Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30058 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30058 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA

sul ricorso 118-2014 proposto da:
COSENTINO

EGIDIA

CSNGDE59D48G942S,

elettivamente

domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE
FRANCESCO CAPUANO;
– ricorrente e controricorrente all’incidentale contro

CARNEVALE LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
2017
2376

V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato
ANGELA MENSITIERE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FELICE LEONASI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n.

205/2013 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 14/12/2017

LAGONEGRO, depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

\I
\
\t

consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
\)/

PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza depositata il 7
maggio 2013, ha rigettato l’appello proposto da Egidia
Cosentino avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro
n. 124 del 2012, e, per l’effetto, ha confermato la condanna

dell’avv. Loredana Carnevale, a titolo di compensi professionali
per l’attività svolta nella procedura intrapresa nei confronti
dell’ASL di Lagonegro.
1.1. Nel giudizio di primo grado Egidia Cosentino si era
difesa eccependo l’avvenuto pagamento del compenso e la
prescrizione del credito ai sensi dell’art. 2956 cod. civ.
Il Giudice di pace aveva ritenuto infondata l’eccezione di
prescrizione, in quanto il decorso del termine era stato
interrotto dall’atto di messa in mora inviato dalla creditrice, e
aveva accolto la pretesa sulla base della non contestazione del
titolo.
2. Il Tribunale ha ritenuto, diversamente dal Giudice di
pace, che non era provata l’avvenuta ricezione dell’atto di
messa in mora, interruttivo della prescrizione, e tuttavia ha
rigettato

l’eccezione di prescrizione presuntiva in quanto

incompatibile con la contestazione dell’entità del credito
azionato, peraltro inammissibile in quanto proposta per la
prima volta in appello. Lo stesso Tribunale ha confermato
l’accoglimento della domanda di pagamento, rilevando che
correttamente il Giudice di pace aveva ritenuto provato il
credito ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., stante la mancata
contestazione da parte della convenuta, con conseguente
esonero dell’attrice dall’onere probatorio sul punto.
3.

Ricorre per la cassazione della sentenza Egidia

Cosentino sulla base di un motivo. Resiste con controricorso
i

della sig.ra Cosentino a pagare euro 4.207,50 in favore

Loredana

Carnevale che

propone

ricorso

incidentale

condizionato affidato ad un unico motivo, al quale resiste con
controricorso Egidia Cosentino.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale è infondato.

112 e 115 cod. proc. civ., e si contesta che il Tribunale, dopo
avere ritenuto nuova la contestazione dell’appellante Cosentino
sul quantum del credito, non poteva nel contempo reputarla
incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva. Con
l’atto di gravame, peraltro, era contestata la mancanza di
prova del credito azionato.
2. La doglianza è infondata.
2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte regolatrice, la contestazione, da parte del presunto
debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata
implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione
e, pertanto, comporta, ai sensi dell’art. 2959 cod. civ., il rigetto
dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso
debitore

(ex plurimis,

Cass. 16/02/1988 n. 1633;

id.,

27/11/1999, n. 13291;

id.

07/04/2005, n. 7277;

id.

15/12/2009, n. 26219;

id.

21/06/2010, n. 14927;

id.

15/05/2015, n. 7527).
La prescrizione presuntiva si fonda non sull’inerzia del
creditore e sul decorso del tempo – come invece la prescrizione
ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della
natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto
nel termine previsto. Conseguentemente l’art. 2959 cod. civ.
stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata
qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al
riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e,
2

1.2. Con l’unico motivo è denunciata violazione degli artt.

dunque, contrastante con i presupposti della relativa
presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di
dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto
obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte
incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone

3. Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente
lamenta che il Tribunale ha rilevato l’incompatibilità tra
l’eccezione di prescrizione presuntiva e la contestazione
riguardante il quantum della pretesa ex adverso azionata pur
avendo ritenuto inammissibile la suddetta contestazione,
perché prospettata per la prima volta in appello.
3.1. La questione, che attinge il profilo della devoluzione,
è priva di fondamento.
L’inammissibilità della contestazione sul

quantum

debeatur agisce sul piano processuale, escludendo che il
giudice possa apprezzarne la fondatezza, ma la non rende
priva di significato sul diverso piano della valutazione della
complessiva prospettazione difensiva, sul quale opera
l’incompatibilità rilevata dal Tribunale. Come affermato dalla
giurisprudenza richiamata (per tutte, Cass. 07/04/2005, n.
7277), la prescrizione presuntiva è incompatibile con
qualunque comportamento del debitore che configuri, anche
indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione
dell’obbligazione dedotta dal creditore.
3.2. È vero poi che l’eccezione di prescrizione non
equivale al riconoscimento del debito, e che, pertanto,
l’incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque
comportamento che valga a riconoscere la mancata estinzione
dell’obbligazione dedotta dal creditore è «interna» all’eccezione
in questione, e non incide sulla proponibilità delle altre difese di
3

l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione.

merito, né ha riflessi sulle altre eventuali doglianze che il
debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e
decise con la sentenza che definisce il giudizio. Il rilievo è però
privo di ricadute nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha

azionato, e confermato sul punto la decisione di primo grado,
che era fondata sul principio di non contestazione, ex art. 115
cod. proc. civ.
4. Al rigetto del ricorso principale, che assorbe
l’incidentale condizionato, segue la condanna della ricorrente
principale alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale
alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi
euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 4 ottobre 2017.

esaminato il motivo di appello riguardante la prova del credito

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