Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30057 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11257-2019 proposto da:

F.P., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2825/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di F.P. e altre sette persone, e per ciascuno, la complessiva somma di Euro 700,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente procedimento, intentato ai sensi della L. n. 89 del 2001, con il quale era stato riconosciuto a ciascuno degli istanti, a titolo di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile, la somma di Euro, 700,00, oltre interessi dalla domanda;

che la Corte locale, aveva fatto applicazione del parametro di liquidazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, il quale prevede che “la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;

che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato e/o falsamente applicato la L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, esponendo che:

– la statuizione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che alla sorte capitale andavano aggiunti gli interessi al tasso legale dalla domanda (19/11/2011) alla data del deposito del decreto (23/12/2016);

che l’Amministrazione si è tardivamente costituita “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”;

considerato che la doglianza è fondata, avendo questa Corte avuto già modo di condivisamente affermare che “il credito per interessi è (…) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell’individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto” (Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019; conf. Sez. 6, n. 7478, 15/3/2019);

considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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