Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30055 del 14/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2017, (ud. 03/10/2017, dep.14/12/2017),  n. 30055

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Lecco, con sentenza depositata il 5 febbraio 2013 e notificata il 4 marzo 2013, ha rigettato l’opposizione proposta da Alpine Coaches Italia s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Top Service s.r.l. per la somma di Euro 734,62, a titolo di corrispettivo dell’autonoleggio con conducente per tre giorni, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di con risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000, previo dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento, ovvero accertamento della legittimità del recesso, ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Alpine Coaches Italia srl, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso Top Service srl, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione per essere la sentenza del Giudice di pace appellabile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per erronea individuazione del mezzo di impugnazione.

2. Nel giudizio dinanzi al Giudice di pace di Lecco, la società opponente a decreto ingiuntivo, convenuta in senso sostanziale, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, quantificati in Euro 5.000. Tale domanda, connessa con quella principale con la quale l’opposta ha chiesto il pagamento per l’attività resa in esecuzione del medesimo contratto, mentre non ha inciso sulla competenza – essendo contenuta nei limiti previsti dall’art. 7 c.p.c., comma 1, là dove funzionale e inderogabile era quella sull’opposizione a decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass. 19/02/2014, n. 3870) -, ha inciso sul valore della causa, comportando il superamento del limite di valore fissato dalla legge ai fini della pronuncia di equità, con la conseguenza che la pronuncia è stata resa secondo diritto ed era perciò appellabile.

3. Con riferimento al regime anteriore alla modifica dell’art. 339 c.p.c., comma 3, – nel quale le sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell’art. 113 c.p.c.erano inappellabili e perciò sempre ricorribili per cassazione – la giurisprudenza di questa Corte regolatrice aveva risolto la questione del regime di impugnazione nel caso di cumulo di domande.

3.1. A partire dal principio enucleato da Sezioni Unite n. 13217 del 2006, della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace in funzione della domanda, con riguardo al suo valore, si è affermato che, in caso di cumulo di domande connesse, la decisione non può avvenire per una domanda in via equitativa e per l’altra secondo diritto, per evidenti esigenze di coerenza logico-giuridica, e tutta la controversia deve essere decisa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione è l’appello (ex plurimis, Cass. 14/09/2007, n. 19291; Cass. 13/09/2012, n. 15338).

4. L’affermazione mantiene validità anche con riferimento al regime vigente, in quanto l’appellabilità limitata delle sentenze pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2 – introdotta dall’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1 – non muta i termini della questione della natura della pronuncia resa nel giudizio in cui, per effetto del cumulo di domande connesse, il valore della causa sia superiore a quello entro il quale soltanto il giudice di pace pronuncia secondo equità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017

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