Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30058 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 21/11/2018), n.30058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23224/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Abruzzo Engineering scpa in liquidazione, corrente in (OMISSIS),

l’Aquila (AQ), in persona del presidente del collegio di

liquidazione e legale rappresentante p.t. avv. Francesco Carli, con

l’avv. Maurizio Dionisio e domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Luigi Visconti, in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

l’Aquila, n. 45/V/12 depositata in data 12 giugno 2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che si fa questione di compensazione IVA oltre il limite quantitativo consentito, più in particolare controvertendosi di compensazione verticale o orizzontale;

che, più in particolare, l’Ufficio procedeva al recupero delle compensazioni IVA effettuate dalla contribuente nell’anno 2008, per un ammontare complessivo di Euro 923.379,00 perchè in violazione della L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1, che ne ha fissato il tetto massimo (annuale) in Euro 516.456,90;

che la contribuente spiccava ricorso contestando l’applicabilità della prefata limitazione annuale al caso di specie, perchè riservata – a suo dire – a casi speciali (quali gli investimenti per il Mezzogiorno) e non estensibile ai tributi ordinari che rilevano in questa sede;

che la contribuente contestava altresì discordanza di annualità fra motivazione e prospetto dell’atto;

che l’Agenzia si costituiva difendendo l’operato degli uffici ed illustrando le ragioni di applicabilità – anche al caso in esame – della norma limitativa alla compensazione dei tributi, per evitare dissenti alla finanza pubblica;

che la CTP dell’Aquila, da un lato riteneva agevolmente superabile e quindi non rilevante la lamentata discrasia fra motivazione e prospetto dell’atto impugnato, mentre nel merito era favorevole alla contribuente, ritenendo possibile la compensazione verticale oltre il limite legalmente imposto;

che insorgeva l’Ufficio, affermando essere credito di imposta, quindi compensabile solo entro i limiti di legge, sia quello derivante da particolari agevolazioni, sia quello derivante dall’anno precedente;

che, in particolare, lamentava non essersi accorta la CTP che era stato portato a compensazione tutto il credito IVA dell’anno precedente per non pagare tributi diversi, come quelli INPS, secondo quanto dimostrato dai modelli F24 usati;

che, quindi, la censura era doppia: aver compensato quantitativamente oltre il limite di legge (L. n. 388 del 2000, art. 34),aver compensato qualitativamente fra poste eterogenee (c.d. compensazione orizzontale);

costituendosi in sede d’appello la contribuente riaffermava le proprie tesi e invocava la sesta direttiva CEE che inibisce agli Stati membri l’eccessiva dilatazione della compensazione tributaria e, nelle more del giudizio, allegando anche giurisprudenza della Corte di Giustizia;

la CTR era ancora una volta favorevole alla contribuente, argomentando sull’inapplicabilità alle società consortili (quale sarebbe la contribuente) della normativa di riferimento, ovvero la più volte citata L. n. 388 del 2000, art. 34, nonchè valorizzando la giurisprudenza comunitaria sull’illegittimità a limiti di compensazione fra annualità di imposta;

che ricorre l’Avvocatura dello Stato affidandosi a tre motivi;

che ha proposto controricorso la contribuente, controdeducendo puntualmente alle prefate doglianze, ma eccependo in via preliminare la carenza di valida delega del Direttore provinciale di Pescara al Capo Ufficio legale per sottoscrivere mandati ad litem;

che il patrono della contribuente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che dev’essere esaminata preliminarmente l’eccezione di rito sollevata dalla difesa del contribuente;

che il mandato al presente ricorso è stato conferito all’Avvocatura Generale dello Stato dal Capo Ufficio legale della Direzione provinciale di Pescara dell’Agenzia delle Entrate – M.M. – su affermata delega del Direttore provinciale C.W.;

che la delega non risulta espressamente indicata nei suoi estremi soggettivi ed oggettivi, ricavandosene riferimento in un timbro posto in calce all’atto;

che – a fondamentale garanzia del contraddittorio – questa Sezione è intervenuta più volte ricordando come in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle Finanza (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura, per cui ne discende che nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (cfr. Cass. 5, n. 15470/2016; n. 874/2009);

che pertanto l’eccezione preliminare di parte contribuente è infondata e va disattesa;

che, con il primo motivo, l’Avvocatura lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quindi nullità della sentenza e del procedimento;

che, più in particolare, la difesa erariale contesta l’ultrapetizione della gravata sentenza ove fonda una ratio decidendi sulla natura consortile della contribuente: si tratterebbe di argomento non presente nell’originario ricorso, nè nelle controdeduzioni in appello, quindi elemento estraneo al contraddittorio che appare per la prima volta in sentenza;

che il motivo è fondato e merita accoglimento, non potendosi ritenere che il thema fosse stato introdotto avanti il giudice di merito e gli fosse ben presente sulla circostanza delle notorietà dello stato di liquidazione e della struttura societaria della contribuente;

che, in ogni caso, le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute per ricomporre gli orientamenti in tema di società consortili, affermando – tra l’altro – che lo scopo mutualistico non esclude l’esercizio di attività imprenditoriale, con conseguenti pieni obblighi tributari, essendo nullo per contrarietà a norma (tributaria) imperativa ogni costruzione fittizia tesa ad aggirare l’assolvimento dei doveri fiscali (cfr. Cass. S.U. n. 12190/2016);

che con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, più in particolare, l’Avvocatura rileva che la CTR non abbia preso posizione sulla questione centrale al fine del decidere, cioè se fosse possibile o meno la compensazione orizzontale fra crediti e debiti di imposte fra loro disomogenei;

che il motivo è fondato, non rinvenendosi nella scarna motivazione alcun passaggio sul punto, essendosi limitata la CTR, come già ricordato, ad affermare testualmente solo l’inapplicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 34, nelle ipotesi di liquidazione di società consortile, per un verso, e la sussistenza di giurisprudenza comunitaria in materia di divieto di limitazione eccessiva nella compensazione delle imposte;

che il dovere di motivazione non può ritenersi assolto – sul punto – con il mero rinvio della sentenza impugnata alla motivazione della pronuncia di primo grado, proprio perchè (anche) tale profilo era stato gravato e meritava meditato esame;

che, nello specifico, questa Corte è più volte intervenuta sul punto, per cui la L. n. 388 del 2000, art. 34, ha inteso introdurre per ogni periodo di imposta, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, che non può essere superato anche in sede di liquidazioni periodiche IVA, come confermato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza 16 marzo 2017, in C-211/2016, secondo cui la disciplina comunitaria non osta a tali limitazioni, purchè sia assicurato al soggetto passivo l’integrale recupero del credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole (cfr. Cass. V, n. 8101/2017);

che di tali principi non ha fatto buon governo la sentenza gravata;

che, con il terzo motivo l’Avvocatura generale afferma la nullità della sentenza gravata e/o del procedimento del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e ex art. 345 c.p.c. in parametro all’art. 360 c.p.c.;

che, in buona sostanza, si contesta la seconda ratio decidendi della sentenza qui gravata: oltre a fare indebito riferimento alla natura consortile in liquidazione, la sentenza si fonda sull’esistenza di giurisprudenza in materia;

che nè la violazione della sesta Direttiva CEE, nè la citata giurisprudenza sono profili dedotti in primo grado, ma sono apparsi -rispettivamente – nelle controdeduzioni in appello e nelle memorie illustrative, nè trattasi di questioni deducibili in ogni stato e grado del giudizio;

che il motivo è quindi fondato e l’errore processuale in cui è incorso in giudice di secondo grado importa la riedizione del giudizio;

che, in definitiva, il ricorso merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per l’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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