Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30055 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2494-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 58,

presso lo studio dell’avvocato CLORINDA ROSCIANO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROCCA CANTERANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo

studio dell’avvocato PIER LUIGI SESTILI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4413/2018 della CORI) D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4413/2018 emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. il 27-6-2018, ha rigettato l’appello proposto da R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1358/2017, con la quale era rigettata la sua domanda diretta ad ottenere il pagamento da parte del Comune di Rocca Canterano il pagamento di Euro13.783,71, a titolo di arricchimento ingiustificato con riferimento alle prestazioni dallo stesso eseguite quale progettista per la ristrutturazione della Chiesa (OMISSIS).

2. Avverso detta sentenza R.G. propone ricorso affidato a quattro motivi, a cui resiste con controricorso il Comune di Rocca Canterano.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 212 (rectius 112) c.p.c. e deduce che la Corte territoriale si è pronunciata oltre il devoluto, in quanto avrebbe dovuto accertare esclusivamente l’ingiustificata locupletazione e il quantum, senza poter valutare i presupposti dell’azione, in assenza di appello incidentale del Comune.

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., rilevando che l’inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti era stata definitivamente accertata con la precedente sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1133/2011 e che la Corte territoriale non ha valutato gli elementi di fatto accertati con detta sentenza.

3.2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, convertito con I.n. 144/89, dolendosi dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per avere dato per presupposta l’esistenza del rapporto contrattuale reso nullo dalla carenza di previsione di spesa, mentre il vincolo contrattuale era inesistente in base al giudicato di cui alla citata sentenza del Tribunale di Tivoli del 2011.

3.2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per essere stata la stessa resa con vizio di ultra petizione e comunque per la cd. terza via, senza che sulla questione rilevata d’ufficio ci fosse stato confronto processuale ex art. 101 c.p.c.

4. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

4.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019).

4.2. Nel caso di specie non è rinvenibile alcuna alterazione degli elementi obiettivi dell’azione, sicchè la censura è infondata nella parte in cui si prospetta il vizio di ultrapetizione in termini differenti da quelli sopra enunciati. Il ricorrente si limita ad affermare, senza darne ragioni giuridiche, nè logiche, che la Corte d’appello non avrebbe dovuto nuovamente valutare i presupposti dell’azione, in assenza di appello incidentale del Comune, ma solo accertare l’ingiustificata locupletazione e il quantum, il che all’evidenza non è, considerato che la pronuncia di primo grado impugnata era stata di integrale rigetto.

La censura è inammissibile nella parte in cui il ricorrente, denunciando un error in procedendo, non riporta in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale, senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834/2019).

5. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non hanno attinenza con il decisum e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorrente richiama la sentenza n. 1133/2011 del Tribunale di Tivoli, ne invoca la valenza di giudicato in ordine all’accertamento dell’inesistenza di rapporto contrattuale tra le parti e si duole dell’omessa considerazione da parte della Corte d’appello di quanto statuito da detta sentenza, mai impugnata, in quanto ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha deciso presupponendo l’applicabilità nella fattispecie della normativa in tema di rapporto contrattuale con lo Stato o Ente territoriale. Risulta, invece, dal percorso argomentativo della sentenza impugnata che la Corte d’appello ha dato per presupposta l’inesistenza del rapporto contrattuale tra il Comune e il ricorrente e ha ravvisato il difetto di sussidiarietà/residualità dell’azione di ingiustificato arricchimento perchè il R., proprio per l’inesistenza del suddetto rapporto contrattuale tra lo stesso e l’Ente locale, avrebbe dovuto agire verso il funzionario, una volta accertato che la spesa era fuori bilancio e non riconosciuta dallo stesso Ente (Cass. n. 30109/2018).

Le censure non hanno attinenza specifica al decisum, avuto riguardo al contenuto di rilevanza che il ricorrente prospetta sul giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Tivoli del 2011, e sono, pertanto, inammissibili (Cass. n. 20910/2017).

6. Anche il quarto motivo è inammissibile.

6.1. Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato (Cass. n. 18635 del 2011; n. 1201 del 2012; n. 26831 del 2014; n. 6330 del 2014) che “la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce, solo, l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata. E’ stato sostenuto, in particolare, che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è in sè nulla, in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini”. (SU 20935 del 2009; n. 2984 del 2016; n. 16049/2018; 15037/2018).

6.1. Ciò posto, nella specie non ricorre la denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in quanto rileva la questione di puro diritto sul difetto di residualità dell’azione, essendo incontestati tutti gli elementi di fatto della fattispecie, in relazione ai quali, infatti, nulla deduce il ricorrente.

7. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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