Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30058 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18992-2019 proposto da:

O.I.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso all’avvocato MARCO FERRERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 6140/2018 del TRIBUNA1,1, di VENEZIA,

depositato il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto comunicato a mezzo pec il 16 maggio 2019 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di O.I.P.C., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal proprio Paese dopo che era stata scoperta dalle forze di polizia la sua relazione omossessuale con E.K., suo compagno di corso all’Università. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo alla situazione della Nigeria e della zona di provenienza del richiedente, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si costituisce con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Con i motivi primo e secondo il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi degli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Rileva che il Tribunale aveva omesso di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa e l’esame della documentazione prodotta in ordine alla sua omosessualità ed al fatto che era pendente a suo carico un processo per la relazione omosessuale intrattenuta con il compagno E.K., già sottoposto a processo. In particolare richiama il rapporto investigativo, i verbali di Polizia e gli atti da cui risultava che era pendente a suo carico presso l’Alta Corte di giustizia dello Stato di Edo procedimento penale per il reato di pratica omosessuale. Inoltre il Tribunale ha basato il proprio convincimento, ad avviso del ricorrente, sulla valutazione di non credibilità, omettendo ogni verifica ed attivazione del potere istruttorio ufficioso, anche in ordine all’oggettiva criminalizzazione dell’omosessualità in Nigeria, limitandosi a affermare, senza alcuna motivazione, che fosse di incerta provenienza la documentazione prodotta dal ricorrente.

2.1. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, non avendo i Giudici di merito proceduto ad alcuna valutazione della sua vulnerabilità, per violazione di diritti umani fondamentali legati alla sua omosessualità, nè avendo il Tribunale effettuato il giudizio comparativo nel senso precisato dalla pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, che richiama.

3. Il primo motivo è fondato nel senso di seguito precisato.

3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. n. 16812/2018).

3.2. Nel caso di specie il Tribunale ha in dettaglio esaminato il racconto del richiedente, il quale riferiva di essere stato scoperto mentre consumava un rapporto omosessuale, ritenendolo inattendibile, ed ha focalizzato l’esame e il giudizio solo sulla narrazione, rilevando incongruenze e contraddizioni in ordine “alle modalità di scoperta del ricorrente e delle modalità di fuga” (cfr. pag. n. 6 decreto impugnato).

I Giudici di merito, nell’affermare che la documentazione prodotta dal richiedente è “di incerta provenienza” senza spiegarne le ragioni e senza indicarne il contenuto, non hanno esaminato i fatti il cui esame è stato denunciato come omesso, ossia lo svolgimento di indagini della polizia nei confronti del richiedente per la relazione omosessuale con E.K. e la pendenza di un processo penale a carico dello stesso per il reato di pratiche omosessuali.

Il ricorrente ha dettagliatamente indicato i documenti da cui risultano i suddetti fatti e ne ha descritto il contenuto, così assolvendo all’onere di specificità della censura.

I fatti il cui esame è stato omesso sono, inoltre, decisivi, poichè astrattamente idonei a dimostrare la concreta esposizione a rischio del cittadino straniero, in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, come trattamento inumano e degradante lesivo dei diritti fondamentali della persona omosessuale, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo (cfr. Cass. n. 9815/2020).

4. In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbiti gli altri motivi, il decreto impugnato va cassato e la causa va rimessa al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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