, più volte riconosciuta dalla Corte quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina nei rapporti di durata, pur quando l’oggetto di tali rapporti sia costituito da diritti soggettivi perfetti (sentenza n. 390 del 1995), senza che da ciò derivi alcuna frustrazione dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica ovvero della tutela approntata dagli artt. 36 e 38 Cost. (sentenze n. 416 del 1999 e n. 219 del 1998).

Inoltre, l’asserita irragionevolezza del riferimento ai dati dei bilanci tecnici attuariali è smentita dalla necessità di ancorare l’intervento a ben individuati parametri quantitativi – rispetto ai cui possibili scostamenti è prevista appunto la maggiorazione del 25% -, anche per consentire quella determinatezza della spesa che è condizione indispensabile per la sua copertura. A conclusione del suo ragionamento la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 4 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in L. 19 novembre 1996, n. 588, sollevata – in riferimento agli artt. 1,3,36 e 38 Cost..

26. Anche questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 8073 del 21.4.2016) ha avuto di recente occasione di affrontare la materia oggetto di causa statuendo che ” In riferimento al Fondo di previdenza integrativa dell’Isveimer, posto il limite di spesa fissato dal D.L. n. 497 del 1996, art. 4 conv. con modif. dalla L. n. 588 del 1996, sussiste un difetto di interesse degli iscritti a formulare censure sulle modalità di formazione e sull’ammontare complessivo delle riserve matematiche, atteso che dall’accoglimento di queste non potrebbero ricavare alcun beneficio non potendo la liquidazione del Fondo comportare una spesa superiore al limite imposto per legge”.

27. Alla luce delle superiori considerazione appare, quindi, immune da rilievi di ordine logico-giuridico il fulcro della decisione della Corte d’appello di Napoli che, nel respingere le impugnazioni, ha ritenuto che era legittimo e vincolante il limite di spesa fissato dalla L. n. 588 del 1996, art. 4 (c.d. legge salva banco) e di conseguenza doveva affermarsi la correttezza dei coefficienti di capitalizzazione attinti dal Regolamento dell’1.3.1989 del Fondo, non essendo giustificabile il ricorso a meccanismi diversi di fonte eterogenea.

28. In definitiva quel che principalmente rileva nella fattispecie è che i ricorrenti non hanno provato di vantare un loro credito all’interno dei limiti del tetto di spesa di cui al citato L. n. 588 del 1996, art. 4 e nemmeno possono far discendere dalla mancata produzione dei bilanci, disposta d’ufficio, elementi favorevoli alle loro pretese economiche, posto che rientrava semmai nei poteri discrezionali del giudice ex art. 116 c.p.c. desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, ma ciò non è di fatto avvenuto.

Si è, infatti, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 2148 del 27.1.2017) che ” Integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito” (conf. a Cass. n. 15768 del 2004).

29. Pertanto i ricorsi vanno rigettati.

L’assoluta particolarità delle questioni giuridiche trattate e la qualità delle parti ricorrenti inducono a ritenere compensate le spese del presente giudizio. Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di F.L. e rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA