Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30057 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO TEMPESTA 20, presso l’avvocato

UBRIACO LOREDANA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNUNZIATA

LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il

21/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUIGI ANNUNZIATA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto 21 gennaio 2007, la Corte d’appello di Trento ha respinto la domanda del signor B.M., di condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo penale.

2. Per la cassazione del decreto ricorre il soccombente con atto notificato a mezzo posta, spedito il 9 novembre 2009, per quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il ministero resiste con controricorso.

3. Il ricorrente, consapevole della tardività del ricorso, proposto dopo la scadenza del termine annuale d’impugnazione, chiede la rimessione in termini, giustificando il ritardo con la sua scelta di rivolgersi, dopo l’emissione del decreto della Corte d’appello di Trento, direttamente alla CEDU, per aver giudicato inutile il previo esaurimento delle vie di ricorso interno con l’impugnazione del decreto per cassazione; e spiegando tale scelta con la ritenuta contrarietà della giurisprudenza di questa corte alle norme della convenzione europea. Avendo poi la CEDU dichiarato, due anni dopo, irricevibile il ricorso a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interno, il ricorrente deduce che non sarebbe corretta quella decisione, che la sua scelta di ricorrere direttamente alla CEDU era giustificata, e pertanto si sarebbe verificata la fattispecie oggi regolata dall’art. 153 cpv. c.p.c..

4. La corte rileva che non ricorrono, nella fattispecie, gli elementi richiesti per la rimessione in termini. Questo istituto, sia nella versione già prevista dall’art. 184 bis c.p.c. e sia in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell’art. 294 cod. proc. civ. (Cass. 25 marzo 2011 n. 7003). Nella presente fattispecie, la causa della decadenza è indicata dallo stesso ricorrente nella sua decisione di non proporre ricorso per cassazione contro il decreto che aveva respinto la sua domanda di equa riparazione, e di rivolgersi direttamente alla CEDU, a causa della sua convinzione che la giurisprudenza di questa corte di legittimità fosse contraria alla convenzione europea; e, per giungere a tale conclusione, questa corte è sollecitata a condividere il giudizio del ricorrente, che la decisione d’irricevibilità, pronunciata dalla CEDU, non sarebbe corretta. E’ indubbio peraltro, anche prescindendo dall’erroneità della convinzione della parte in ordine alla giurisprudenza italiana di legittimità, che si trattò di scelta, assunta dall’odierno ricorrente volontariamente e liberamente, alla quale non può attribuirsi il carattere di causa non imputabile.

5. Il ricorso, proposto fuori termine, è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA